CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 ottobre 2022
Cassazione n. 43132/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso è inammissibile trattandosi di impugnazione relativi a profili adeguatamente vagliati e disattesi da parte del Tribunale di sorveglianza di Perugia che ha evidenziato, per respingere il reclamo del detenuto, la insussistenza di limitazioni — sulla base dell'ordine di servizio della Casa di reclusione di Spoleto n.550 del 3 ottobre 2018 - all'acquisto di generi di sopravvitto e di giornali durante l'esecuzione della sanzione disciplinare dell'isolamento, che le sanzioni disciplinari cui ha fatto riferimento l'Attanasio sono state tutte interamente già eseguite, che il ricorrente non ha fornito alcuna specifica indicazione circa il loro annullamento e che, infine, il detenuto è stato trasferito presso un altro carcere il 30 ottobre 2018. Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sopra indicata ordinanza deducendo violazione di legge. Ritenuto che il ricorso è inammissibile per la genericità dei motivi addotti, meramente reiterativi delle doglianze sottoposte al Tribunale, su cui è intervenuta puntuale ed esaustiva motivazione e che, inoltre, il ricorrente non si confronta in modo specifico con il ragionamento logico e giuridico contenuto nel provvedimento impugnato. Ritenuto, altresì, che il rimedio giurisdizionale ex artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b) Ord. pen. richiede (a differenza di quello ex art. 35-ter stesso Ord.: da ultimo, Sez. 1, n. 19674 del 29/03/2017, Basso, Rv. 269894-01) l'attualità del pregiudizio, nella specie escluso dall'intervenuto trasferimento del condannato in altro istituto penitenziario. Rilevato, conclusivamente, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 13 ottobre 2022. ro sigliere ensore Il Presidente