CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 gennaio 2024
Cassazione n. 04864/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; s, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che lohnny Mascia, per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso contro la sentenza emessa in data 30 gennaio 2024 con cui la Corte di appello di Roma, confermando la sentenza di primo grado, lo ha condannato alla pena di mesi otto di reclusione per il reato di cui agli artt. 99, comma 4, cod. pen. e 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011; rilevato che il ricorrente deduce, con un primo motivo, la sussistenza di una questione di legittimità costituzionale, quanto alla pena minima stabilita per la violazione dell'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, eccessiva rispetto alla reale offensività del reato in quanto molto superiore rispetto all'ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 75, comma 1, d.lgs. n. 159/2011, e tale da non consentire al giudice di irrogare una pena congrua anche quando, come nel caso di specie, la condotta sia identica a quella sanzionata dal primo comma della norma stessa, non essendo il ricorrente uscito dal territorio del Comune di residenza, comportando così una violazione del principio di proporzionalità della pena, sempre tutelato dalla Corte costituzionale; deduce poi, con un secondo motivo di ricorso, la violazione di legge e il vizio di motivazione per avere la sentenza omesso di ridurre la pena,.anche mediante la concessione delle attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante, nonostante la modestia della lesione del bene giuridico tutelato dalla norma; ritenuto che il ricorso sia inammissibile con riferimento al primo motivo, in quanto la differenza sanzionatoria è motivata dalla diversa pericolosità del soggetto e dalla superiore gravità della condotta tenuta, per la maggiore severità delle limitazioni imposte da una misura di prevenzione con obbligo di soggiorno rispetto ad una misura priva di tale prescrizione, circostanza che rende oggettivamente più gravi e pericolose le violazioni commesse dal soggetto sottoposto ad una misura di prevenzione che prescrive un controllo più stringente, e mancando, comunque, la sproporzione tra le sanzioni lamentata dal ricorrente, dal momento che la pena minima prevista per il delitto punito dall'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011 è identica, quanto alla durata della privazione della libertà personale, a quella massima prevista per la contravvenzione sanzionata dal primo comma della norma stessa; ritenuto il ricorso inammissibile anche quanto al secondo motivo, perché la sentenza ha motivato il trattamento sanzionatorio in modo logico, applicando il minimo della pena ed escludendo la valutabilità della prevalenza delle attenuanti generiche già concesse, per la gravità del fatto, essendosi l'allontanamento notturno da casa protratto per ore, e per l'irrilevanza della confessione, intervenuta quando era stata già raggiunta una prova evidente (Sez. U, n.10713 del 25/02/2010, n. 10713, Contaldo, Rv. 245931); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2024 [OSCURATO:PERSONA]