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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 18 maggio 2022

Cassazione n. 21728/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2021 del GIP TRIBUNALE di GROSSETOdato avviso alle parti;\ udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione delra sentenza con cui il G.i.p. del Tribunale di Grosseto il 23 novembre 2021 ha applicato allo stesso la pena concordata con il Pubblico Ministero ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen. in ordine al reato di cui agli artt. 73, comma 4, e 80, comma 2, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, deducendo violazione di legge in ordine all'omessa indicazione nella sentenza delle generalità dell'imputato (luogo, data di nascita e indirizzo di residenza) nonché del capo di imputazione.

Il ricorso va dichiarato inammissibile per indeducibilità della descritta censura, che non rientra fra quelle consentite dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge del 23 giugno 2017 n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

In ogni caso, il capo di imputazione è correttamente indicato sia nella richiesta del P.M. di giudizio immediato, sia nel decreto che lo ha disposto.

La declaratoria di inammissibilità del ricorso va pronunciata, dunque, «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017).

Non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che la Corte stima conforme a diritto ed equa, che si indica in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 18 maggio 2022. [OSCURATO:PERSONA] re estensore 0 [OSCURATO:PERSONA] dente DanIl C 2 en e' i. errao , r'q [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2021 del GIP TRIBUNALE di GROSSETOdato avviso alle parti;\ udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione delra sentenza con cui il G.i.p. del Tribunale di Grosseto il 23 novembre 2021 ha applicato allo stesso la pena concordata con il Pubblico Ministero ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen. in ordine al reato di cui agli artt. 73, comma 4, e 80, comma 2, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, deducendo violazione di legge in ordine all'omessa indicazione nella sentenza delle generalità dell'imputato (luogo, data di nascita e indirizzo di residenza) nonché del capo di imputazione. Il ricorso va dichiarato inammissibile per indeducibilità della descritta censura, che non rientra fra quelle consentite dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge del 23 giugno 2017 n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. In ogni caso, il capo di imputazione è correttamente indicato sia nella richiesta del P.M. di giudizio immediato, sia nel decreto che lo ha disposto. La declaratoria di inammissibilità del ricorso va pronunciata, dunque, «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017). Non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che la Corte stima conforme a diritto ed equa, che si indica in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 maggio 2022. [OSCURATO:PERSONA] re estensore 0 [OSCURATO:PERSONA] dente DanIl C 2 en e' i. errao , r'q [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 21728/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris