CassazionedecretoSezione 2Decisione del 21 marzo 2023
Cassazione n. 30719/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di NARO Lorenzo, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], in proprio e quale amministratore della LMN s.r.I., avverso la ordinanza emessa in data 21 marzo 2023, dep. il 2 marzo 2023, dal Tribunale di Caltanissetta, in funzione di riesame, ex art. 324, comma 5. cod. proc. pen., visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e gli atti allegati; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; - [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa a seguito della udienza camerale del 21 febbraio 2023, depositata il 2 marzo successivo, il Tribunale di Caltanissetta, adito -ex art. 324 cod. proc. pen.- ha rigettato l'impugnazione proposta dal difensore di [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di amministratore della società titolare della vettura in sequestro, avverso il decreto di sequestro "genetico" emesso dal G.i.p. del Tribunale di Caltanissetta in data 18 gennaio 2023. 2. Ricorre per Cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore dell'indagato, in proprio e nella qualità societaria rivestita, deducendo: 2.1. la violazione della legge processuale prevista a pena di nullità (art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen., con riferimento all'art. 10 cod. proc. pen.), giacché la motivazione della ordinanza impugnata non ha tenuto conto, in tema di dedotta incompetenza territoriale, che sia Naro che la società amministrata sono rispettivamente residenti ed hanno sede sociale in provincia di Siracura; 2.2. inosservanza della legge processuale (art. 242 cod. proc. pen.) non essendo stati tradotti in lingua italiana i documenti provenienti dalla Germania, che sostengono il fumus commissi delicti e la condizione di procedibilità. 2.3. Difetto di sottoscrizione della querela proposta dalla società tedesca, litispendenza in altro Stato dell'Unione, archiviazione del procedimento in quello Stato 3. Ricorrono preliminari ragioni di inammissibilità del ricorso. 3.1. Osserva il Collegio che dagli atti accessibili alla Corte di legittimità, al fine di esercitare il doveroso preliminare vaglio di ammissibilità della impugnazione, risulta pacificamente che il ricorso è stato sottoscritto dal "difensore", non munito della prescritta (art. 100, comma 1 e 3 cod. proc. pen.) procura speciale. Secondo quanto dispone l'art. 100, comma 1, del codice di rito, le "altre" parti private «stanno in giudizio col ministero di un difensore, munito di procura speciale», rilasciata al fine specifico di compiere un determinato atto. Tale procura speciale difetta in atti. La società [OSCURATO:SOCIETA]. non ha infatti rilasciato specifica procura speciale al difensore per impugnare il provvedimento emesso dal Tribunale per il riesame innanzi a questa Corte. Ai sensi del comma 3 dell'art.100 cod. proc. pen., tale procura deve invece accompagnare l'impugnazione nei successivi gradi, a meno che tale potere non sia espressamente conferito con la iniziale procura rilasciata, il che non si è verificato nella fattispecie.3.2. Consegue la inammissibilità, non sanabile, dell'impugnazione (Sez. 3, n. 29858 del 1/12/2017, dep. 2018, Rv. 273505-: «È inammissibile il- ricorso per cassazione proposto, avverso il provvedimento di inammissibilità della richiesta di riesame relativa al decreto di sequestro preventivo, dal difensore del terzo interessato non munito di procura speciale ex art. 100 cod. proc. pen., non potendo trovare applicazione, in tal caso, la disposizione di cui all'art. 182, comma 2, cod. proc. civ., per la regolarizzazione del difetto di rappresentanza») proposta da soggetto non legittimato. 3.3. Il rilevato vizio preclusivo non è, come detto, sanabile, né è stato sanato da alcuna successiva procura speciale rilasciata dalla società titolare del bene in sequestro ed unica legittimata alla sua restituzione. 3.4. [OSCURATO:PERSONA], che ha impugnato anche "in proprio" l'ordinanza emessa in sede di riesame, neppure ha accompagnato il ricorso con la specifica indicazione dell'interesse al ricorso, in quanto non essendo titolare del bene in sequestro non è ex se legittimato alla restituzione dello stesso (Sez. 3, n. 3602 del 16/01/2019 Rv. 276545 - 01). La impugnazione proposta in proprio è pertanto inammissibile per difetto di interesse e conseguente legittimazione. 4. I rilevati deficit di legittimazione ed interesse precludono l'accesso valutativo ai motivi di ricorso. 5. La declaratoria d'inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché - apparendo evidente dalla proposizione stessa della impugnazione che egli ha proposto il ricorso determinando la causa d'inammissibilità per colpa (Corte cost., sentenza 13 giugno 2000, n. 186) e tenuto conto dell'entità di detta colpa, desumibile dal tenore della rilevata causa d'inammissibilità - della somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio