CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 4 novembre 2024
Cassazione n. 12701/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di FERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa de plano in data 4 novembre 2024, il Tribunale di Fermo, quale giudice dell’esecuzione, ha respinto l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza emessa dallo stesso giudice in data 01/08/2023, con la quale veniva disposta la confisca delle somme in giudiziale sequestro nell’ambito del procedimento a carico dello stesso Haboubi per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/90, definito con sentenza di applicazione di pena ai sensi dell’art.444 cod. proc. pen. in data 21/12/2021, irrevocabile dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Il Tribunale evidenziava che l’ordinanza che aveva disposto la confisca era stata emessa a seguito di istanza di destinazione delle somme in sequestro e di previa regolare e completa instaurazione del contraddittorio. Riteneva che l’entità sproporzionata delle somme, l’assenza di una specifica giustificazione di tale loro disponibilità, l’assenza di fonti di reddito in capo all’Haboubi, la qualità, la quantità e la modalità di detenzione dello stupefacente destinato univocamente alla cessione dimostrassero che il denaro rappresentava il profitto ricavato dalla condotta delittuosa. 2. Il difensore del condannato ha proposto ricorso, lamentando con il primo motivo la violazione dell’art. 667, comma 4, richiamato dall’art. 676 cod. proc. pen. per non avere il giudice dell’esecuzione fissato udienza in camera di consiglio prima di deliberare sull’opposizione e con il secondo motivo il difetto di motivazione e l’inosservanza degli artt. 240 e 240-bis cod. pen. in ordine alle valutazioni relative al nesso di pertinenzialità tra le somme e il reato. 3. Il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. La giurisprudenza di legittimità ha con assoluta costanza affermato il principio per il quale «in tema di confisca, l'opposizione avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza di revoca emessa dal giudice dell'esecuzione all'esito di udienza camerale, anziché "de plano", deve essere decisa, a pena di nullità assoluta del provvedimento, previa instaurazione del contraddittorio tra le parti, ai sensi dell'art. 666, commi 3 e 4, cod. proc. pen.» (Sez. 1, n. 15636 del 24/01/2023, Rv. 284512 – 01). Ciò vale anche nell’ipotesi in cui, come accade nel caso di specie, il provvedimento avverso il quale si propone l’opposizione sia stato emesso a seguito di udienza celebrata nel contraddittorio delle parti. Le scansioni processuale obbligate sono state chiarite, affermando che «avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione in materia di confisca, emessa irritualmente nelle forme dell'udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen. ovvero "de plano" ai sensi del successivo art. 667, comma 4, l'unico rimedio previsto è l'opposizione davanti allo stesso giudice, con la conseguenza che, come tale, deve riqualificarsi l'eventuale ricorso per cassazione erroneamente promosso» (Sez. 1, n. 36231 del 20/09/2007, Brugnami, Rv. 237897; Sez. 3, n. 48495 del 06/11/2013, Gabellone, Rv. 258079; Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015, Clark, Rv. 265538; Sez. 2, n. 12899 del 31/03/2022, Crea, Rv. 283061). La giurisprudenza di legittimità è, quindi, costante nell'affermare che la garanzia dell'opposizione è sperimentabile anche quando il provvedimento ablativo è stato disposto all'esito di procedura in contraddittorio, poiché ciò serve ad assicurare in concreto una doppia valutazione nel merito, a garanzia della compatibilità costituzionale del procedimento (Sez. 1, n. 52058 del 10/06/2014, Bimbola, Rv. 261604). Del resto, «l'opposizione in sede d'esecuzione non ha in sé natura d'impugnazione, poiché essa consiste in un'istanza diretta al medesimo giudice, allo scopo d'introdurre il contraddittorio tra le parti ed ottenere una decisione più meditata, frutto del dibattito dialettico e, quindi, consapevole di ogni profilo valutabile» (in motivazione: Sez. U, n. 3026 del 28/11/2001 - dep. 2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 220577), sicché è essenziale che il contraddittorio sia garantito in detta specifica fase processuale. In disparte lasciando, quindi, ogni valutazione in punto di diritto sull’applicabilità dell’art. 240 cod. pen., a questo Collegio non resta che rilevare il vizio insanabile che affligge l’ordinanza impugnata, a nulla rilevando che esso sia stato, per avventura, emesso a seguito di udienza in contraddittorio. Il provvedimento va annullato con rinvio poiché «in tema di ricorso per cassazione, deve disporsi l'annullamento con rinvio nei casi in cui il provvedimento impugnato sia affetto da nullità assoluta, ex art. 179 cod. proc. pen., per violazione del contraddittorio» (Sez. 1, n. 21826 del 17/07/2020, Mascolo, Rv. 279397). 3. Il provvedimento oggetto di ricorso va, dunque, annullato con rinvio al giudice 2 dell'esecuzione in diversa persona fisica perché provveda a fissare l'udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen. nel corso della quale, nel contraddittorio tra le parti e nelle forme, esamini l'opposizione avverso il provvedimento emesso ex art. 674 cod. proc. pen. P.Q.M.