CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 28671/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Viene in esame la sentenza della Corte d'Appello di Palermo che ha dichiarato l'inammissibilità, per genericità dei motivi, dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], condannato in primo grado (con sentenza del Tribunale di Marsala del 19.10.2017) alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 200 di multa per il reato di furto in un grande magazzino, ritenute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante dell'esposizione a pubblica fede. L'imputato ha sottratto alcuni beni (bottiglie di shampoo, alcuni giocattoli e altro materiale), esposti sugli scaffali. 2. Avverso la sentenza d'appello citata ha proposto ricorso l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo un unico motivo di censura con cui denuncia nullità della sentenza che ha erroneamente ritenuto generici i motivi proposti, dimenticando l'effetto devolutivo ampio del gravame di seconda istanza e la sua natura di nuovo giudizio. L'appello aveva individuato specifici punti di contestazione della sentenza impugnata, proponendo relativi motivi di dissenso, quanto alla invocata scrinninante dello stato di necessità, data la situazione di disagio economico del ricorrente, nonché al bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche, solo in equivalenza, piuttosto che in prevalenza, nel rapporto con la ritenuta aggravante. L'inammissibilità dichiarata dalla Corte territoriale sarebbe, quindi, una soluzione forzata, testimoniata anche dal tempo di deposito del provvedimento d'appello. 3. Il PG ha chiesto il rigetto del ricorso con requisitoria scritta. 3.1. Il difensore del ricorrente ha depositato conclusioni scritte con le quali chiede l'accoglimento del motivo di censura prospettato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La censura del ricorrente sconta, anzitutto, una autonoma, attuale ragione di inammissibilità, come conseguenza della sua genericità di formulazione, che non consente al Collegio di comprendere immediatamente le concrete, specifiche ì argomentazioni sulle quali si fondava l'impugnazione di merito, evocando: - la mancata applicazione dell'esimente dello stato di necessità, per lo stato di disagio economico (non meglio chiarito o precisato) in cui versava il ricorrente, dimenticando che - come ha sottolineato la Corte d'Appello - il furto non ha avuto ad oggetto beni di primaria necessità, sicchè la ragione difensiva è del tutto scollegata dalla disposizione normativa dell'art. 54 cod. pen.;- la concessione del giudizio di bilanciamento più favorevole di quello deciso dal giudice di primo grado, non avvedendosi che il Tribunale, forse per mero refuso, ha fatto riferimento, in un passaggio preliminare, al bilanciamento in equivalenza, salvo poi valutare il confronto tra circostanze con giudizio di prevalenza in favore delle attenuanti generiche, tanto che ha ricondotto la pena base, prima della diminuzione per il rito, al minimo edittale previsto dall'art. 624 cod. pen., a riprova della valutazione di estrema modestia del disvalore del fatto commesso dal ricorrente. Su tale punto, risulta evidente la genericità del ricorso che non ha tenuto conto quanto meno della discrasia evidenziata nella motivazione del provvedimento impugnato. 2.1. Anche a voler ritenere di accedere alla verifica della valutazione di inammissibilità operata in appello, rispetto all'impugnazione di merito, la decisione del Collegio non muta, poiché la denuncia mossa alla declaratoria della Corte d'Appello è manifestamente infondata. Come noto, le Sezioni Unite hanno chiarito da tempo che l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822). Secondo le Sezioni Unite, l'appellante non può limitarsi a confutare semplicemente il "decisum" del primo giudice con considerazioni generiche ed astratte, occorrendo invece che contrapponga, alle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata, argomentazioni che attengano agli specifici passaggi della motivazione della sentenza ovvero concreti elementi fattuali pertinenti a quelli considerati dal primo giudice e che, quand'anche vengano reiterate le richieste svolte in primo grado, le stesse si confrontino con le considerazioni ivi contenute, dando conto delle ragioni per le quali non si ritengano condivisibili. Successivamente, infatti, si è ribadito che, ai fini della valutazione dell'ammissibilità dei motivi di appello sotto il profilo della specificità, è necessario che il ricorrente non si limiti a contestare semplicemente il punto della pronuncia di cui chiede la riforma, ma che rispetto ad esso indichi le ragioni di fatto o di diritto per cui non ne condivide la valutazione (Sez. 3, n. 12727 del 21/2/2019, Jallow, Rv. 275841). In ogni caso, l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata è rilevabile anche nel giudizio di cassazione, a norma dell'art. 591, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 38683 del 26/4/2017, Criscuolo, Rv. 270799). Nel caso di specie, l'appello proposto dall'imputato tramite il suo difensore si rivela generico, poiché limitato ad una serie di affermazioni generali sulla concedibilità dell'esimente dello stato di necessità e perché apoditticamente rivolto a sostenere che i fattori valutativi del giudizio di comparazione tra le circostanze - e cioè la scarsità del valore dei beni - non siano stati correttamente utilizzati, senz'altro aggiungere. La valutazione della Corte territoriale, pertanto, è in ogni caso corretta. 3. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000 P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in