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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 giugno 2024

Cassazione n. 20432/2026

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si celebra con contraddittorio scritto, senza lapresenza delle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale secondoquanto disposto dall’art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte depositate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, AlfredoPompeo Viola, che ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso;preso atto che l’avv. [OSCURATO:PERSONA]Abronzo, difensore del ricorrente, non hadepositato conclusioni scritte.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza impugnata la Corte di appello di Ancona rigettava lerichieste di rescissione del giudicato e, quella subordinata, di restituzione neltermine per proporre appello avverso la sentenza del Tribunale di Ravenna emessain data 11/06/2024 (irrevocabile dal 09/11/2024) che aveva dichiarato GianlucaGallo responsabile per il reato di truffa aggravata, con condanna alla pena di unanno di reclusione ed euro 700,00 di multa.2.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore difiducia di [OSCURATO:PERSONA] articolando due motivi, esaminabili congiuntamente, inquanto correlati tra loro, con i quali si deduce la violazione di legge con riferimentoall’art. 156 cod. proc. pen., nonché l’apparenza e contraddittorietà dellamotivazione dell’ordinanza impugnata nella parte in cui si è ritenuta corretta ladichiarazione di assenza dell’odierno ricorrente in sede di udienza preliminare che,invece, è illegittima.Assume la difesa che, quanto al primo indice di conoscenza del procedimentorappresentato dalla dichiarazione di domicilio effettuata da [OSCURATO:PERSONA] presso laresidenza in Formello, via [OSCURATO:PERSONA] n.10, il decreto di fissazione dell’udienzapreliminare veniva notificato in tale luogo in data 13/12/2022 nella forma dellacompiuta giacenza, stante l’assenza di persona addetta alla ricezione.Tuttavia, l’autorità procedente aveva già contezza del fatto che [OSCURATO:PERSONA] lì si trovavain stato di detenzione in quanto il precedente 21 settembre la polizia giudiziariagli aveva consegnato a mani presso la residenza l’avviso di conclusione delleindagini preliminari e nell’occasione egli aveva dichiarato il domicilio proprio in taleluogo indicandolo come quello di esecuzione degli arresti domiciliari in relazionead altro procedimento a suo carico.Ne consegue, secondo la difesa ricorrente, che la notifica eseguita nelle formedella compiuta giacenza non era corretta dovendo, invece, essere disposta con lemodalità di cui all’art. 156 cod. proc. pen. previste per l’imputato detenuto.Quanto al secondo indice di conoscenza del procedimento (nomina didifensore di fiducia), la Corte di appello ha omesso di confrontarsi con le deduzionicontenute nelle istanze di rescissione del giudicato e, in via subordinata, direstituzione nel termine, laddove si era rappresentato l’errore di compilazione delverbale di identificazione ove l’avv. [OSCURATO:PERSONA] era stato indicato come legale difiducia e non come difensore d’ufficio e che tale professionista aveva riferito di nonavere mai avuto contatti con [OSCURATO:PERSONA].Assume inoltre la difesa ricorrente che, trovandosi in regime di arrestidomiciliari con divieto di comunicazione con terzi, [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potutoentrare in contatto con l’addetto al servizio postale né allontanarsi dall’ambientedomestico per controllare la cassetta delle lettere e, men che meno, per recarsiall’ufficio postale a ritirare l’atto notificato; del resto, la moglie non era in alcunmodo tenuta a ritirare la posta pervenuta e costei non si trovava neppurenell’abitazione al momento dell’arrivo del postino.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso non è meritevole di accoglimento essendo infondate entrambe ledoglianze proposte, esaminabili congiuntamente in quanto strettamente collegatetra loro.2.

Dall’esame del fascicolo processuale e della documentazione allegata alricorso emerge la seguente sequenza processuale.In data 29/02/2022 era notificato personalmente a [OSCURATO:PERSONA] l’avviso diconclusione delle indagini relativo al procedimento poi concluso con la sentenzairrevocabile del Tribunale di Ravenna dell’11/06/2024, oggetto di rescissione e disubordinata richiesta di restituzione nel termine per proporre appello; tale notificaavveniva presso la residenza in Fornello, via [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] n. 10 ovel’indagato si trovava sottoposto ad arresti domiciliari per altra causa ed ove,nell’occasione, lo stesso dichiarava domicilio ai fini delle successive notifiche econtestualmente nominava l’avv. [OSCURATO:PERSONA] nella veste di difensore difiducia (si veda il relativo verbale nel quale si dà atto della sottoposizione allamisura cautelare in detto luogo).Successivamente all’esercizio dell’azione penale mediante richiesta di rinvio agiudizio, il decreto di fissazione di udienza preliminare per il giorno 29 marzo 2023era notificato al legale di fiducia (avv. [OSCURATO:PERSONA]) e all’imputato presso il domiciliotramite UNEP che si avvaleva del servizio postale il quale effettuava lacomunicazione con compiuta giacenza, a seguito di constatata assenza deldestinatario.All’udienza preliminare, celebrata appunto il 29 marzo, era dichiarata l’assenza diGianluca [OSCURATO:PERSONA] ed il difensore di fiducia, regolarmente comparso, chiedeva edotteneva rinvio per interloquire con l’imputato; l’udienza era dunque differita al 17maggio 2023 e poi al 26 maggio per calamità naturale.Il giorno 22 maggio l’avv. [OSCURATO:PERSONA] rinunciava al mandato depositando appositacomunicazione (con la quale si qualificava come legale di fiducia) presso lacancelleria del Giudice procedente ed inviando lettera raccomandata al suoassistito.Era dunque nominato difensore d’ufficio l’avv. [OSCURATO:PERSONA] che assisteva GianlucaGallo nel corso della celebrata udienza preliminare e poi nel successivo giudiziodibattimentale concluso con sentenza di condanna, divenuta irrevocabile permancata impugnazione.3.

Alla stregua di tale sequenza processuale, la Corte di appello hacorrettamente rigettato l’istanza di rescissione del giudicato sul presupposto dellaregolarità della dichiarazione di assenza in udienza preliminare poiché ricorrevano,nel momento in cui essa era stata effettuata, entrambi gli indici normativi diconoscenza del procedimento previsti dall’art. 420 bis, comma 2, cod. proc. pen.,segnatamente la dichiarazione di domicilio presso il luogo di residenza e didetenzione per altra causa ove era stato notificato l’avviso di fissazione di udienzae la nomina di un difensore di fiducia (si veda il verbale di identificazione, che èalla prima udienza alla quale questi aveva regolarmente presenziato.Si tratta di un apparato argomentativo tutt’altro che apparente, condotto inaderenza ai dati processuali ed in linea con l’orientamento di legittimità (che ilcollegio condivide e ribadisce) secondo cui la nomina di un difensore di fiducia,ancorché abbia poi fatto seguito una dichiarazione di rinuncia al mandato,costituisce indice di effettiva conoscenza del processo che legittima il giudizio inassenza, salva l'allegazione, da parte del condannato, di circostanze di fatto idoneea dimostrare che, nonostante la nomina di un legale di fiducia, non abbia avutoconoscenza della celebrazione del processo e che ciò non sia dipeso da colpevoledisinteresse per la vicenda processuale (ex multis Sez. 2 n. 3706 del 16/01/2025,Kattani, non mass.; Sez. 2, n. 39587 del 09/10/2024, Maraucci, non mass.; Sez.3, n. 15124 del 28/03/2024, Z., Rv. 286146; Sez. 4, n. 13236 del 23/03/2022,Piunti, Rv. 283019).

L’ignoranza incolpevole, rilevante ai sensi dell'art. 6 dellaCEDU, infatti, va esclusa in tutti i casi in cui l'imputato, attraverso singoli atti dellaprogressione processuale quali l'elezione di domicilio, la nomina di un difensore difiducia oppure l'arresto, il fermo o la sottoposizione a misura cautelare, sia venutoa conoscenza dell'esistenza del procedimento a suo carico, derivando da ciò unonere di diligenza di mantenere i contatti con il proprio difensore, ancor più senominato di fiducia (Sez. 2, n. 34041 del 20/11/2020, Kebaili, Rv. 280305).Nulla di concreto ha allegato il ricorrente, come sarebbe stato suo onere, circala veste di difensore d’ufficio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] la cui nomina fiduciaria èinvece inequivocabilmente attestata nel verbale di identificazione sottoscritto daGallo (atto fidefaciente) ed altresì nella dichiarazione di rinuncia al mandatodifensivo.Valga aggiungere che la notifica dell’avviso di fissazione dell’udienzapreliminare è avvenuta proprio nel luogo in cui all’epoca [OSCURATO:PERSONA] si trovava ristrettoper altra causa in regime di arresti domiciliari e da lui stesso indicato per lenotifiche degli atti del procedimento del quale conosceva l’esistenza per averepersonalmente ricevuto l’avviso di conclusione delle indagini.4.

Altrettanto corretto è il rigetto dell’istanza subordinata di restituzione neltermine per impugnare sotto il profilo della colpevole ignoranza.La Corte di appello ha ribadito che [OSCURATO:PERSONA] sapeva di essere sottoposto aprocedimento penale anche per il fatto poi concluso con la sentenza di condannadi primo grado avendo ricevuto a sue mani l’avviso di conclusione delle indagini edichiarato domicilio, in tale occasione, nella residenza ove si trovava sottoposto amisura cautelare domiciliare per altra causa con contestuale nomina di difensoredi fiducia; pur tuttavia non si era attivato per ritirare, tramite la moglie convivente,l’avviso di fissazione dell’udienza preliminare notificato in tale luogo, né si eramesso in contatto con il legale che, all’epoca, non aveva ancora rinunciato almandato, con conseguente difetto dei presupposti per l’invocata restituzione neltermine per impugnare ai sensi dell’art. 175 comma 2.1. cod. proc. pen. che puòessere accordata, nei casi di assenza dichiarata legittimamente, allorquando ilcondannato provi di non aver avuto conoscenza della pendenza del giudizio e dinon aver potuto proporre impugnazione senza sua colpa (Sez. 6, n. 1283 del20.11.2024, dep. 2025, Bamba, Rv. 287420; Sez. 4, n. 28477 del 30/05/2024,Xoxa, non mass.).5.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali relative al presente grado di giudizio.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processualiCosì deciso il giorno 08/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMariapaola [OSCURATO:PERSONA]Agostini

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
si celebra con contraddittorio scritto, senza lapresenza delle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale secondoquanto disposto dall’art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte depositate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, AlfredoPompeo Viola, che ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso;preso atto che l’avv. [OSCURATO:PERSONA]Abronzo, difensore del ricorrente, non hadepositato conclusioni scritte.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza impugnata la Corte di appello di Ancona rigettava lerichieste di rescissione del giudicato e, quella subordinata, di restituzione neltermine per proporre appello avverso la sentenza del Tribunale di Ravenna emessain data 11/06/2024 (irrevocabile dal 09/11/2024) che aveva dichiarato GianlucaGallo responsabile per il reato di truffa aggravata, con condanna alla pena di unanno di reclusione ed euro 700,00 di multa.2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore difiducia di [OSCURATO:PERSONA] articolando due motivi, esaminabili congiuntamente, inquanto correlati tra loro, con i quali si deduce la violazione di legge con riferimentoall’art. 156 cod. proc. pen., nonché l’apparenza e contraddittorietà dellamotivazione dell’ordinanza impugnata nella parte in cui si è ritenuta corretta ladichiarazione di assenza dell’odierno ricorrente in sede di udienza preliminare che,invece, è illegittima.Assume la difesa che, quanto al primo indice di conoscenza del procedimentorappresentato dalla dichiarazione di domicilio effettuata da [OSCURATO:PERSONA] presso laresidenza in Formello, via [OSCURATO:PERSONA] n.10, il decreto di fissazione dell’udienzapreliminare veniva notificato in tale luogo in data 13/12/2022 nella forma dellacompiuta giacenza, stante l’assenza di persona addetta alla ricezione.Tuttavia, l’autorità procedente aveva già contezza del fatto che [OSCURATO:PERSONA] lì si trovavain stato di detenzione in quanto il precedente 21 settembre la polizia giudiziariagli aveva consegnato a mani presso la residenza l’avviso di conclusione delleindagini preliminari e nell’occasione egli aveva dichiarato il domicilio proprio in taleluogo indicandolo come quello di esecuzione degli arresti domiciliari in relazionead altro procedimento a suo carico.Ne consegue, secondo la difesa ricorrente, che la notifica eseguita nelle formedella compiuta giacenza non era corretta dovendo, invece, essere disposta con lemodalità di cui all’art. 156 cod. proc. pen. previste per l’imputato detenuto.Quanto al secondo indice di conoscenza del procedimento (nomina didifensore di fiducia), la Corte di appello ha omesso di confrontarsi con le deduzionicontenute nelle istanze di rescissione del giudicato e, in via subordinata, direstituzione nel termine, laddove si era rappresentato l’errore di compilazione delverbale di identificazione ove l’avv. [OSCURATO:PERSONA] era stato indicato come legale difiducia e non come difensore d’ufficio e che tale professionista aveva riferito di nonavere mai avuto contatti con [OSCURATO:PERSONA].Assume inoltre la difesa ricorrente che, trovandosi in regime di arrestidomiciliari con divieto di comunicazione con terzi, [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potutoentrare in contatto con l’addetto al servizio postale né allontanarsi dall’ambientedomestico per controllare la cassetta delle lettere e, men che meno, per recarsiall’ufficio postale a ritirare l’atto notificato; del resto, la moglie non era in alcunmodo tenuta a ritirare la posta pervenuta e costei non si trovava neppurenell’abitazione al momento dell’arrivo del postino.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso non è meritevole di accoglimento essendo infondate entrambe ledoglianze proposte, esaminabili congiuntamente in quanto strettamente collegatetra loro.2. Dall’esame del fascicolo processuale e della documentazione allegata alricorso emerge la seguente sequenza processuale.In data 29/02/2022 era notificato personalmente a [OSCURATO:PERSONA] l’avviso diconclusione delle indagini relativo al procedimento poi concluso con la sentenzairrevocabile del Tribunale di Ravenna dell’11/06/2024, oggetto di rescissione e disubordinata richiesta di restituzione nel termine per proporre appello; tale notificaavveniva presso la residenza in Fornello, via [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] n. 10 ovel’indagato si trovava sottoposto ad arresti domiciliari per altra causa ed ove,nell’occasione, lo stesso dichiarava domicilio ai fini delle successive notifiche econtestualmente nominava l’avv. [OSCURATO:PERSONA] nella veste di difensore difiducia (si veda il relativo verbale nel quale si dà atto della sottoposizione allamisura cautelare in detto luogo).Successivamente all’esercizio dell’azione penale mediante richiesta di rinvio agiudizio, il decreto di fissazione di udienza preliminare per il giorno 29 marzo 2023era notificato al legale di fiducia (avv. [OSCURATO:PERSONA]) e all’imputato presso il domiciliotramite UNEP che si avvaleva del servizio postale il quale effettuava lacomunicazione con compiuta giacenza, a seguito di constatata assenza deldestinatario.All’udienza preliminare, celebrata appunto il 29 marzo, era dichiarata l’assenza diGianluca [OSCURATO:PERSONA] ed il difensore di fiducia, regolarmente comparso, chiedeva edotteneva rinvio per interloquire con l’imputato; l’udienza era dunque differita al 17maggio 2023 e poi al 26 maggio per calamità naturale.Il giorno 22 maggio l’avv. [OSCURATO:PERSONA] rinunciava al mandato depositando appositacomunicazione (con la quale si qualificava come legale di fiducia) presso lacancelleria del Giudice procedente ed inviando lettera raccomandata al suoassistito.Era dunque nominato difensore d’ufficio l’avv. [OSCURATO:PERSONA] che assisteva GianlucaGallo nel corso della celebrata udienza preliminare e poi nel successivo giudiziodibattimentale concluso con sentenza di condanna, divenuta irrevocabile permancata impugnazione.3. Alla stregua di tale sequenza processuale, la Corte di appello hacorrettamente rigettato l’istanza di rescissione del giudicato sul presupposto dellaregolarità della dichiarazione di assenza in udienza preliminare poiché ricorrevano,nel momento in cui essa era stata effettuata, entrambi gli indici normativi diconoscenza del procedimento previsti dall’art. 420 bis, comma 2, cod. proc. pen.,segnatamente la dichiarazione di domicilio presso il luogo di residenza e didetenzione per altra causa ove era stato notificato l’avviso di fissazione di udienzae la nomina di un difensore di fiducia (si veda il verbale di identificazione, che èalla prima udienza alla quale questi aveva regolarmente presenziato.Si tratta di un apparato argomentativo tutt’altro che apparente, condotto inaderenza ai dati processuali ed in linea con l’orientamento di legittimità (che ilcollegio condivide e ribadisce) secondo cui la nomina di un difensore di fiducia,ancorché abbia poi fatto seguito una dichiarazione di rinuncia al mandato,costituisce indice di effettiva conoscenza del processo che legittima il giudizio inassenza, salva l'allegazione, da parte del condannato, di circostanze di fatto idoneea dimostrare che, nonostante la nomina di un legale di fiducia, non abbia avutoconoscenza della celebrazione del processo e che ciò non sia dipeso da colpevoledisinteresse per la vicenda processuale (ex multis Sez. 2 n. 3706 del 16/01/2025,Kattani, non mass.; Sez. 2, n. 39587 del 09/10/2024, Maraucci, non mass.; Sez.3, n. 15124 del 28/03/2024, Z., Rv. 286146; Sez. 4, n. 13236 del 23/03/2022,Piunti, Rv. 283019). L’ignoranza incolpevole, rilevante ai sensi dell'art. 6 dellaCEDU, infatti, va esclusa in tutti i casi in cui l'imputato, attraverso singoli atti dellaprogressione processuale quali l'elezione di domicilio, la nomina di un difensore difiducia oppure l'arresto, il fermo o la sottoposizione a misura cautelare, sia venutoa conoscenza dell'esistenza del procedimento a suo carico, derivando da ciò unonere di diligenza di mantenere i contatti con il proprio difensore, ancor più senominato di fiducia (Sez. 2, n. 34041 del 20/11/2020, Kebaili, Rv. 280305).Nulla di concreto ha allegato il ricorrente, come sarebbe stato suo onere, circala veste di difensore d’ufficio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] la cui nomina fiduciaria èinvece inequivocabilmente attestata nel verbale di identificazione sottoscritto daGallo (atto fidefaciente) ed altresì nella dichiarazione di rinuncia al mandatodifensivo.Valga aggiungere che la notifica dell’avviso di fissazione dell’udienzapreliminare è avvenuta proprio nel luogo in cui all’epoca [OSCURATO:PERSONA] si trovava ristrettoper altra causa in regime di arresti domiciliari e da lui stesso indicato per lenotifiche degli atti del procedimento del quale conosceva l’esistenza per averepersonalmente ricevuto l’avviso di conclusione delle indagini.4. Altrettanto corretto è il rigetto dell’istanza subordinata di restituzione neltermine per impugnare sotto il profilo della colpevole ignoranza.La Corte di appello ha ribadito che [OSCURATO:PERSONA] sapeva di essere sottoposto aprocedimento penale anche per il fatto poi concluso con la sentenza di condannadi primo grado avendo ricevuto a sue mani l’avviso di conclusione delle indagini edichiarato domicilio, in tale occasione, nella residenza ove si trovava sottoposto amisura cautelare domiciliare per altra causa con contestuale nomina di difensoredi fiducia; pur tuttavia non si era attivato per ritirare, tramite la moglie convivente,l’avviso di fissazione dell’udienza preliminare notificato in tale luogo, né si eramesso in contatto con il legale che, all’epoca, non aveva ancora rinunciato almandato, con conseguente difetto dei presupposti per l’invocata restituzione neltermine per impugnare ai sensi dell’art. 175 comma 2.1. cod. proc. pen. che puòessere accordata, nei casi di assenza dichiarata legittimamente, allorquando ilcondannato provi di non aver avuto conoscenza della pendenza del giudizio e dinon aver potuto proporre impugnazione senza sua colpa (Sez. 6, n. 1283 del20.11.2024, dep. 2025, Bamba, Rv. 287420; Sez. 4, n. 28477 del 30/05/2024,Xoxa, non mass.).5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali relative al presente grado di giudizio. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processualiCosì deciso il giorno 08/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMariapaola [OSCURATO:PERSONA]Agostini
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