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Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 266/1991

ECLI:IT:COST:1991:266
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

1. - [OSCURATO:PERSONA] di Roma, nel corso di un procedimento civile promosso da [OSCURATO:PERSONA], titolare di una pensione di invalidità permanente parziale, nei confronti dell'E.N.A.S.A.R.C.O., diretto ad ottenere la restituzione, ai sensi dell'art. 6 della legge 11 novembre 1983, n. 638, di somme da lui indebitamente riscosse per integrazione al minimo, dal 1° dicembre 1983, in eccedenza di quelle dovute avendo un reddito superiore a quello richiesto dalla legge, con ordinanza del 9 novembre 1990 (R.O. n. 43 del 1991), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, legge 2 febbraio 1873, n. 12, il quale prevede il diritto dell'Ente di operare trattenute sulle somme ad esso dovute dagli iscritti a qualsiasi titolo e sulle rate di pensione in misura non superiore al quinto.

Secondo il remittente risulterebbe violato l'art. 3 della Costituzione per la disparità di trattamento che si verificherebbe tra i pensionati E.N.A.S.A.R.C.O. i quali non hanno diritto di ritenere le somme percepite in buona fede e i pensionati sia dello Stato che dell'I.N.P.S., ai quali detto diritto è riconosciuto rispettivamente dall'art. 206 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, e dall'art. 52 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

2. - L'ordinanza è stata regolarmente comunicata, notificata e pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA].

3. - Nel giudizio si sono costituiti il [OSCURATO:PERSONA], il quale si è riportato alle argomentazioni svolte dal Pretore, e l'E.N.A.S.A.R.C.O., il quale ha eccepito anzitutto la inammissibilità della questione perché la norma regolatrice della fattispecie è l'art. 6, comma undici-quinquies, del decreto-legge n. 643 del 1983, convertito, con modificazioni, in legge 11 novembre 1983, n. 638, mentre la norma denunciata è del tutto estranea.

Nel merito ha osservato che le situazioni poste a raffronto non sono omogenee e che le norme invocate non sono applicabili perché il trattamento previdenziale E.N.A.S.A.R.C.O., previsto a favore degli agenti e dei rappresentanti di commercio, ha natura distinta ed autonoma rispetto all'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, vecchiaia e superstiti, con la quale concorre ed è di essa integrativo.

Ha aggiunto che in ogni caso si tratta di scelte discrezionali del legislatore che, siccome non arbitrarie, sono insindacabili nel giudizio di costituzionalità. 3.1 - È intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei [OSCURATO:PERSONA], la quale ha eccepito la inammissibilità della questione perché solo il legislatore può estendere ai trattamenti E.N.A.S.A.R.C.O. le disposizioni che regolano altri trattamenti pensionistici e che, comunque, ogni regime assicurativo previdenziale, siccome autonomo, è regolato da proprie norme onde la questione nel merito sarebbe infondata.

4. - Nell'imminenza dell'udienza l'E.N.A.S.A.R.C.O. ha presentato memoria con la quale ha insistito sulla eccezione di inammissibilità e sulla infondatezza della questione non trovando applicazione il principio di uguaglianza.

1. - La Corte è chiamata a verificare se l'art. 28 della legge 2 febbraio 1973, n. 12, nella parte in cui prevede la ripetibilità delle somme percepite in buona fede dai pensionati iscritti all'E.N.A.S.A.R.C.O. violi l'art. 3 della Costituzione per la disparità di trattamento che si verificherebbe con i pensionati sia pubblici che privati per i quali norme apposite (rispettivamente l'art. 207 del d.P.R. n. 1092 del 1973 e l'art. 52 della legge n. 88 del 1989) prevedono la irripetibilità delle somme risultate non dovute a seguito di rettifiche di errori, salvo che non sussista il dolo del pensionato.

2. - Deve pregiudizialmente essere esaminata la eccezione di inammissibilità sollevata dall'E.N.A.S.A.R.C.O. nella considerazione che il giudice remittente avrebbe erroneamente denunciato l'art. 28 della legge 2 febbraio 1973, n. 12, in quanto le somme di cui trattasi sono state richieste in restituzione, siccome indebitamente riscosse e trattenute per integrazione al trattamento minimo.

L'eccezione è fondata.

La norma impugnata prevede genericamente il diritto dell'Ente di trattenere sui ratei di pensione erogati l'ammontare delle somme ad esso dovute dagli iscritti a qualsiasi titolo, mentre l'ipotesi verificatasi nella specie è specificamente disciplinata dall'art. 6, commi undici-quater e quinquies, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, in legge 11 novembre 1983, n.

638. Essi, infatti, dispongono che, nei casi in cui risulti che l'integrazione al minimo sia stata erogata sulla base di una dichiarazione non conforme al vero (nella fattispecie è stato dichiarato un reddito inferiore a quello percepito), l'integrazione stessa è annullata o rideterminata nella misura effettivamente spettante e la somma indebitamente erogata può essere recuperata senza tener conto dei limiti vigenti in materia, ed, inoltre, che le gestioni previdenziali possono procedere al recupero sul trattamento di pensione delle somme erogate in eccedenza anche in deroga ai limiti posti dalla normativa vigente.

Detta norma non è stata affatto impugnata, mentre lo è stata quella che genericamente riguarda i crediti dell'Ente a qualsiasi titolo.

Pertanto, la eccezione deve essere accolta e della questione sollevata deve essere dichiarata la inammissibilità.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

Dichiara la inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 28 della legge 2 febbraio 1973, n. 12 (Natura e compiti dell'[OSCURATO:PERSONA] di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e rappresentanti di commercio), in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Roma con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta il 3 giugno 1991.

Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA] Il redattore: [OSCURATO:PERSONA] Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 12 giugno 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1. - [OSCURATO:PERSONA] di Roma, nel corso di un procedimento civile promosso da [OSCURATO:PERSONA], titolare di una pensione di invalidità permanente parziale, nei confronti dell'E.N.A.S.A.R.C.O., diretto ad ottenere la restituzione, ai sensi dell'art. 6 della legge 11 novembre 1983, n. 638, di somme da lui indebitamente riscosse per integrazione al minimo, dal 1° dicembre 1983, in eccedenza di quelle dovute avendo un reddito superiore a quello richiesto dalla legge, con ordinanza del 9 novembre 1990 (R.O. n. 43 del 1991), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, legge 2 febbraio 1873, n. 12, il quale prevede il diritto dell'Ente di operare trattenute sulle somme ad esso dovute dagli iscritti a qualsiasi titolo e sulle rate di pensione in misura non superiore al quinto. Secondo il remittente risulterebbe violato l'art. 3 della Costituzione per la disparità di trattamento che si verificherebbe tra i pensionati E.N.A.S.A.R.C.O. i quali non hanno diritto di ritenere le somme percepite in buona fede e i pensionati sia dello Stato che dell'I.N.P.S., ai quali detto diritto è riconosciuto rispettivamente dall'art. 206 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, e dall'art. 52 della legge 9 marzo 1989, n. 88. 2. - L'ordinanza è stata regolarmente comunicata, notificata e pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA]. 3. - Nel giudizio si sono costituiti il [OSCURATO:PERSONA], il quale si è riportato alle argomentazioni svolte dal Pretore, e l'E.N.A.S.A.R.C.O., il quale ha eccepito anzitutto la inammissibilità della questione perché la norma regolatrice della fattispecie è l'art. 6, comma undici-quinquies, del decreto-legge n. 643 del 1983, convertito, con modificazioni, in legge 11 novembre 1983, n. 638, mentre la norma denunciata è del tutto estranea. Nel merito ha osservato che le situazioni poste a raffronto non sono omogenee e che le norme invocate non sono applicabili perché il trattamento previdenziale E.N.A.S.A.R.C.O., previsto a favore degli agenti e dei rappresentanti di commercio, ha natura distinta ed autonoma rispetto all'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, vecchiaia e superstiti, con la quale concorre ed è di essa integrativo. Ha aggiunto che in ogni caso si tratta di scelte discrezionali del legislatore che, siccome non arbitrarie, sono insindacabili nel giudizio di costituzionalità. 3.1 - È intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei [OSCURATO:PERSONA], la quale ha eccepito la inammissibilità della questione perché solo il legislatore può estendere ai trattamenti E.N.A.S.A.R.C.O. le disposizioni che regolano altri trattamenti pensionistici e che, comunque, ogni regime assicurativo previdenziale, siccome autonomo, è regolato da proprie norme onde la questione nel merito sarebbe infondata. 4. - Nell'imminenza dell'udienza l'E.N.A.S.A.R.C.O. ha presentato memoria con la quale ha insistito sulla eccezione di inammissibilità e sulla infondatezza della questione non trovando applicazione il principio di uguaglianza. 1. - La Corte è chiamata a verificare se l'art. 28 della legge 2 febbraio 1973, n. 12, nella parte in cui prevede la ripetibilità delle somme percepite in buona fede dai pensionati iscritti all'E.N.A.S.A.R.C.O. violi l'art. 3 della Costituzione per la disparità di trattamento che si verificherebbe con i pensionati sia pubblici che privati per i quali norme apposite (rispettivamente l'art. 207 del d.P.R. n. 1092 del 1973 e l'art. 52 della legge n. 88 del 1989) prevedono la irripetibilità delle somme risultate non dovute a seguito di rettifiche di errori, salvo che non sussista il dolo del pensionato. 2. - Deve pregiudizialmente essere esaminata la eccezione di inammissibilità sollevata dall'E.N.A.S.A.R.C.O. nella considerazione che il giudice remittente avrebbe erroneamente denunciato l'art. 28 della legge 2 febbraio 1973, n. 12, in quanto le somme di cui trattasi sono state richieste in restituzione, siccome indebitamente riscosse e trattenute per integrazione al trattamento minimo. L'eccezione è fondata. La norma impugnata prevede genericamente il diritto dell'Ente di trattenere sui ratei di pensione erogati l'ammontare delle somme ad esso dovute dagli iscritti a qualsiasi titolo, mentre l'ipotesi verificatasi nella specie è specificamente disciplinata dall'art. 6, commi undici-quater e quinquies, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, in legge 11 novembre 1983, n. 638. Essi, infatti, dispongono che, nei casi in cui risulti che l'integrazione al minimo sia stata erogata sulla base di una dichiarazione non conforme al vero (nella fattispecie è stato dichiarato un reddito inferiore a quello percepito), l'integrazione stessa è annullata o rideterminata nella misura effettivamente spettante e la somma indebitamente erogata può essere recuperata senza tener conto dei limiti vigenti in materia, ed, inoltre, che le gestioni previdenziali possono procedere al recupero sul trattamento di pensione delle somme erogate in eccedenza anche in deroga ai limiti posti dalla normativa vigente. Detta norma non è stata affatto impugnata, mentre lo è stata quella che genericamente riguarda i crediti dell'Ente a qualsiasi titolo. Pertanto, la eccezione deve essere accolta e della questione sollevata deve essere dichiarata la inammissibilità. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] Dichiara la inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 28 della legge 2 febbraio 1973, n. 12 (Natura e compiti dell'[OSCURATO:PERSONA] di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e rappresentanti di commercio), in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Roma con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta il 3 giugno 1991. Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA] Il redattore: [OSCURATO:PERSONA] Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 12 giugno 1991. Il direttore della cancelleria: MINELLI
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