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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 maggio 2024

Cassazione n. 12555/2026

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stevisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreNicola Lettieri che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibili i ricorsi;letta la memoria del difensore dei ricorrenti, avv. [OSCURATO:PERSONA], contenente motiviaggiunti, che ha concluso insistendo nel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Trieste haconfermato la pronunzia del Tribunale di Gorizia del 2.05.2024, che condannavabancarotta fraudolenta patrimoniale e di bancarotta impropria da reato societario,così riqualificato il reato contestato al capo 2), e [OSCURATO:PERSONA] anche per ulteriorireati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e, in alternativa, di bancarottapreferenziale, di cui ai capi 3) e 4), nella qualità, [OSCURATO:PERSONA], diamministratore unico dal 9.11.2005 al 18.06.2006 e dal 15.05.2012 al 24.12.2013e da tale data, sino alla dichiarazione di fallimento, di liquidatore, e in ogni caso diamministratore di fatto, [OSCURATO:PERSONA], di socio e di amministratore unico dal19.11.2097 al 18.07.2008, e dal 9.09.2011 al 15.05.2012, e di procuratore dal7.02.2010, della “COLUSSI s.r.l. in liquidazione”, dichiarata fallita con sentenzadel Tribunale di Gorizia del 20.03.2014.2.

Contro l'anzidetta sentenza, gli imputati, ritualmente assistiti dal difensoredi fiducia, ricorrono per cassazione, con un unico atto.Il contenuto dei ricorsi può essere riassunto nei seguenti termini, ex art.173,comma 1, disp. att. cod. proc. pen.2.1 Il primo motivo di ricorso lamenta vizio di violazione ed erroneaapplicazione di legge e correlati vizi motivazionali e vizio di indeterminatezza delcapo di imputazione, in relazione all’art.429 cod. proc. pen.Si deduce che la Corte d’appello, nonostante i rilievi difensivi sul punto, harichiamato due pronunce della Corte di legittimità, che non sarebbero pertinenti inmerito alla violazione dell’art.429 cod. proc. pen. e che, comunque, i giudici dimerito non avrebbero motivato sulla eccezione, sollevata dalla difesa sindall’udienza preliminare.

I capi di imputazione sarebbero stati incomprensibili sindall’inizio con conseguente nullità del decreto di citazione a giudizio.2.2 Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione ed erronea applicazione dilegge, in relazione all’art.495 cod. proc. pen.Si duole del rigetto della richiesta di rinnovazione dell’esame dei testi escussi,a seguito di mutamento dei giudici componenti il collegio.

Non si condivide lamotivazione della Corte territoriale che ha ritenuto obbligo della difesa indicare leragioni specifiche per la rinnovazione degli atti istruttori ed ha condiviso lavalutazione del Tribunale sulla non necessità di tale rinnovazione.2.3 Il terzo motivo di ricorso lamenta violazione di legge, in relazioneall’art.192 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, in ordine alla ritenutasussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale (capi 1) e 4)), neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA].Si deduce che la cessione dei beni strumentali per euro 52.000, in unasituazione di necessità di liquidità, costituiva uno degli strumenti per rimpinguarele casse della società, mentre il noleggio di tali beni per euro 38.200, peraltrosenza corresponsione del relativo canone, poteva consentire la prosecuzionedell’attività.La Corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto che il fine dell’operazionefosse quello di occultare l’effettivo stato patrimoniale della società, dimenticandoche era stato proprio l’imputato [OSCURATO:PERSONA] a chiederne il fallimento.2.4 Il quarto motivo di ricorso lamenta violazione di legge, in relazione agliartt.223, comma 2, n.2, L.F., e 192 cod. proc. pen.In punto di elemento soggettivo, dagli atti istruttori non emergerebbe lavolontà degli imputati protesa al dissesto della società, da intendersi comeconsapevole volontà della probabile diminuzione di garanzia dei creditori.2.5 Il quinto motivo di ricorso lamenta violazione di legge, in relazione agliartt.133 cod. pen. e 191 cod. proc. pen.In punto di trattamento sanzionatorio, si duole della mancatarideterminazione della pena nei limiti della sospensione condizionale, tenuto contoche, in special modo per [OSCURATO:PERSONA], si sarebbe trattato di cifre modeste, del ruolodi autista da questi svolto, senza avere mai impartito disposizioni ai dipendenti,come anche dichiarato dal fratello, [OSCURATO:PERSONA], unico soggetto che si sarebbeoccupato della società.

La Corte di merito avrebbe dovuto assolvere [OSCURATO:PERSONA],quanto meno ai sensi dell’art.530, comma 2, cod. proc. pen., come avvenuto perla sorella, [OSCURATO:PERSONA], in assenza di prova di gestione di fatto e di dirittol’azienda.3.

Il difensore dei ricorrenti ha depositato motivi aggiunti, con i quali, inrelazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], ne chiede l’assoluzione ai sensi dell’art.530,comma 2, cod. proc. pen., per assenza di atti di gestitone della fallita e di dolo,neppure eventuale, insistendo nel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

I ricorsi sono nel complesso infondati.1.1 Va premesso che, secondo la giurisprudenza costante di questa Corte(Sez. 3, n. 4700 del 14 febbraio 1994, Scauri, Rv. 197497; Sez. 2, Sentenza n.37295 del 12/06/2019, Rv. 277218 – 01; Sez. 4, n. 15227 del 14/02/2008, Rv.239735) le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello -ove conforminelle valutazioni degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettivedecisioni - si integrano a vicenda, fondendosi, confluendo in un risultato organicoed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare dellacongruità della motivazione, tanto più ove i giudici di secondo grado abbianoesaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal primo e con frequentiriferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici delladecisione, sicché le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituisconouna sola entità (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2,n. 30838 del 10/03/2013, Rv 257056).E’ qui opportuno ribadire che, avendo la Corte d’appello adottato criteri divalutazione delle prove del tutto sovrapponibili a quelli fatti propri dal giudice diprime cure, ci troviamo di fronte ad un caso di doppia conforme, con conseguentepossibilità di leggere congiuntamente le motivazioni dei due provvedimenti dimerito (Sez.

II, sentenza n. 37295 del 12/6/2019).Inoltre, secondo il prevalente e condiviso orientamento di questo giudice dilegittimità (Sez.

Un., 21 settembre 2000, n. 17, P. ed altri, Rv. 216664), lamotivazione "per relationem" è sempre ammissibile ove l'atto richiamato siaconosciuto o conoscibile dall'interessato, appaia congruo in ordine all'esigenza digiustificazione del provvedimento di destinazione e fornisca la dimostrazione cheil giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni delprovvedimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione.Nella specie, la Corte d’appello effettua, ampi riferimenti alle argomentazionidel giudice di primo grado, che, con motivazione concisa, ma congrua, condividee ritiene corrette, non inficiate, né confutate dalla difesa, poiché medesime sonole censure articolate con i motivi di appello, ed in verità le stesse sono quelle oggiripercorse con il ricorso.2.

Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto manifestamenteinfondato.2.1 Secondo la giurisprudenza di questa S.C. (Sez. 5, Sentenza n. 16993 del02/03/2020), non vi è incertezza sui fatti descritti nell’imputazione quando questacontenga, con adeguata specificità, i tratti essenziali del fatto di reato contestato,dotati di adeguata specificità, in modo da consentire all'imputato di difendersi,mentre non è necessaria un'indicazione assolutamente dettagliatadell'imputazione (Sez. 2, Sentenza n. 16817 del 27/03/2008).2.1.1 Tali principi risultano applicati dal giudice di merito.La Corte d’appello, con motivazione congrua ed immune da censure dimanifesta illogicità, ha chiarito che il fatto risulta descritto in modo puntuale neisuoi tratti essenziali, in quanto il capo di imputazione già specifica quali sono lecontestazioni mosse agli imputati, fornendone analitica descrizione e identificandole fattispecie criminose cui le stesse vanno ricondotte, né peraltro il ricorso indicale carenze o genericità oggetto di doglianza, laddove i necessari dettaglirisultavano non solo dall’editto accusatorio ma anche dagli atti versati nel fascicoloprocessuale, portati a conoscenza degli imputati ed oggetto pertanto dicontraddittorio dibattimentale.

Si è inoltre richiamata l’istruttoria dibattimentalecon escussione di testi dell’accusa e della difesa, specificamente informati sui fattioggetto delle imputazioni, nonché l’acquisizione di documenti relativi ai fatti di cuiai capi di imputazione, che ha consentito adeguata integrazione delle imputazioni.3.

Il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto manifestamenteinfondato.3.1 Come incidentalmente chiarito dalla sentenza Iannasso in motivazione(Sez.

U, Sentenza n. 2 del 15/01/1999, Rv. 212395 – 01), a seguito delmutamento della persona del giudice monocratico o della composizione del giudicecollegiale, il dibattimento deve essere integralmente rinnovato, il che comporta lanecessità della ripetizione della sequenza procedimentale costituita dalladichiarazione di apertura del dibattimento (art. 492), dalle richieste di ammissionedelle prove (art. 493), dai provvedimenti relativi all'ammissione (art. 495),dall'assunzione delle prove «che siano state ammesse ai sensi degli artt. 495,comma 1, - 190, comma 1, - 190-bis secondo le regole stabilite negli artt. 496 ss.cod. proc. pen.».

Cionondimeno, non è necessario che il giudice, nella diversacomposizione sopravvenuta, rinnovi formalmente l'ordinanza ammissiva delleprove chieste dalle parti, perché i provvedimenti in precedenza emessi dal giudicediversamente composto e non espressamente revocati o modificati conservanoefficacia.

A seguito del mutamento della composizione del giudice, le parti possonoesercitare nuovamente le facoltà attribuite loro dagli artt. 468 e 493 cod. proc.pen., ovvero presentare nuove richieste di prova, che andranno ordinariamentevalutate dal nuovo giudice prima di procedere, come precisato in motivazione dallasentenza Iannasso, all'assunzione delle prove «che siano state ammesse ai sensidegli artt. 495, comma 1 - 190, comma 1 - 190-bis secondo le regole stabilitenegli artt. 496 ss. cod. proc. pen.».S.U.

Bajrami 41736/2019, oltre a ribadire tali i principi, hanno affermato che,in caso di mutamento della composizione del giudice persona fisica o del Collegionel corso del dibattimento, la rinnovazione istruttoria non obbliga alla rinnovazionedell’attività istruttoria, ma «attribuisce alle parti il diritto di chiedere, ai sensi degliartt. 468 e 493 cod. proc. pen., sia prove nuove sia la rinnovazione di quelleassunte dal giudice diversamente composto, in quest'ultimo caso indicandospecificamente le ragioni che impongano tale rinnovazione, ferma restando lavalutazione del giudice, ai sensi degli artt. 190 e 495 cod. proc. pen., anche sullanon manifesta superfluità della rinnovazione stessa» e che «il consenso delle partialla lettura ex art. 511, comma 2, cod. proc. pen. degli atti assunti dal collegio indiversa composizione, a seguito della rinnovazione del dibattimento, non ènecessario con riguardo agli esami testimoniali la cui ripetizione non abbia avutoluogo perché non chiesta, non ammessa o non più possibile» (Sez.

U, Sentenza n.41736 del 30/05/2019, Rv. 276754 – 02-03).La parte non ha quindi diritto all'ammissione, ma può soltanto sollecitare ilgiudice, all'esito dell'istruzione dibattimentale, a disporre la nuova assunzionedelle prove già precedentemente assunte dal collegio diversamente composto aisensi dell'art. 507 cod. proc. pen. (tutte, od anche una soltanto), sempre chericorrano le condizioni di assoluta necessità ai fini dell'accertamento della veritàrichieste da quest'ultima disposizione, come anche sentenza Iannasso.Quanto alle prove dichiarative da riassumere, S.U, Bajrami ha rilevato, sulpunto, che la sentenza Iannasso si è implicitamente pronunciata, con riguardo aquelle che il giudice «ammetta ai sensi degli articoli 190 e 495 cod. proc. pen.»,con ciò implicitamente evidenziando che devono essere riassunte soltanto le proveritenute dal giudice nella composizione sopravvenuta a) non vietate dalla legge;b) non manifestamente superflue; c) non irrilevanti.

In proposito, pertanto, le S.U.Bajrami hanno ribadito che le regole riguardanti l'ammissione delle prove nonmutano per effetto della disposta rinnovazione del dibattimento, e che, d'altrocanto, nessuna disposizione prevede per questo caso una disciplina ad hoc.Anche in caso di rinnovazione del dibattimento, pertanto, al giudice ècomma 1, cod. proc. pen., l'eventuale manifesta superfluità della reiterazione degliesami in precedenza svolti dinanzi al giudice diversamente composto, econseguentemente non ammetterli.3.1.1.

Nella specie, come correttamente rilevato dalla Corte di merito, larichiesta di rinnovazione dell’attività istruttoria era generica, in quanto nonindicava le ragioni specifiche per le quali le prove dichiarative già escussedovevano essere rinnovate, e si richiama il verbale di udienza del 12.09.2019 incui le parti hanno prestato il consenso all’utilizzabilità dell’istruttoria in caso diulteriore mutamento del Collegio.La Corte d’appello ha richiamato la valutazione di superfluità dellarinnovazione, formulata dal Tribunale, che ritiene corretta, per l’assenza dielementi obiettivi da ritenerla necessaria, tenuto conto degli incombenti istruttorigià svolti, in sé chiari ed esaustivi ai fini del decidere, nonché l’assenza di richiestadi nuove prove.4.

Il terzo e quarto motivo di ricorso sono infondati.4.1 La nozione di distrazione è definita, dalla giurisprudenza di questa Corte,richiamando ora il distacco del bene dal patrimonio dell'imprenditore poi fallito(con conseguente depauperamento in danno dei creditori), che può realizzarsi inqualsiasi forma e con qualsiasi modalità, non avendo incidenza su di esso la naturadell'atto negoziale con cui tale distacco si compie, né la possibilità di recupero delbene, attraverso l'esperimento delle azioni apprestate a favore della curatela (Sez.5, n. 44891 del 09/10/2008, Quattrocchi, Rv. 241830; conf.

Sez. 5, n. 30830 del05/06/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 260486), ora la specifica offensività insita nel distogliere30/01/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 233413, in motivazione) e, dunque, il fatto diretto adimpedire che un bene del fallito sia utilizzato per il soddisfacimento dei diritti dellamassa dei creditori (Sez. 5, n. 10220 del 19/09/1995, Guerrini, Rv. 203006).Tale ultima definizione rende ragione dell'attribuzione, nella giurisprudenzadi legittimità, alla nozione di distrazione di una funzione anche residuale, tale daricondurre ad essa qualsiasi fatto (diverso dall'occultamento o dalladissimulazione, distruzione, dissipazione di beni e dalla fraudolenta esposizione dipassività inesistenti), determinante la fuoriuscita del bene dal patrimonio del fallitoche ne impedisca l'apprensione da parte degli organi del fallimento (Sez. 5, n.8755 del 23/03/1988, Fabbri, Rv. 179047; conf.

Sez. 5, n. 7359 del 24/05/1984,Pompeo, Rv. 165673), il che rinvia, comunque, alla definizione degli altri fatti dibancarotta delineati dalla norma incriminatrice.Il motivo non individua specifici vizi logici nello sviluppo dellaargomentazione del provvedimento impugnato.4.2 Con riguardo al reato di cui al capo 1), di bancarotta fraudolentadistrattiva della somma di euro 21.000, pari alla differenza tra cessione dei benistrumentali della fallita per euro 59.000 alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., di cui FrisonEross era amministratore, ed il noleggio degli stessi alla Colussi s.r.l. per euro38.000, la motivazione è congrua ed immune da vizi di manifesta illogicità.I giudici di merito hanno correttamente ritenuto tale operazione contraria agliinteressi della società fallita che è stata privata di risorse, materiali e immateriali,indispensabili per potere operare, nonché ha sostenuto oneri di noleggio pari adeuro 38.000, che riducevano notevolmente il ricavato della cessione, peraltro maicorrisposto, somma che non veniva neppure richiesta per i residui euro 21.000,rimasti impagati, anche ritenendo congrui gli importi del noleggio, giudicati esosidal curatore e dal C.T. del PM., in quanto maggiore del prezzo versato per i singolibeni.Con motivazione immune da vizi e censure, la Corte di merito ha ritenutol’operazione economica, per l’evidente ed ingiustificato vantaggio sotteso allastessa, pregiudizievole per il patrimonio e l’equilibrio economico-finanziario dellaColussi s.r.l., e funzionale a favorire la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., di cui [OSCURATO:PERSONA] amministratore unico, mentre [OSCURATO:PERSONA], all’epoca, era amministrare difatto della fallita, che continuava a gestire di fatto, nei rapporti con i dipendenti,con le banche e con clienti e fornitori, e che successivamente, diveniva dipendentedella società cessionaria, amministrata dal figlio.4.3 In punto di elemento soggettivo, i giudici di merito hanno sottolineato cheil dolo di bancarotta richiede la consapevolezza che con le operazioni di distrazioneo di contraffazione dei dati contabili si cagioni la riduzione delle garanziepatrimoniali dei creditori e lo stato di insolvenza dell’impresa, eventi evincibili dalleoperazioni di prelievo, di alienazione imprudente, di affitto di azienda e difalsificazione di dati contabili posti in essere dagli imputati.4.3.1 Quanto al reato di cui al capo 1), il dolo è stato individuato nelconsapevole depauperamento, da parte di entrambi gli imputati, del patrimoniosociale della fallita per soddisfare interessi personali, propri ed esclusivi, allo scopodi conseguire un profitto ingiusto perché non consentito dalla legge, conpregiudizio dei creditori, nella qualità, [OSCURATO:PERSONA], di amministratore di fattodella fallita sin dal 2005, [OSCURATO:PERSONA], di amministratore unico di [OSCURATO:PERSONA].r.l., che partecipava come cessionaria all’attività distrattiva.Invero, il trasferimento dei beni strumentali non solo non ha apportatoliquidità alla società cedente ma ha costituito l’occasione di nuovi, inutili esborsi didenaro, legati al noleggio dei mezzi, già di proprietà dell’impresa amministrata davenditrice, a vantaggio di quella acquirente, gestita dagli stessi soggetti,consentendo a quest’ultima di non provvedere al pagamento dei mezzi di lavoroceduti, mediante artata compensazione, quantomeno parziale dei rispettivi creditimaturati, a titolo di vendita e noleggio dei beni mobili strumentali della fallita.I giudici di merito hanno correttamente richiamato la sussistenza degli indicidi fraudolenza in quanto gli imputati, nelle rispettive qualità, hanno realizzatol’operazione in un contesto di grave difficoltà di risanamento della società, infavore di una società di cui il figlio, [OSCURATO:PERSONA], era amministratore, e senzapagamento di corrispettivo.

Da ciò si desume la sussistenza del dolo generico,ossia la consapevolezza di mettere in pericolo l’integrità del patrimoniodell’impresa, strumentale ad assicurare la garanzia al ceto creditorio e, dunque,della concreta pericolosità della condotta.4.3.2 Per quanto concerne il dolo del reato di cui al capo 2), si ricorda che “aifini della configurabilità della bancarotta impropria da operazioni dolose non deverisultare dimostrato il dolo specifico diretto alla causazione del fallimento, ma soloil dolo generico, ossia la coscienza e volontà delle singole operazioni e laprevedibilità del dissesto come conseguenza della condotta antidoverosa (Sez. 5,Sentenza n. 16111 del 08/02/2024, Rv. 286349 – 01), argomentazionepienamente sviluppata nella sentenza impugnata che, a confutazione dei rilievisvolti in proposito con il motivo d'appello, premettendo che non vi è contestazionesulla sussistenza del fatto, rimanda alle pag. 13 e 14 della sentenza di primo grado.Sul punto, i giudici di merito hanno diffusamente spiegato le ragioni dellaritenuta sussistenza del dolo del reato in capo agli imputati ed indicato, quali indicidi fraudolenza, il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] di reale dominus della fallita Colussi s.r.l.,di cui conduceva l’attività economica, ne conosceva l’andamento ed i risultati,nonché le irregolarità omissive, già a partire dal 2009, consistite nell’occultamentodella esistenza di perdite del patrimonio netto, senza procedere al contempo adinterventi di ricapitalizzazione o di liquidazione della società, con accumulo diperdite ulteriori, in situazione di dissesto, e che le irregolarità omissive sono fruttodi una precisa volontà dolosa, sussumibile nei delitti di false comunicazioni sociali,accompagnata dalla prevedibilità dell’aggravamento del dissesto, come effettodella mancata adozione della doverosa registrazione e comunicazione ai terzi, neibilanci depositati delle perdite occultate.5.

Il quinto motivo di ricorso è infondato.Con riguardo alla misura della pena, è inammissibile la censura che, nelgiudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena,la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico esia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014,Rv. 238851).La motivazione risulta in linea con la consolidata giurisprudenza per la qualeè necessaria una specifica e dettagliata motivazione quanto più il giudice intendadiscostarsi dal minimo edittale, dovendo dare conto del corretto esercizio delproprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi esoggettivi enunciati dall'art. 133 cod. pen., quelli ritenuti rilevanti ai fini di talegiudizio (Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008, Bonarrigo, Rv. 241189).

Tali parametrisono stati adeguatamente rispettati nel caso in esame atteso che la pena è statadeterminata nel minimo edittale per [OSCURATO:PERSONA], e in misura di poco superiore alminimo per [OSCURATO:PERSONA], in considerazione del maggior numero di reaticontestati e della posizione di predominio da questi ricoperta nella vicendacriminosa, il riconoscimento delle attenuanti generiche, prevalenti per [OSCURATO:PERSONA] la marginalità del ruolo, equivalenti per [OSCURATO:PERSONA], per i precedenti chene aggravano la posizione.Nella specie, la Corte di merito ha sottolineato il rispetto dei parametri cuiall’art.133 cod. pen., tenuto conto della pluralità delle bancarotte, della gravità deldanno prodotto, delle condotte successive ai reati dei due imputati, dell’assenzadi alcuna resipiscenza da parte degli stessi.5.1 Quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], il motivo è infondato.I giudici di merito, con motivazione immune da vizi e censure e in doppiaconforme, hanno fondato il giudizio di penale responsabilità dell’imputato per ilreato di cui al capo 1) nella attiva partecipazione concorsuale del medesimo inqualità di amministratore unico della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., società chepartecipava all’attività distrattiva della Colussi s.r.l. consistita nell’acquisto e retro-nolo dei beni strumentali della fallita, nonché alla successiva assunzione del padre,partecipazione alla gestione della società, unitamente al padre, ricoprendo ancheil ruolo di legale rappresentante nel periodo contestato.6.

Nulla muta la memoria del difensore.7.

Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento dellespese processuali.

P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Così deciso in Roma il 5/12/2025.Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
stevisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreNicola Lettieri che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibili i ricorsi;letta la memoria del difensore dei ricorrenti, avv. [OSCURATO:PERSONA], contenente motiviaggiunti, che ha concluso insistendo nel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Trieste haconfermato la pronunzia del Tribunale di Gorizia del 2.05.2024, che condannavabancarotta fraudolenta patrimoniale e di bancarotta impropria da reato societario,così riqualificato il reato contestato al capo 2), e [OSCURATO:PERSONA] anche per ulteriorireati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e, in alternativa, di bancarottapreferenziale, di cui ai capi 3) e 4), nella qualità, [OSCURATO:PERSONA], diamministratore unico dal 9.11.2005 al 18.06.2006 e dal 15.05.2012 al 24.12.2013e da tale data, sino alla dichiarazione di fallimento, di liquidatore, e in ogni caso diamministratore di fatto, [OSCURATO:PERSONA], di socio e di amministratore unico dal19.11.2097 al 18.07.2008, e dal 9.09.2011 al 15.05.2012, e di procuratore dal7.02.2010, della “COLUSSI s.r.l. in liquidazione”, dichiarata fallita con sentenzadel Tribunale di Gorizia del 20.03.2014.2. Contro l'anzidetta sentenza, gli imputati, ritualmente assistiti dal difensoredi fiducia, ricorrono per cassazione, con un unico atto.Il contenuto dei ricorsi può essere riassunto nei seguenti termini, ex art.173,comma 1, disp. att. cod. proc. pen.2.1 Il primo motivo di ricorso lamenta vizio di violazione ed erroneaapplicazione di legge e correlati vizi motivazionali e vizio di indeterminatezza delcapo di imputazione, in relazione all’art.429 cod. proc. pen.Si deduce che la Corte d’appello, nonostante i rilievi difensivi sul punto, harichiamato due pronunce della Corte di legittimità, che non sarebbero pertinenti inmerito alla violazione dell’art.429 cod. proc. pen. e che, comunque, i giudici dimerito non avrebbero motivato sulla eccezione, sollevata dalla difesa sindall’udienza preliminare. I capi di imputazione sarebbero stati incomprensibili sindall’inizio con conseguente nullità del decreto di citazione a giudizio.2.2 Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione ed erronea applicazione dilegge, in relazione all’art.495 cod. proc. pen.Si duole del rigetto della richiesta di rinnovazione dell’esame dei testi escussi,a seguito di mutamento dei giudici componenti il collegio. Non si condivide lamotivazione della Corte territoriale che ha ritenuto obbligo della difesa indicare leragioni specifiche per la rinnovazione degli atti istruttori ed ha condiviso lavalutazione del Tribunale sulla non necessità di tale rinnovazione.2.3 Il terzo motivo di ricorso lamenta violazione di legge, in relazioneall’art.192 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, in ordine alla ritenutasussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale (capi 1) e 4)), neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA].Si deduce che la cessione dei beni strumentali per euro 52.000, in unasituazione di necessità di liquidità, costituiva uno degli strumenti per rimpinguarele casse della società, mentre il noleggio di tali beni per euro 38.200, peraltrosenza corresponsione del relativo canone, poteva consentire la prosecuzionedell’attività.La Corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto che il fine dell’operazionefosse quello di occultare l’effettivo stato patrimoniale della società, dimenticandoche era stato proprio l’imputato [OSCURATO:PERSONA] a chiederne il fallimento.2.4 Il quarto motivo di ricorso lamenta violazione di legge, in relazione agliartt.223, comma 2, n.2, L.F., e 192 cod. proc. pen.In punto di elemento soggettivo, dagli atti istruttori non emergerebbe lavolontà degli imputati protesa al dissesto della società, da intendersi comeconsapevole volontà della probabile diminuzione di garanzia dei creditori.2.5 Il quinto motivo di ricorso lamenta violazione di legge, in relazione agliartt.133 cod. pen. e 191 cod. proc. pen.In punto di trattamento sanzionatorio, si duole della mancatarideterminazione della pena nei limiti della sospensione condizionale, tenuto contoche, in special modo per [OSCURATO:PERSONA], si sarebbe trattato di cifre modeste, del ruolodi autista da questi svolto, senza avere mai impartito disposizioni ai dipendenti,come anche dichiarato dal fratello, [OSCURATO:PERSONA], unico soggetto che si sarebbeoccupato della società. La Corte di merito avrebbe dovuto assolvere [OSCURATO:PERSONA],quanto meno ai sensi dell’art.530, comma 2, cod. proc. pen., come avvenuto perla sorella, [OSCURATO:PERSONA], in assenza di prova di gestione di fatto e di dirittol’azienda.3. Il difensore dei ricorrenti ha depositato motivi aggiunti, con i quali, inrelazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], ne chiede l’assoluzione ai sensi dell’art.530,comma 2, cod. proc. pen., per assenza di atti di gestitone della fallita e di dolo,neppure eventuale, insistendo nel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi sono nel complesso infondati.1.1 Va premesso che, secondo la giurisprudenza costante di questa Corte(Sez. 3, n. 4700 del 14 febbraio 1994, Scauri, Rv. 197497; Sez. 2, Sentenza n.37295 del 12/06/2019, Rv. 277218 – 01; Sez. 4, n. 15227 del 14/02/2008, Rv.239735) le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello -ove conforminelle valutazioni degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettivedecisioni - si integrano a vicenda, fondendosi, confluendo in un risultato organicoed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare dellacongruità della motivazione, tanto più ove i giudici di secondo grado abbianoesaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal primo e con frequentiriferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici delladecisione, sicché le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituisconouna sola entità (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2,n. 30838 del 10/03/2013, Rv 257056).E’ qui opportuno ribadire che, avendo la Corte d’appello adottato criteri divalutazione delle prove del tutto sovrapponibili a quelli fatti propri dal giudice diprime cure, ci troviamo di fronte ad un caso di doppia conforme, con conseguentepossibilità di leggere congiuntamente le motivazioni dei due provvedimenti dimerito (Sez. II, sentenza n. 37295 del 12/6/2019).Inoltre, secondo il prevalente e condiviso orientamento di questo giudice dilegittimità (Sez. Un., 21 settembre 2000, n. 17, P. ed altri, Rv. 216664), lamotivazione "per relationem" è sempre ammissibile ove l'atto richiamato siaconosciuto o conoscibile dall'interessato, appaia congruo in ordine all'esigenza digiustificazione del provvedimento di destinazione e fornisca la dimostrazione cheil giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni delprovvedimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione.Nella specie, la Corte d’appello effettua, ampi riferimenti alle argomentazionidel giudice di primo grado, che, con motivazione concisa, ma congrua, condividee ritiene corrette, non inficiate, né confutate dalla difesa, poiché medesime sonole censure articolate con i motivi di appello, ed in verità le stesse sono quelle oggiripercorse con il ricorso.2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto manifestamenteinfondato.2.1 Secondo la giurisprudenza di questa S.C. (Sez. 5, Sentenza n. 16993 del02/03/2020), non vi è incertezza sui fatti descritti nell’imputazione quando questacontenga, con adeguata specificità, i tratti essenziali del fatto di reato contestato,dotati di adeguata specificità, in modo da consentire all'imputato di difendersi,mentre non è necessaria un'indicazione assolutamente dettagliatadell'imputazione (Sez. 2, Sentenza n. 16817 del 27/03/2008).2.1.1 Tali principi risultano applicati dal giudice di merito.La Corte d’appello, con motivazione congrua ed immune da censure dimanifesta illogicità, ha chiarito che il fatto risulta descritto in modo puntuale neisuoi tratti essenziali, in quanto il capo di imputazione già specifica quali sono lecontestazioni mosse agli imputati, fornendone analitica descrizione e identificandole fattispecie criminose cui le stesse vanno ricondotte, né peraltro il ricorso indicale carenze o genericità oggetto di doglianza, laddove i necessari dettaglirisultavano non solo dall’editto accusatorio ma anche dagli atti versati nel fascicoloprocessuale, portati a conoscenza degli imputati ed oggetto pertanto dicontraddittorio dibattimentale. Si è inoltre richiamata l’istruttoria dibattimentalecon escussione di testi dell’accusa e della difesa, specificamente informati sui fattioggetto delle imputazioni, nonché l’acquisizione di documenti relativi ai fatti di cuiai capi di imputazione, che ha consentito adeguata integrazione delle imputazioni.3. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto manifestamenteinfondato.3.1 Come incidentalmente chiarito dalla sentenza Iannasso in motivazione(Sez. U, Sentenza n. 2 del 15/01/1999, Rv. 212395 – 01), a seguito delmutamento della persona del giudice monocratico o della composizione del giudicecollegiale, il dibattimento deve essere integralmente rinnovato, il che comporta lanecessità della ripetizione della sequenza procedimentale costituita dalladichiarazione di apertura del dibattimento (art. 492), dalle richieste di ammissionedelle prove (art. 493), dai provvedimenti relativi all'ammissione (art. 495),dall'assunzione delle prove «che siano state ammesse ai sensi degli artt. 495,comma 1, - 190, comma 1, - 190-bis secondo le regole stabilite negli artt. 496 ss.cod. proc. pen.». Cionondimeno, non è necessario che il giudice, nella diversacomposizione sopravvenuta, rinnovi formalmente l'ordinanza ammissiva delleprove chieste dalle parti, perché i provvedimenti in precedenza emessi dal giudicediversamente composto e non espressamente revocati o modificati conservanoefficacia. A seguito del mutamento della composizione del giudice, le parti possonoesercitare nuovamente le facoltà attribuite loro dagli artt. 468 e 493 cod. proc.pen., ovvero presentare nuove richieste di prova, che andranno ordinariamentevalutate dal nuovo giudice prima di procedere, come precisato in motivazione dallasentenza Iannasso, all'assunzione delle prove «che siano state ammesse ai sensidegli artt. 495, comma 1 - 190, comma 1 - 190-bis secondo le regole stabilitenegli artt. 496 ss. cod. proc. pen.».S.U. Bajrami 41736/2019, oltre a ribadire tali i principi, hanno affermato che,in caso di mutamento della composizione del giudice persona fisica o del Collegionel corso del dibattimento, la rinnovazione istruttoria non obbliga alla rinnovazionedell’attività istruttoria, ma «attribuisce alle parti il diritto di chiedere, ai sensi degliartt. 468 e 493 cod. proc. pen., sia prove nuove sia la rinnovazione di quelleassunte dal giudice diversamente composto, in quest'ultimo caso indicandospecificamente le ragioni che impongano tale rinnovazione, ferma restando lavalutazione del giudice, ai sensi degli artt. 190 e 495 cod. proc. pen., anche sullanon manifesta superfluità della rinnovazione stessa» e che «il consenso delle partialla lettura ex art. 511, comma 2, cod. proc. pen. degli atti assunti dal collegio indiversa composizione, a seguito della rinnovazione del dibattimento, non ènecessario con riguardo agli esami testimoniali la cui ripetizione non abbia avutoluogo perché non chiesta, non ammessa o non più possibile» (Sez. U, Sentenza n.41736 del 30/05/2019, Rv. 276754 – 02-03).La parte non ha quindi diritto all'ammissione, ma può soltanto sollecitare ilgiudice, all'esito dell'istruzione dibattimentale, a disporre la nuova assunzionedelle prove già precedentemente assunte dal collegio diversamente composto aisensi dell'art. 507 cod. proc. pen. (tutte, od anche una soltanto), sempre chericorrano le condizioni di assoluta necessità ai fini dell'accertamento della veritàrichieste da quest'ultima disposizione, come anche sentenza Iannasso.Quanto alle prove dichiarative da riassumere, S.U, Bajrami ha rilevato, sulpunto, che la sentenza Iannasso si è implicitamente pronunciata, con riguardo aquelle che il giudice «ammetta ai sensi degli articoli 190 e 495 cod. proc. pen.»,con ciò implicitamente evidenziando che devono essere riassunte soltanto le proveritenute dal giudice nella composizione sopravvenuta a) non vietate dalla legge;b) non manifestamente superflue; c) non irrilevanti. In proposito, pertanto, le S.U.Bajrami hanno ribadito che le regole riguardanti l'ammissione delle prove nonmutano per effetto della disposta rinnovazione del dibattimento, e che, d'altrocanto, nessuna disposizione prevede per questo caso una disciplina ad hoc.Anche in caso di rinnovazione del dibattimento, pertanto, al giudice ècomma 1, cod. proc. pen., l'eventuale manifesta superfluità della reiterazione degliesami in precedenza svolti dinanzi al giudice diversamente composto, econseguentemente non ammetterli.3.1.1. Nella specie, come correttamente rilevato dalla Corte di merito, larichiesta di rinnovazione dell’attività istruttoria era generica, in quanto nonindicava le ragioni specifiche per le quali le prove dichiarative già escussedovevano essere rinnovate, e si richiama il verbale di udienza del 12.09.2019 incui le parti hanno prestato il consenso all’utilizzabilità dell’istruttoria in caso diulteriore mutamento del Collegio.La Corte d’appello ha richiamato la valutazione di superfluità dellarinnovazione, formulata dal Tribunale, che ritiene corretta, per l’assenza dielementi obiettivi da ritenerla necessaria, tenuto conto degli incombenti istruttorigià svolti, in sé chiari ed esaustivi ai fini del decidere, nonché l’assenza di richiestadi nuove prove.4. Il terzo e quarto motivo di ricorso sono infondati.4.1 La nozione di distrazione è definita, dalla giurisprudenza di questa Corte,richiamando ora il distacco del bene dal patrimonio dell'imprenditore poi fallito(con conseguente depauperamento in danno dei creditori), che può realizzarsi inqualsiasi forma e con qualsiasi modalità, non avendo incidenza su di esso la naturadell'atto negoziale con cui tale distacco si compie, né la possibilità di recupero delbene, attraverso l'esperimento delle azioni apprestate a favore della curatela (Sez.5, n. 44891 del 09/10/2008, Quattrocchi, Rv. 241830; conf. Sez. 5, n. 30830 del05/06/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 260486), ora la specifica offensività insita nel distogliere30/01/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 233413, in motivazione) e, dunque, il fatto diretto adimpedire che un bene del fallito sia utilizzato per il soddisfacimento dei diritti dellamassa dei creditori (Sez. 5, n. 10220 del 19/09/1995, Guerrini, Rv. 203006).Tale ultima definizione rende ragione dell'attribuzione, nella giurisprudenzadi legittimità, alla nozione di distrazione di una funzione anche residuale, tale daricondurre ad essa qualsiasi fatto (diverso dall'occultamento o dalladissimulazione, distruzione, dissipazione di beni e dalla fraudolenta esposizione dipassività inesistenti), determinante la fuoriuscita del bene dal patrimonio del fallitoche ne impedisca l'apprensione da parte degli organi del fallimento (Sez. 5, n.8755 del 23/03/1988, Fabbri, Rv. 179047; conf. Sez. 5, n. 7359 del 24/05/1984,Pompeo, Rv. 165673), il che rinvia, comunque, alla definizione degli altri fatti dibancarotta delineati dalla norma incriminatrice.Il motivo non individua specifici vizi logici nello sviluppo dellaargomentazione del provvedimento impugnato.4.2 Con riguardo al reato di cui al capo 1), di bancarotta fraudolentadistrattiva della somma di euro 21.000, pari alla differenza tra cessione dei benistrumentali della fallita per euro 59.000 alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., di cui FrisonEross era amministratore, ed il noleggio degli stessi alla Colussi s.r.l. per euro38.000, la motivazione è congrua ed immune da vizi di manifesta illogicità.I giudici di merito hanno correttamente ritenuto tale operazione contraria agliinteressi della società fallita che è stata privata di risorse, materiali e immateriali,indispensabili per potere operare, nonché ha sostenuto oneri di noleggio pari adeuro 38.000, che riducevano notevolmente il ricavato della cessione, peraltro maicorrisposto, somma che non veniva neppure richiesta per i residui euro 21.000,rimasti impagati, anche ritenendo congrui gli importi del noleggio, giudicati esosidal curatore e dal C.T. del PM., in quanto maggiore del prezzo versato per i singolibeni.Con motivazione immune da vizi e censure, la Corte di merito ha ritenutol’operazione economica, per l’evidente ed ingiustificato vantaggio sotteso allastessa, pregiudizievole per il patrimonio e l’equilibrio economico-finanziario dellaColussi s.r.l., e funzionale a favorire la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., di cui [OSCURATO:PERSONA] amministratore unico, mentre [OSCURATO:PERSONA], all’epoca, era amministrare difatto della fallita, che continuava a gestire di fatto, nei rapporti con i dipendenti,con le banche e con clienti e fornitori, e che successivamente, diveniva dipendentedella società cessionaria, amministrata dal figlio.4.3 In punto di elemento soggettivo, i giudici di merito hanno sottolineato cheil dolo di bancarotta richiede la consapevolezza che con le operazioni di distrazioneo di contraffazione dei dati contabili si cagioni la riduzione delle garanziepatrimoniali dei creditori e lo stato di insolvenza dell’impresa, eventi evincibili dalleoperazioni di prelievo, di alienazione imprudente, di affitto di azienda e difalsificazione di dati contabili posti in essere dagli imputati.4.3.1 Quanto al reato di cui al capo 1), il dolo è stato individuato nelconsapevole depauperamento, da parte di entrambi gli imputati, del patrimoniosociale della fallita per soddisfare interessi personali, propri ed esclusivi, allo scopodi conseguire un profitto ingiusto perché non consentito dalla legge, conpregiudizio dei creditori, nella qualità, [OSCURATO:PERSONA], di amministratore di fattodella fallita sin dal 2005, [OSCURATO:PERSONA], di amministratore unico di [OSCURATO:PERSONA].r.l., che partecipava come cessionaria all’attività distrattiva.Invero, il trasferimento dei beni strumentali non solo non ha apportatoliquidità alla società cedente ma ha costituito l’occasione di nuovi, inutili esborsi didenaro, legati al noleggio dei mezzi, già di proprietà dell’impresa amministrata davenditrice, a vantaggio di quella acquirente, gestita dagli stessi soggetti,consentendo a quest’ultima di non provvedere al pagamento dei mezzi di lavoroceduti, mediante artata compensazione, quantomeno parziale dei rispettivi creditimaturati, a titolo di vendita e noleggio dei beni mobili strumentali della fallita.I giudici di merito hanno correttamente richiamato la sussistenza degli indicidi fraudolenza in quanto gli imputati, nelle rispettive qualità, hanno realizzatol’operazione in un contesto di grave difficoltà di risanamento della società, infavore di una società di cui il figlio, [OSCURATO:PERSONA], era amministratore, e senzapagamento di corrispettivo. Da ciò si desume la sussistenza del dolo generico,ossia la consapevolezza di mettere in pericolo l’integrità del patrimoniodell’impresa, strumentale ad assicurare la garanzia al ceto creditorio e, dunque,della concreta pericolosità della condotta.4.3.2 Per quanto concerne il dolo del reato di cui al capo 2), si ricorda che “aifini della configurabilità della bancarotta impropria da operazioni dolose non deverisultare dimostrato il dolo specifico diretto alla causazione del fallimento, ma soloil dolo generico, ossia la coscienza e volontà delle singole operazioni e laprevedibilità del dissesto come conseguenza della condotta antidoverosa (Sez. 5,Sentenza n. 16111 del 08/02/2024, Rv. 286349 – 01), argomentazionepienamente sviluppata nella sentenza impugnata che, a confutazione dei rilievisvolti in proposito con il motivo d'appello, premettendo che non vi è contestazionesulla sussistenza del fatto, rimanda alle pag. 13 e 14 della sentenza di primo grado.Sul punto, i giudici di merito hanno diffusamente spiegato le ragioni dellaritenuta sussistenza del dolo del reato in capo agli imputati ed indicato, quali indicidi fraudolenza, il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] di reale dominus della fallita Colussi s.r.l.,di cui conduceva l’attività economica, ne conosceva l’andamento ed i risultati,nonché le irregolarità omissive, già a partire dal 2009, consistite nell’occultamentodella esistenza di perdite del patrimonio netto, senza procedere al contempo adinterventi di ricapitalizzazione o di liquidazione della società, con accumulo diperdite ulteriori, in situazione di dissesto, e che le irregolarità omissive sono fruttodi una precisa volontà dolosa, sussumibile nei delitti di false comunicazioni sociali,accompagnata dalla prevedibilità dell’aggravamento del dissesto, come effettodella mancata adozione della doverosa registrazione e comunicazione ai terzi, neibilanci depositati delle perdite occultate.5. Il quinto motivo di ricorso è infondato.Con riguardo alla misura della pena, è inammissibile la censura che, nelgiudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena,la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico esia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014,Rv. 238851).La motivazione risulta in linea con la consolidata giurisprudenza per la qualeè necessaria una specifica e dettagliata motivazione quanto più il giudice intendadiscostarsi dal minimo edittale, dovendo dare conto del corretto esercizio delproprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi esoggettivi enunciati dall'art. 133 cod. pen., quelli ritenuti rilevanti ai fini di talegiudizio (Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008, Bonarrigo, Rv. 241189). Tali parametrisono stati adeguatamente rispettati nel caso in esame atteso che la pena è statadeterminata nel minimo edittale per [OSCURATO:PERSONA], e in misura di poco superiore alminimo per [OSCURATO:PERSONA], in considerazione del maggior numero di reaticontestati e della posizione di predominio da questi ricoperta nella vicendacriminosa, il riconoscimento delle attenuanti generiche, prevalenti per [OSCURATO:PERSONA] la marginalità del ruolo, equivalenti per [OSCURATO:PERSONA], per i precedenti chene aggravano la posizione.Nella specie, la Corte di merito ha sottolineato il rispetto dei parametri cuiall’art.133 cod. pen., tenuto conto della pluralità delle bancarotte, della gravità deldanno prodotto, delle condotte successive ai reati dei due imputati, dell’assenzadi alcuna resipiscenza da parte degli stessi.5.1 Quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], il motivo è infondato.I giudici di merito, con motivazione immune da vizi e censure e in doppiaconforme, hanno fondato il giudizio di penale responsabilità dell’imputato per ilreato di cui al capo 1) nella attiva partecipazione concorsuale del medesimo inqualità di amministratore unico della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., società chepartecipava all’attività distrattiva della Colussi s.r.l. consistita nell’acquisto e retro-nolo dei beni strumentali della fallita, nonché alla successiva assunzione del padre,partecipazione alla gestione della società, unitamente al padre, ricoprendo ancheil ruolo di legale rappresentante nel periodo contestato.6. Nulla muta la memoria del difensore.7. Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento dellespese processuali. P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Così deciso in Roma il 5/12/2025.Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 12555/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris