CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 ottobre 1983
Cassazione n. 35497/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 185/ RG 15796 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe che ha confermato la condanna per il delitto di evasione; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto costituiti da profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti logico-giuridici dal giudice di merito in ordine alla inapplicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. in quanto la sentenza impugnata, richiamando proprio i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. ha menzionato specificamente gli elementi di fatto, non contestati, che ne escludono la sussistenza, con argomenti giuridicamente non illogici alle pagg. 3 e 4. ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 settembre 2025 La Consigliera e1 tsora La Presidente