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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 marzo 2022

Cassazione n. 13560/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di CATANZARO, con sentenza in data 27/05/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], confermava la condanna in relazione al reato di cui all'art. 648-bis CP Propongono ricorso per cassazione gli imputati a mezzo dei rispettivi difensori.

Entrambi deducono violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo all'affermazione di responsabilità (valutazione degli elementi probatori a sostegno della colpevolezza con particolare al concorso del Dinnundo), nonché l'errata applicazione delle legge penale ed il vizio di motivazione in punto di qualificazione giuridica del fatto, da ricondursi nell'ipotesi tentata.

I ricorsi sono inammissibili.

I motivi di ricorso dedotti da Marandoni risultano genericamente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito.

In particolare, a fondamento della responsabilità risultano indicati preganti elementi aventi anche carattere individualizzante, quali per il Marandoni la qualità di proprietario dell'autorimessa ove venne rinvenuto dalla PG il veicolo di provenienza furtiva e per il Dimundo quella di essere intestatario della targa identificativa apposta all'autovettura a mò di occultamento della provenienza delittuosa, elementi gravemente indizianti che sono stati correttamente apprezzati sulla scorta dell'esito delle indagini di PG e sulle condizioni del veicolo che univocamente deponevano per un'operazione di "taroccamento" di un'auto rubata con l'apposizione di targhe e telaio differenti.

E a tanto la Corte di merito è pervenuta anche in ragione dell'assenza di elementi difensivi di carattere univo e certo idonei ad inficiare la tenuta della ricostruzione accusatoria, in ossequio al principio di diritto enunciato da questa Corte secondo cui nell'ordinamento processuale penale, a fronte dell'onere probatorio assolto dalla pubblica accusa, anche sulla base di presunzioni o massime di esperienza, spetta all'imputato allegare il contrario sulla base di concreti ed oggettivi elementi fattuali, poiché è l'imputato che, in considerazione del principio della c.d.

"vicinanza della prova", può acquisire o quanto meno fornire, tramite l'allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento della tesi difensiva (Sez. 2, Sentenza n. 6734 del 30/01/2020, Rv. 278373).

Quanto alla differente qualificazione giuridica del fatto nell'alveo della ricettazione, essendosi correttamente ribadito che ricorre riciclaggio ogni volta si pongano in essere operazioni in modo da ostacolare lidentificazione della provenienza del bene, attraverso unéattività che impedisce il collegamento degli stessi con il proprietario, che ne è stato spogliato, cioè in quanto con la norma incriminatrice il legislatore ha voluto reprimere sia le attività che si esplicano sul bene trasformandolo modificandolo parzialmente, ad esempio alterazione del numero di telaio, di targa, sia con le altre che senza incidere sulla cosa ovvero senza alterarne i dati esteriori, ad esempio falsificazione della carta di circolazione, sono comunque di ostacolo per la ricerca della sua provenienza delittuosa.

Si configura pertanto il diritto di riciclaggio anche nelléipotesi di mera sostituzione della targa di un autoveicolo proveniente da furto, in quanto si tratta di condotta univocamente diretta ostacolarne identificazione delittuosa delléautovettura (Sez. 2, n. 19480 del 29/03/2019, Rv 276562 in motivazione; Sez. 2, n. 56391 del 2017).

Inammissibile poiché non devoluta con l'atto di appello e poiché generica è l'ulteriore doglianza con cui si lamenta la mancata qualificazione del riciclaggio nell'ipotesi tentata, da escludersi alla luce degli accertamenti di fatto asseverati dai giudici di merito i quali hanno dato atto di come le attività di occultamento della provenienza del bene di provenienza furtiva furono completate essendo stata sostituita la targa e riprodotto altro numero di telaio, operazioni di per sé già pienamente idonee a ledere il bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice.

Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processualie ciascuno della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 02/03/2022 Il Consigliere [OSCURATO:PERSONA] 1?,110LLI Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] ,[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di CATANZARO, con sentenza in data 27/05/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], confermava la condanna in relazione al reato di cui all'art. 648-bis CP Propongono ricorso per cassazione gli imputati a mezzo dei rispettivi difensori. Entrambi deducono violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo all'affermazione di responsabilità (valutazione degli elementi probatori a sostegno della colpevolezza con particolare al concorso del Dinnundo), nonché l'errata applicazione delle legge penale ed il vizio di motivazione in punto di qualificazione giuridica del fatto, da ricondursi nell'ipotesi tentata. I ricorsi sono inammissibili. I motivi di ricorso dedotti da Marandoni risultano genericamente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito. In particolare, a fondamento della responsabilità risultano indicati preganti elementi aventi anche carattere individualizzante, quali per il Marandoni la qualità di proprietario dell'autorimessa ove venne rinvenuto dalla PG il veicolo di provenienza furtiva e per il Dimundo quella di essere intestatario della targa identificativa apposta all'autovettura a mò di occultamento della provenienza delittuosa, elementi gravemente indizianti che sono stati correttamente apprezzati sulla scorta dell'esito delle indagini di PG e sulle condizioni del veicolo che univocamente deponevano per un'operazione di "taroccamento" di un'auto rubata con l'apposizione di targhe e telaio differenti. E a tanto la Corte di merito è pervenuta anche in ragione dell'assenza di elementi difensivi di carattere univo e certo idonei ad inficiare la tenuta della ricostruzione accusatoria, in ossequio al principio di diritto enunciato da questa Corte secondo cui nell'ordinamento processuale penale, a fronte dell'onere probatorio assolto dalla pubblica accusa, anche sulla base di presunzioni o massime di esperienza, spetta all'imputato allegare il contrario sulla base di concreti ed oggettivi elementi fattuali, poiché è l'imputato che, in considerazione del principio della c.d. "vicinanza della prova", può acquisire o quanto meno fornire, tramite l'allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento della tesi difensiva (Sez. 2, Sentenza n. 6734 del 30/01/2020, Rv. 278373). Quanto alla differente qualificazione giuridica del fatto nell'alveo della ricettazione, essendosi correttamente ribadito che ricorre riciclaggio ogni volta si pongano in essere operazioni in modo da ostacolare lidentificazione della provenienza del bene, attraverso unéattività che impedisce il collegamento degli stessi con il proprietario, che ne è stato spogliato, cioè in quanto con la norma incriminatrice il legislatore ha voluto reprimere sia le attività che si esplicano sul bene trasformandolo modificandolo parzialmente, ad esempio alterazione del numero di telaio, di targa, sia con le altre che senza incidere sulla cosa ovvero senza alterarne i dati esteriori, ad esempio falsificazione della carta di circolazione, sono comunque di ostacolo per la ricerca della sua provenienza delittuosa. Si configura pertanto il diritto di riciclaggio anche nelléipotesi di mera sostituzione della targa di un autoveicolo proveniente da furto, in quanto si tratta di condotta univocamente diretta ostacolarne identificazione delittuosa delléautovettura (Sez. 2, n. 19480 del 29/03/2019, Rv 276562 in motivazione; Sez. 2, n. 56391 del 2017). Inammissibile poiché non devoluta con l'atto di appello e poiché generica è l'ulteriore doglianza con cui si lamenta la mancata qualificazione del riciclaggio nell'ipotesi tentata, da escludersi alla luce degli accertamenti di fatto asseverati dai giudici di merito i quali hanno dato atto di come le attività di occultamento della provenienza del bene di provenienza furtiva furono completate essendo stata sostituita la targa e riprodotto altro numero di telaio, operazioni di per sé già pienamente idonee a ledere il bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processualie ciascuno della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 02/03/2022 Il Consigliere [OSCURATO:PERSONA] 1?,110LLI Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] ,[OSCURATO:PERSONA]
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