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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 31716/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, da ultimo, in forza dell'art. 5 -duodecies del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199.

Lette la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, cit., del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente al capo C) e l'inammissibilità nel resto del ricorso, nonché le conclusioni del difensore dell'imputato Avv. [OSCURATO:PERSONA] nel senso dell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza deliberata, all'esito del giudizio abbreviato, il 20/04/2021, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Gela dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile, quale legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dichiarata fallita il 18/04/2017, dei reati di bancarotta fraudolenta per distrazione (capo A), bancarotta fraudolenta documentale (capo B) e omessa presentazione al curatore (capo C) e, con la riduzione per il rito, lo aveva condannato alla pena di anni 2 e mesi 4 di reclusione e alle pene accessorie fallimentari per la stessa durata.

Investita dall'impugnazione dell'imputato, la Corte di appello di Caltanissetta, con sentenza deliberata il 20/04/2022, ha ridotto la pena principale ad anni 2 e mesi 2 di reclusione e le pene accessorie fallimentari nella medesima durata, confermando nel resto la sentenza di primo grado.

2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Caltanissetta ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Il primo motivo denuncia, con riferimento all'imputazione sub B), inosservanza della legge e vizio di motivazione in relazione al requisito del dolo specifico, che erroneamente la sentenza impugnata ricollega all'interesse dell'imputato a evitare di far conoscere a terzi le vicende della società, argomentazione che renderebbe sempre inapplicabile la bancarotta semplice ai casi di mancata o irregolare tenuta della contabilità, laddove nel caso di specie non sono stati riportati gli ulteriori elementi di fatto dai quali desumere il dolo specifico, mentre vi erano elementi di segno avverso - quali l'insussistenza delle condizioni di fallibilità dell'impresa - che non sono stati considerati.

2.2. Il secondo motivo denuncia inosservanza della legge penale e vizi di motivazione in relazione all'attribuzione al ricorrente della qualificazione di amministratore di fatto di [OSCURATO:SOCIETA]., società destinataria dei beni di cui si contesta la distrazione, laddove le sentenze di merito non si sono confrontare con il complessivo compendio probatorio e con le dichiarazioni dei dipendenti [OSCURATO:PERSONA] e Arena, che hanno riferito di aver conosciuto [OSCURATO:PERSONA], socio di [OSCURATO:PERSONA] (figlio dell'imputato) e di aver collaborato e ricevuto le direttive da quest'ultimo; con quelle del fornitore Cannone che ha riferito di aver conosciuto l'imputato in relazione ad altra società e di non collegarlo a Banco.

Affermazioni, queste, alla luce delle quali non sussistono indici della qualifica di amministratore di fatto.2.3.

Il terzo motivo denuncia inosservanza della legge e vizi di motivazione in relazione al capo C).

La Corte di appello non si avvede che la raccomandata citata è stata spedita dal curatore e dall'Unep, che aveva notificato la sentenza dichiarativa di fallimento mediante deposito presso la Casa comunale, in quanto rinvenuto chiuso il destinatario, sicché l'imputato non ebbe piena notizia né della sentenza di fallimento, né della convocazione da parte del curatore.

3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. mod., il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente al capo C) e l'inammissibilità nel resto del ricorso.

Il difensore dell'imputato Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso non merita accoglimento.

2. Muovendo, in ordine di priorità logico-argomentativa, dal secondo motivo, esso non è fondato.

2.1. La Corte distrettuale ha diffusamente motivato in ordine alla conferma della condanna per il delitto di bancarotta per distrazione, muovendo dal rilievo che dalla dichiarazione fiscale del 2016 relativa al 2015 risultava una rimanenza per un valore di circa 156 mila euro.

L'imputato aveva rifer-ito al curatore che non vi erano rimanenze finali, perché erano state vendute, c:ome da fatture che avrebbe poi consegnato; successivamente, infatti, consegnò alla curatela una fattura emessa in data 08/08/2016 da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. per un importo di euro 6.713,66.

Rileva poi la Corte nissena che dagli accertamenti della Guardia di finanza è risultato che [OSCURATO:PERSONA] era stata costituita il [OSCURATO:DATA_NASCITA] tra il cittadino rumeno Mincu e il figlio convivente dell'imputato, [OSCURATO:PERSONA], e in una data coincidente con il momento in cui [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva cessato la propria attività a seguito delle istanze civili del proprietario del locale in cui operava, presso il quale, peraltro, si presentò l'ufficiale giudiziario e un legale per eseguire un pignoramento.

Rileva quindi il giudice di appello che, alla data del 03/05/2016, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non possedeva nulla, sicché non si comprende come alla data successiva del 08/08/2016 possa avere ceduto la merce di cui alla fattura sopra richiamata a [OSCURATO:PERSONA], che, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], prese in affitto un immobile la cui proprietaria ha riferito di aver avuto i contatti preliminari con [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva poi provveduto al pagamento dei canoni mensili (in contanti).

2.2. La lettura coordinate degli elementi in sintesi richiamati rende ragione della conclusione del giudice di appello secondo cui gli elementi raccolti sono univocamente dimostrativi della fondatezza dell'ipotesi acc:usatoria.

In questo quadro, la Corte di appello richiama adesivamente anche la qualifica di amministratore di fatto attribuita ad [OSCURATO:PERSONA] rispetto a [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.: peraltro si tratta di un elemento del tutto periferico nell'ambito del compendio probatorio valorizzato dalle conformi sentenze di merito, sicché deve escludersi che la relativa censura formulata dal ricorso sia in grado di disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante, determinando al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516).

Sotto questo profili, pertanto, il motivo è infondato.

Peraltro, le censure trascurano di considerare una serie di elementi valorizzati dai giudici di merito (la circostanza che l'imputato curò i rapporti preliminari per l'affitto dello stabile in cui operò [OSCURATO:PERSONA] e ne pagò sistematicamente - e in contanti - i canoni di locazione; l'emissione di una fattura da parte della fallita a favore di [OSCURATO:PERSONA] per la cessione dei beni della prima quando essa era già priva di qualsiasi bene; la contestualità tra cessazione dell'attività della fallita e costituzione di [OSCURATO:PERSONA]), sicché, da questo punto di vista, il ricorso è carente della necessaria, completa correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, F',v. 253849).

3. Anche il primo motivo non merita accoglimento.

Già nell'individuazione degli elementi dimostrativi della sussistenza della bancarotta fraudolenta per distrazione, il giudice di appello aveva richiamato la mancata esibizione da parte dell'imputato di qualsiasi documentazione contabile dell'annualità 2016 da cui poter ricavare elementi utili per la ricostruzione degli acquisti e delle vendite effettuate dalla società (nel periodo in cui, come si è visto, si è registrata l'emissione della fattura a favore di [OSCURATO:PERSONA] già richiamata).

Dunque, l'interesse a tenere occultate le vicende della società di cui parla la sentenza impugnata, lungi dall'assumere i connotati delineati dal ricorso, rivela la pregnanza rappresentata dal collegamento instaurato dal giudice di appello con i fatti distrattivi ritenuti.

Il che rende ragione dell'infondatezza del motivo.

4. Il terzo motivo è inammissibile.

Il ricorso censura la sentenza impugnata lì dove avrebbe attribuito alla raccomandata del curatore un esito caratterizzante invece quella trasmessa dall'Unep, facendo discendere da ciò, in primo luogo, la mancata conoscenza da parte dell'imputato della sentenza dichiarativa di fallimento e, in secondo luogo, la mancata conoscenza della convocazione.

La sentenza di appello, però, ha chiarito che il curatore si era attivato per incontrare [OSCURATO:PERSONA] e solo dopo aver preso contatto con lui e aver concordato una data, gli aveva inviato la raccomandata.

Il ricorso oblitera in toto il contatto diretto e l'intesa sulla data che avevano preceduto l'invio della raccomandata, risultando del tutto privo di correlazione con le argomentazioni del giudice di appello.

5. Complessivamente valutato, pertanto, il ricorso deve e. sse re rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, da ultimo, in forza dell'art. 5 -duodecies del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199. Lette la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, cit., del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente al capo C) e l'inammissibilità nel resto del ricorso, nonché le conclusioni del difensore dell'imputato Avv. [OSCURATO:PERSONA] nel senso dell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza deliberata, all'esito del giudizio abbreviato, il 20/04/2021, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Gela dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile, quale legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dichiarata fallita il 18/04/2017, dei reati di bancarotta fraudolenta per distrazione (capo A), bancarotta fraudolenta documentale (capo B) e omessa presentazione al curatore (capo C) e, con la riduzione per il rito, lo aveva condannato alla pena di anni 2 e mesi 4 di reclusione e alle pene accessorie fallimentari per la stessa durata. Investita dall'impugnazione dell'imputato, la Corte di appello di Caltanissetta, con sentenza deliberata il 20/04/2022, ha ridotto la pena principale ad anni 2 e mesi 2 di reclusione e le pene accessorie fallimentari nella medesima durata, confermando nel resto la sentenza di primo grado. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Caltanissetta ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo denuncia, con riferimento all'imputazione sub B), inosservanza della legge e vizio di motivazione in relazione al requisito del dolo specifico, che erroneamente la sentenza impugnata ricollega all'interesse dell'imputato a evitare di far conoscere a terzi le vicende della società, argomentazione che renderebbe sempre inapplicabile la bancarotta semplice ai casi di mancata o irregolare tenuta della contabilità, laddove nel caso di specie non sono stati riportati gli ulteriori elementi di fatto dai quali desumere il dolo specifico, mentre vi erano elementi di segno avverso - quali l'insussistenza delle condizioni di fallibilità dell'impresa - che non sono stati considerati. 2.2. Il secondo motivo denuncia inosservanza della legge penale e vizi di motivazione in relazione all'attribuzione al ricorrente della qualificazione di amministratore di fatto di [OSCURATO:SOCIETA]., società destinataria dei beni di cui si contesta la distrazione, laddove le sentenze di merito non si sono confrontare con il complessivo compendio probatorio e con le dichiarazioni dei dipendenti [OSCURATO:PERSONA] e Arena, che hanno riferito di aver conosciuto [OSCURATO:PERSONA], socio di [OSCURATO:PERSONA] (figlio dell'imputato) e di aver collaborato e ricevuto le direttive da quest'ultimo; con quelle del fornitore Cannone che ha riferito di aver conosciuto l'imputato in relazione ad altra società e di non collegarlo a Banco. Affermazioni, queste, alla luce delle quali non sussistono indici della qualifica di amministratore di fatto.2.3. Il terzo motivo denuncia inosservanza della legge e vizi di motivazione in relazione al capo C). La Corte di appello non si avvede che la raccomandata citata è stata spedita dal curatore e dall'Unep, che aveva notificato la sentenza dichiarativa di fallimento mediante deposito presso la Casa comunale, in quanto rinvenuto chiuso il destinatario, sicché l'imputato non ebbe piena notizia né della sentenza di fallimento, né della convocazione da parte del curatore. 3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. mod., il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente al capo C) e l'inammissibilità nel resto del ricorso. Il difensore dell'imputato Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non merita accoglimento. 2. Muovendo, in ordine di priorità logico-argomentativa, dal secondo motivo, esso non è fondato. 2.1. La Corte distrettuale ha diffusamente motivato in ordine alla conferma della condanna per il delitto di bancarotta per distrazione, muovendo dal rilievo che dalla dichiarazione fiscale del 2016 relativa al 2015 risultava una rimanenza per un valore di circa 156 mila euro. L'imputato aveva rifer-ito al curatore che non vi erano rimanenze finali, perché erano state vendute, c:ome da fatture che avrebbe poi consegnato; successivamente, infatti, consegnò alla curatela una fattura emessa in data 08/08/2016 da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. per un importo di euro 6.713,66. Rileva poi la Corte nissena che dagli accertamenti della Guardia di finanza è risultato che [OSCURATO:PERSONA] era stata costituita il [OSCURATO:DATA_NASCITA] tra il cittadino rumeno Mincu e il figlio convivente dell'imputato, [OSCURATO:PERSONA], e in una data coincidente con il momento in cui [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva cessato la propria attività a seguito delle istanze civili del proprietario del locale in cui operava, presso il quale, peraltro, si presentò l'ufficiale giudiziario e un legale per eseguire un pignoramento. Rileva quindi il giudice di appello che, alla data del 03/05/2016, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non possedeva nulla, sicché non si comprende come alla data successiva del 08/08/2016 possa avere ceduto la merce di cui alla fattura sopra richiamata a [OSCURATO:PERSONA], che, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], prese in affitto un immobile la cui proprietaria ha riferito di aver avuto i contatti preliminari con [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva poi provveduto al pagamento dei canoni mensili (in contanti). 2.2. La lettura coordinate degli elementi in sintesi richiamati rende ragione della conclusione del giudice di appello secondo cui gli elementi raccolti sono univocamente dimostrativi della fondatezza dell'ipotesi acc:usatoria. In questo quadro, la Corte di appello richiama adesivamente anche la qualifica di amministratore di fatto attribuita ad [OSCURATO:PERSONA] rispetto a [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.: peraltro si tratta di un elemento del tutto periferico nell'ambito del compendio probatorio valorizzato dalle conformi sentenze di merito, sicché deve escludersi che la relativa censura formulata dal ricorso sia in grado di disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante, determinando al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516). Sotto questo profili, pertanto, il motivo è infondato. Peraltro, le censure trascurano di considerare una serie di elementi valorizzati dai giudici di merito (la circostanza che l'imputato curò i rapporti preliminari per l'affitto dello stabile in cui operò [OSCURATO:PERSONA] e ne pagò sistematicamente - e in contanti - i canoni di locazione; l'emissione di una fattura da parte della fallita a favore di [OSCURATO:PERSONA] per la cessione dei beni della prima quando essa era già priva di qualsiasi bene; la contestualità tra cessazione dell'attività della fallita e costituzione di [OSCURATO:PERSONA]), sicché, da questo punto di vista, il ricorso è carente della necessaria, completa correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, F',v. 253849). 3. Anche il primo motivo non merita accoglimento. Già nell'individuazione degli elementi dimostrativi della sussistenza della bancarotta fraudolenta per distrazione, il giudice di appello aveva richiamato la mancata esibizione da parte dell'imputato di qualsiasi documentazione contabile dell'annualità 2016 da cui poter ricavare elementi utili per la ricostruzione degli acquisti e delle vendite effettuate dalla società (nel periodo in cui, come si è visto, si è registrata l'emissione della fattura a favore di [OSCURATO:PERSONA] già richiamata). Dunque, l'interesse a tenere occultate le vicende della società di cui parla la sentenza impugnata, lungi dall'assumere i connotati delineati dal ricorso, rivela la pregnanza rappresentata dal collegamento instaurato dal giudice di appello con i fatti distrattivi ritenuti. Il che rende ragione dell'infondatezza del motivo. 4. Il terzo motivo è inammissibile. Il ricorso censura la sentenza impugnata lì dove avrebbe attribuito alla raccomandata del curatore un esito caratterizzante invece quella trasmessa dall'Unep, facendo discendere da ciò, in primo luogo, la mancata conoscenza da parte dell'imputato della sentenza dichiarativa di fallimento e, in secondo luogo, la mancata conoscenza della convocazione. La sentenza di appello, però, ha chiarito che il curatore si era attivato per incontrare [OSCURATO:PERSONA] e solo dopo aver preso contatto con lui e aver concordato una data, gli aveva inviato la raccomandata. Il ricorso oblitera in toto il contatto diretto e l'intesa sulla data che avevano preceduto l'invio della raccomandata, risultando del tutto privo di correlazione con le argomentazioni del giudice di appello. 5. Complessivamente valutato, pertanto, il ricorso deve e. sse re rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M
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