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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 20965/2024

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iesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione delle rinunce; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione delle rinunce; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio. [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 20965/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris