CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 giugno 2023
Cassazione n. 33224/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, a mezzo del difensore, articolando quattro motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia in data 16 settembre 2022, che, in parziale riforma della sentenza di condanna nei suoi confronti pronunciata per il delitto di cui agli artt. 582 e 585 cod. pen., riconosciutegli le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate e ritenute circostanze aggravanti (segnatamente quelle dell'uso dell'arma e dell'avere agito per futili motivi) ha rideterminato la pena inflittagli; - con memoria in data 22 giugno 2023 il difensore del ricorrente ha concluso per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, con il quale il ricorrente contesta la dichiarazione di responsabilità per il reato ascrittogli, data la sussistenza della scriminante della legittima difesa, non è consentito in questa sede, giacché deduce, sotto l'egida formale del vizio di motivazione, mere doglianze in punto di fatto, dirette a suggerire una rivalutazione delle prove poste a fondamento del giudizio di responsabilità, siccome formulato da entrambi i giudici di merito nelle loro conformi decisioni, senza alcuna specifica allegazione di individuati, inopinabili e decisivi fraintendimenti delle prove medesime; inoltre, lo stesso è generico, perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi nella sentenza impugnata (vedasi pagg. 8 - 9, punto 2.1); - che il secondo e terzo motivo, che censurano l'operata valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, nonché il vizio di motivazione in punto di diniego di riconoscimento della scriminante di cui all'art. 52 cod. pen., sono affidati a doglianze generiche e interamente versate in fatto, perché ripropongono gli stessi argomenti posti a fondamento del primo motivo senza neppure confrontarsi con quanto spiegato dai giudici di appello per respingere le corrispondenti censure di gravame (in particolare, quanto alla valutazione delle prove dichiarative, con quanto osteso alle pagg. 5 - 6 - 7 della sentenza impugnata), ed unicamente dirette a sollecitare una non consentita rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di decisivi loro fraintendimenti, dotati di immediata evidenza (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944) e pur in presenza di un apparato giustificativo della decisione, desunto dalle conformi sentenze di merito nel loro reciproco integrarsi (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595), che non si espone a rilievi di conclamata illogicità (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794); - che il quarto motivo, volto ad ottenere l'applicazione dell'istituto dell'eccesso colposo di cui all'art. 55 cod. pen., è manifestamente infondato, atteso che l'assenza dei presupposti della scriminante della legittima difesa, in specie della necessità di contrastare o rimuovere il pericolo attuale di un'aggressione mediante una reazione proporzionata ed adeguata, impedisce di ravvisare l'eccesso colposo, che si caratterizza per l'erronea valutazione di detto pericolo e dell'adeguatezza dei mezzi usati (Sez. 5, n. 19065 del 12/12/2019, Rv. 279344; Sez. 5, n. 2505 del 14/11/2008, dep. 2009, Rv. 242349); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1