CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 10 luglio 2025
Cassazione n. 21451/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13961/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall ’ avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]),con domicilio digitale ex lege -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale ex lege -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d ’ appello di Brescia n. 1678 del 22/12/2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/7/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del ricorrente; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio l’ex coniuge [OSCURATO:PERSONA] innanzi al Tribunale di Bergamo e domandava la restituzione di somme versate per l’acquisto dell’immobile di [OSCURATO:PERSONA], interamente intestato alla convenuta ma acquistato anche con sue risorse, oltre a somme trattenute indebitamente da conti correnti e al risarcimento di danni asseritamente arrecati a beni di sua proprietà; instaurato il contraddittorio, previo svolgimento di una consulenza tecnica d’ufficio, con la sentenza n. 2029 del 4 ottobre 2018 il Tribunale di Bergamo accoglieva tutte le domande spiegate dal [OSCURATO:PERSONA] e, conseguentemente, condannava la Ubbiali a versargli € 62.782,11 per arricchimento senza causa, oltre a rivalutazione e interessi, € 7.253,07 per ulteriori somme indebitamente trattenute, € 1.800,00 per indebite disposizioni su conti correnti, € 13.251,00 per danni all’immobile di Ranica, € 272,89 per spese straordinarie non dovute; [OSCURATO:PERSONA] impugnava i capi della decisione relativi all’arricchimento senza causa; la Corte d’appello di Brescia, con la sentenza n. 1678 del 22 dicembre 2021, riformava integralmente la decisione di primo grado; per quanto qui rileva, il giudice d’appello affermava che i contributi economici di [OSCURATO:PERSONA] per l’acquisto dell’immobile erano da qualificare come adempimento dei doveri coniugali di contribuzione ai bisogni della famiglia (ai sensi dell’art. 143 c.c.) e che la destinazione dell’immobile ai genitori della Ubbiali (a titolo di comodato) corrispondeva alla soddisfazione di tali bisogni; pertanto, la Corte di merito reputava infondata l’azione di arricchimento senza causa, non potendosi prospettare l’ingiustizia dell’arricchimento in relazione a spese effettuate nell’ambito del rapporto coniugale e in proporzione alle capacità economiche dei coniugi; [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, fondato su due motivi, al quale resisteva [OSCURATO:PERSONA] con controricorso; il ricorrente depositava memoria ex art. 380 - bis .1, comma 1, c.p.c.; all’esito della camera di consiglio del 10/7/2025, il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA] col primo motivo il ricorrente deduce « Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, 1° comma n. 3 c.p.c., in relazione all’art. 143 c.c. e 2041 c.c.», per avere la Corte d’appello affermato che, «nel contribuire all’acquisto degli immobili di [OSCURATO:PERSONA] (appartamento e box), mediante addebiti sul conto corrente cointestato fra i coniugi delle rate del mutuo contratto per il loro acquisto, il [OSCURATO:PERSONA] non ha fatto altro che eseguire i suoi doveri economici derivanti dal matrimonio che prevedono l’obbligo di ciascuno dei coniugi di contribuire ai bisogni della famiglia in proporzione alle proprie capacità economiche. Detti immobili, infatti, sono stati concessi in comodato gratuito ai genitori della Ubbiali e detta sistemazione di congiunti stretti (originari per la Ubbiali ed acquisiti per il [OSCURATO:PERSONA]) costituisce certamente un tipo di risposta ad un bisogno della famiglia.»; ad avviso del ricorrente, la statuizione del giudice di secondo grado è errata sia perché individua tra i bisogni della famiglia [OSCURATO:PERSONA]Ubbiali le esigenze abitative dei genitori della controricorrente, sia perché considera proporzionati alle capacità economiche dei coniugi (ai fini dell’art. 143 c.c.) contributi economici rivolti esclusivamente alla Ubbiali; la censura è fondata (nei termini di seguito esposti), perché la Corte territoriale ha falsamente applicato l’art. 2041 c.c.; secondo un consolidato orientamento di legittimità, «L’azione generale di arricchimento ha come presupposto la locupletazione di un soggetto a danno dell’altro che sia avvenuta senza giusta causa, sicché non è dato invocare la mancanza o l’ingiustizia della causa qualora l’arricchimento sia conseguenza di un contratto, di un impoverimento remunerato, di un atto di liberalità o dell’adempimento di un’obbligazione naturale. È, pertanto, possibile configurare l’ingiustizia dell’arricchimento da parte di un convivente more uxorio nei confronti dell’altro in presenza di prestazioni a vantaggio del primo esulanti dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza - il cui contenuto va parametrato sulle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia di fatto -e travalicanti i limiti di proporzionalità e di adeguatezza» (Cass. Sez. 3, 15/05/2009, n. 11330, Rv. 608287-01; Cass. Sez. 3, 22/09/2015, n. 18632; Cass. Sez. 3, 07/06/2018, n. 14732, Rv. 649049-01; Cass. Sez. 3, 12/06/2020, n. 11303, Rv. 658159-01; Cass. Sez. 3, 30/04/2025, n. 11337, Rv. 674667-01); nella fattispecie in esame la Corte bresciana ha escluso che i versamenti del [OSCURATO:PERSONA] per l’acquisto di un immobile intestato esclusivamente alla Ubbiali e poi concesso in godimento gratuito ai genitori di quest’ultima fossero privi di giusta causa, non potendosi tali finalità reputarsi estranee alle obbligazioni nascenti dal rapporto di matrimonio («il [OSCURATO:PERSONA] non ha fatto altro che eseguire i suoi doveri economici derivanti dal matrimonio che prevedono l’obbligo di ciascuno dei coniugi di contribuire ai bisogni della famiglia in proporzione alle proprie capacità economiche. Detti immobili, infatti, sono stati concessi in comodato gratuito ai genitori della Ubbiali e detta sistemazione di congiunti stretti (originari per la Ubbiali ed acquisiti per ilDe Martino) costituisce certamente un tipo di risposta ad un bisogno della famiglia»); l’art. 2041 c.c., nella sua lettura giurisprudenziale, è stato erroneamente applicato, sia perché il bene è stato acquistato in proprietà esclusiva della Ubbiali (elemento che certamente non denota ex sela riferibilità dell’acquisto a interessi familiari, come nel diverso caso dell’acquisizione alla proprietà di entrambi i coniugi ed in mancanza di espressa adduzione di specifiche esigenze appunto di entrambi, semmai pure solo di investimento, a giustificazione di tale intestazione esclusiva), sia perché, soprattutto, sono stati considerati come bisogni della famiglia costituita dalle odierne parti le esigenze abitative di soggetti che non ne facevano parte (i genitori della controricorrente), così indebitamente dilatando il concetto di “bisogni della famiglia”oltre il perimetro soggettivo a cui si riferisce la disciplina della famiglia fondata sul matrimonio e dei reciproci obblighi dei coniugi; nell’affermare che gli esborsi sono stati volti all’adempimento di un’obbligazione derivante dal vincolo coniugale la Corte di merito prescinde completamente dall’esame dell’acquisto e delle sue finalità, che non paiono rivolti (quantomeno, ictu oculi) alla famiglia [OSCURATO:PERSONA]Ubbiali, bensì ad un’altra famiglia (e in difetto di analitici elementi su cui fondare la riferibilità immediata e diretta dei bisogni dei suoceri anche a quelli dei coniugi); per avvedersi dell’erroneità della statuizione, è sufficiente confrontare la situazione de qua (acquisto di un bene a vantaggio di uno solo dei coniugi e destinazione dello stesso a terzi, parenti della proprietaria, a titolo gratuito) con quella, totalmente diversa, esaminata da Cass. Sez. 3, 30/04/2025, n. 11337, che, confermando la decisione di merito, ha escluso l’arricchimento senza causa nel caso in cui l’unico percettore di reddito della coppia aveva provveduto a pagare –per la durata della convivenza e come forma di collaborazione e di assistenza morale e materiale – le rate del mutuo della casa dei conviventi per un importo sostanzialmente corrispondente ai canoni di locazione di un’analoga unità immobiliare; risulta conseguentemente priva di fondamento la considerazione della Corte di merito secondo cui «dalla circostanziata ricostruzione delle modalità con le quali è stato eseguito il pagamento del beni risulta che il maggior contributo del [OSCURATO:PERSONA] è quantificabile in circa 35.000 euro, importo che appare essere coerente con la sua più elevata capacità economica rispetto alla moglie e, quindi, proporzionale alle rispettive entrate» (da tale affermazione, poi, si trae la conclusione secondo cui «Per le medesime ragioni va disposta la riforma dell’impugnata decisione anche per la parte relativa alla condanna al rimborso di €. *1.800,00* relativi al conto corrente cointestato fra gli ex coniugi»): il giudizio di proporzionalità operato dal giudice d’appello non riguarda, difatti, un’eventuale donazione indiretta o un’obbligazione naturale, ma si riferisce espressamente al dovere (ex art. 143 c.c.) di contribuzione dei coniugi al sostentamento della famiglia, ma, per le ragioni suesposte, l’acquisto del bene con intestazione esclusiva ad uno di loro e la sua destinazione a terzi estranei al nucleo familiare non ricadono nell’alveo degli interessi familiari; in accoglimento del motivo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di merito (in diversa composizione) per nuovo esame, nonché per la regolazione delle spese in relazione all’esito complessivo della lite; resta assorbito il secondo motivo, col quale si deduce «violazione e falsa applicazione … dell’art. 115, 1° comma c.p.c. in relazione all’art. 118 disp. att. al c.p.c.»; p. q. m. la Corte accoglie il primo motivo e, per l’effetto, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Brescia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di l