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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 maggio 2023

Cassazione n. 00156/2024

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13232/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:SOCIETA]., domiciliata presso la cancelleria della Corte Suprema di cassazione in Roma, piazza Cavour, con l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che larappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE -intimata- per la correzione dell’errore materiale nell’ORDINANZA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 14656/2023 , depositata i l 25/05/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/12/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: 1.con ricorso iscritto al n.r.g. 1670/2016 l’Agenzia delleEntrate chiese la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 5192/44/15, depositata il 01 giugno 2015. [OSCURATO:PERSONA].ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse della società [OSCURATO:SOCIETA]. , resiste ndo con controricorso e successiva memoria, in entrambi gli atti difensivi formularono istanza di distrazione delle spese edonorari di lite in loro favore.

Questa Corte, conl’ordinanza n. 14656, pubblicata il 25.5.2023, ha rigettato il ricorso e ha c ondanna to la ricorrente a pagare alla controricorrente, delle spese del giudizio, che ha liquida to in € 11.000,00, oltre ad € 200,00 per spese borsuali ed alle spese forfettarie nella misura del quindici per cento e agli accessori di legge, tuttavia omettendo, per mero errore materiale, la distrazione in favore dei difensoriche ne avevano fatto apposita istanza.

La contribuente, con il ricorso ora in decisione, chiede la correzione dell’errore material e costituito dall’omessa pronuncia sulla distrazione.

Considerato che: 1.Il ricorso è ammissibile e fondato (ex plurimis cfr. Cass , Sez.

Un., 05/11/2021, n. 32200, secondo cui è utilizzabile il procedimento per la correzione degli errori materiali, in ipotesi di omessapronuncia sull'istanza di distrazione delle spese presentata dal difensore.

Infatti, la procedura di correzione - oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, secondo comma, cod. proc. civ., consente il migliore rispetto del principio costituzionale dellaragionevole durata del processo e garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo.

Detta procedura, ai sensi dell'art. 391 - bis cod. proc. civ., è un rimedio applicabile anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione).

Va, quindi, accolto il ricorso e dispo sta la correzione dell’ordinanza n. 14656/2023 del 25.5.2023 di questa Corte, inserendo nel capo del dispositivo relativo alla condanna alle spese del giudizio, in calce alle parole “... alle spese forfettarie nella misura del quindici per cento e agli accessori ...” le seguenti parole: “Spese distratte a favore deidifensori della controricorrente dichiaratisi anticipatari”.

Nulla sulle spese, poiché « Nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 391 - bis cod. proc. civ. non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali» (Cass. , Sez.

Un., 27/06/2002,n. 9438, ex plurimis), oltre che in considerazione della mancata costituzione della controparte della ricorrente.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e dispo ne la correzione dell’ordinanza n. 14656/2023 del 25.5.2023 di questa Corte, inserendo nel capo del dispositivo relativo alla condanna alle spese del giudizio, in calce alle parole “... alle speseforfettarie nella misura del quindici per cento e agli accessori ...” le seguenti parole: “Spese distratte a favore dei difensori della controricorrente dichiaratisi antic

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13232/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:SOCIETA]., domiciliata presso la cancelleria della Corte Suprema di cassazione in Roma, piazza Cavour, con l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che larappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE -intimata- per la correzione dell’errore materiale nell’ORDINANZA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 14656/2023 , depositata i l 25/05/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/12/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1.con ricorso iscritto al n.r.g. 1670/2016 l’Agenzia delleEntrate chiese la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 5192/44/15, depositata il 01 giugno 2015. [OSCURATO:PERSONA].ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse della società [OSCURATO:SOCIETA]. , resiste ndo con controricorso e successiva memoria, in entrambi gli atti difensivi formularono istanza di distrazione delle spese edonorari di lite in loro favore. Questa Corte, conl’ordinanza n. 14656, pubblicata il 25.5.2023, ha rigettato il ricorso e ha c ondanna to la ricorrente a pagare alla controricorrente, delle spese del giudizio, che ha liquida to in € 11.000,00, oltre ad € 200,00 per spese borsuali ed alle spese forfettarie nella misura del quindici per cento e agli accessori di legge, tuttavia omettendo, per mero errore materiale, la distrazione in favore dei difensoriche ne avevano fatto apposita istanza. La contribuente, con il ricorso ora in decisione, chiede la correzione dell’errore material e costituito dall’omessa pronuncia sulla distrazione. Considerato che: 1.Il ricorso è ammissibile e fondato (ex plurimis cfr. Cass , Sez. Un., 05/11/2021, n. 32200, secondo cui è utilizzabile il procedimento per la correzione degli errori materiali, in ipotesi di omessapronuncia sull'istanza di distrazione delle spese presentata dal difensore. Infatti, la procedura di correzione - oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, secondo comma, cod. proc. civ., consente il migliore rispetto del principio costituzionale dellaragionevole durata del processo e garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo. Detta procedura, ai sensi dell'art. 391 - bis cod. proc. civ., è un rimedio applicabile anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione). Va, quindi, accolto il ricorso e dispo sta la correzione dell’ordinanza n. 14656/2023 del 25.5.2023 di questa Corte, inserendo nel capo del dispositivo relativo alla condanna alle spese del giudizio, in calce alle parole “... alle spese forfettarie nella misura del quindici per cento e agli accessori ...” le seguenti parole: “Spese distratte a favore deidifensori della controricorrente dichiaratisi anticipatari”. Nulla sulle spese, poiché « Nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 391 - bis cod. proc. civ. non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali» (Cass. , Sez. Un., 27/06/2002,n. 9438, ex plurimis), oltre che in considerazione della mancata costituzione della controparte della ricorrente. P.Q.M. Accoglie il ricorso e dispo ne la correzione dell’ordinanza n. 14656/2023 del 25.5.2023 di questa Corte, inserendo nel capo del dispositivo relativo alla condanna alle spese del giudizio, in calce alle parole “... alle speseforfettarie nella misura del quindici per cento e agli accessori ...” le seguenti parole: “Spese distratte a favore dei difensori della controricorrente dichiaratisi antic
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