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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 luglio 2022

Cassazione n. 29350/2022

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.94/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in Roma, piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte di Cassazione; rappresentat a e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] per procura rilasciata su foglio separato trasmesso in copia informatica autenticata; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in Roma, piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte di Cassazione; rappresentato e difesodall'avv. [OSCURATO:PERSONA] , per procura in calce al controricorso; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d 'A ppello di Venezia n. 2133/2017 depositata il02/10/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con atto di citazione notificato il 1 9.1.2012, [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Vicenza, [OSCURATO:PERSONA], ai fini dell’accertamento dell’avvenuto acquisto per usucapione dell’appezzamento di terrenosito in [OSCURATO:PERSONA] (VI), alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 17, identificato in catasto dalla particella 515 del foglio n. 3.

Si costituì in giudizio il convenuto, opponendo che la porzione di terreno in discorso rappresentavapertinenza della propria abitazione (acquistata nel 1982, mentre il fondo della Cunico era stato da costei acquistato solo nel 2009).

Il Tribunale rigettò la domanda, con sentenza che ven ne impugnata dalla Cunico dinanzi alla Corte d’Appello di Venezia.

Quest’ultima confermò la pronuncia di primo grado, osservando come i testi ivi escussi avevano confermato che il Valerio - e suo padre prima di lui - si erano sempre occupati della manutenzione del terreno de quo , mentre quelli indotti dall’attrice avevano reso dichiarazioni generiche o comunque scarsamente attendibili.A fronte di tali risultanze probatorie, il giudice di prime cure, secondo la Corte d’Appello, aveva fatto corretta applicazione dell’art. 232 c.p.c., ritenendo come ammesse le circostanze oggetto dell’interrogatorio formale deferito all’attrice, a seguito della mancata presentazione di costei.

Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidato a cinque motivi.

Ha depositato controricorso (nonché memoria exart. 380-bis.1 c.p.c.) [OSCURATO:PERSONA].

2. Con il primo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, rappresentato dalla “occupazione, da parte della Cunico, del terreno di proprietà del resistente (..) attraverso l’estensione dei confini catastali della proprietà dell’istante, nonché l’innalzamento di un muro di sostegno in tale fondo, attraverso la posadi un blocco di calcestruzzo; condotte che integrano, inequivocabilmente, al di là di ogni ragionevole dubbio, la volontà della Cunico di comportarsi uti domino”.

Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 348-ter, commi 4 e 5, versandosi in un’ipotesi d i c.d.

“doppia conforme”.

In ogni caso, con esso la ricorrente censura, a ben vedere, l’apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito, di modo che si è comunque fuori dal perimetro del vizio allegato (si veda, di recente, Cass., n. 10525/2022, a mente della quale, “in tema di giudizio di cassazione, il motivo di ricorso di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., deve riguardare un fatto storico considerato nella sua oggettiva esistenza, senza che possano considerarsi tali né le singole questioni decise dal giudice di merito, né i singoli elementi di un accadimento complesso, comunque apprezzato, né le mere ipotesi alternative, né le singole risultanze istruttorie, ove comunque risulti un complessivo e convincente apprezzamento del fatto svolto dal giudice di merito sulla base delle prove acquisite nel corso del relativo giudizio”).

3. Il secondo motivo di ricorso censura la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 116 c.p.c., in relazione agli artt. 1140, 1141 e 1158 c.c.Sostiene la ricorrente che, contrariamente a quanto affermato dai giudici di secondo grado, ella aveva dimostrato i fatti costitutivi della fattispecie dedotta in giudizio, sicché, in applicazione dell’art. 2697 c.c., sarebbe spettato alla controparte dare la prova dei relativi fatti impeditivi, vale a dire della circostanza che la disponibilità del bene era stata conseguita dall’attrice sulla base di un titolo idoneo a costituire in suo favore unicamente un diritto personale di godimento.

Il motivo è infondato, mirando anch’esso ad infirmare la valutazione del compendio probatorio effettuata dal giudice di merito, allo stesso riservata e dunque incensurabile in sede di legittimità.

È noto , infatti, che “ la violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c. si configura nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere, poiché in questo caso vi è un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c.” (Cass., n. 17313/2020).

Nel caso di specie, nessuna erronea attribuzione dell’onere della prova appare integrata, avendo i giudici di secondo grado ritenuto che l’attrice non fosse riuscita a dimostrare circostanze di fatto de lla cui prova ella era senz’altro onerata (si legge , a pag. 13 della sentenza impugnata, che “l’attrice non ha adempiuto pienamente all’onere della prova a suo carico ed è sufficiente tale circostanza per ritenere infondata la domanda, potendo il convenuto, a fronte di una prova insufficiente, anche astenersi dal fornire una prova contraria, che nel caso di specie comunque è stata data, con un grado di attendibilità certamente superiore a quello di parte attrice”).

Con riguardo, poi, all’art. 116 c.p.c., occorre tener presente che“una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione”: ciò che –all’evidenza – non è avvenuto nelcaso di specie.

4. Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 232 c.p.c., per avere la Corte d’Appello di Venezia omesso di considerare il comportamento omissivo dell’attrice “nel più ampio quadro degli altri elementi probatori acquisiti”, i quali, secondo la tesi della ricorrenti, avrebbero invece ampiamente comprovato i fatti costitutivi dell’invocata usucapione.

Il motivo evoca il principio di diritto recentemente affermato da Cass., n. 41643/2021, secondo cui, “in tema di prove e, in particolare, di interrogatorio formale, l'art. 232 c.p.c. non ricollega automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova; ne consegue che, qualora nella sentenza difetti una valutazione complessiva e sintetica dei vari elementi di prova acquisiti, anche rispetto alla direzione logico-inferenziale prefigurata dalla mancata risposta, si prospetta il vizio di omessa motivazione, denunciabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.”.

Ora, al di là della tipologia di vizio invocata, vi è che la sentenza impugnata non ha fatto conseguire il rigetto della domanda, sic et simpliciter, alla mancata risposta ex art. 232 c.p.c., procedendo, invece, a una valutazione complessiva, basata sulla “preponderanza degli elementi di prova in favore del convenuto” (pag. 12 della sentenza impugnata), la quale “consentiva certamente tale valutazione e rafforzava il compendio probatorio che ha condotto al rigetto della domanda”.

Appare, quindi, rispettato il principio secondo cui “la disposizione dell'articolo 232 c.p.c. non ricollega automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova” (Cass., n. 9436/2018).Anche que sto motivo deve essere, pertanto, rigettato.

5. Il quarto motivo di ricorso involge la violazione dell’art. 1159-bis c.c., sul presupposto che le prove raccolte al processo di primo grado valessero a dimostrare i fatti costitutivi (anche) di tale domanda subordinata.

La ricorrente si dilunga nella dimostrazione dell’ammissibilità di tale domanda, profilo invero non preso in esame dalla Corte d’Appello, limitatasi a rigettare il motivo per l’assorbente ragione della mancanza di prova del possesso ad usucapionem, suscettibile di escludere l’integrazione della fattispecie costitutiva del diritto nel termine alla stregua vuoi dell’art. 1158 c.c., vuoi dell’art. 1159-bis c.c.

È evidente, dunque, che, riposando la ratio decidendi della sentenza impugnata sul modo di atteggiarsi, per così dire, “qualitativo” del rapporto di fatto con la cosa da parte della ricorrente, le ragioni di rigetto dei precedenti motivi (legati all’intangibilità della valutazione di fatto compiuta dal giudice di merito) valgono anche in relazio ne alla domanda subordinata, rendendo irrilevante il profilo della minor durata del possesso utile all’usucapione, prevista dalla norma citata (l’art. 1159-bis c.c.).

6. Il quinto motivo di ricorso censura (anche sotto il profilo della mancanza di motivazione) la violazione degli artt. 4 e 5 del d.m. n. 55/2014, per avere il giudice di secondo grado, senza alcuna motivazione, liquidato le spese processuali in favore dell’appellato in un importo eccessivo, pari ad euro 4.655,00, a fronte di un valore della causa di euro 2.348,00.

Ora, tenuto conto degli aumenti massimi consentiti dall’art. 4, comma 1, d.m. n. 55/2014 (pari al 100% del valore medio tabellare per la fase istruttoria, e all’80% per le altre fasi), la somma liquidata non supera il massimo tabellare, risultante dai suddetti aumenti (pari, quest’ultimo, a euro 5.184,00).

Si deve, pertanto, applicare, il principio di diritto secondo cui, “in tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti, non è soggetto al controllo di legittimità, attenendo pur sempre a parametri indicati tabellarmente, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo in tal caso necessario che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di esso (conformi, Cass., n. 19989/2021; Cass., n. 12537/2019; Cass., n. 89/2021, secondo cui, “in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, la quale è doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo”).

Ne consegue il rigetto del motivo.

7. Conclusivamente, il ricorso dev’essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità (liquidate in dispositivo).

Poiché il ricorso è s tato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115), deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - se dovuto - previsto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2 . 0 00,00 , di cui Euro 200,00 per esborsi , oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per centoe agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.94/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in Roma, piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte di Cassazione; rappresentat a e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] per procura rilasciata su foglio separato trasmesso in copia informatica autenticata; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in Roma, piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte di Cassazione; rappresentato e difesodall'avv. [OSCURATO:PERSONA] , per procura in calce al controricorso; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d 'A ppello di Venezia n. 2133/2017 depositata il02/10/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto di citazione notificato il 1 9.1.2012, [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Vicenza, [OSCURATO:PERSONA], ai fini dell’accertamento dell’avvenuto acquisto per usucapione dell’appezzamento di terrenosito in [OSCURATO:PERSONA] (VI), alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 17, identificato in catasto dalla particella 515 del foglio n. 3. Si costituì in giudizio il convenuto, opponendo che la porzione di terreno in discorso rappresentavapertinenza della propria abitazione (acquistata nel 1982, mentre il fondo della Cunico era stato da costei acquistato solo nel 2009). Il Tribunale rigettò la domanda, con sentenza che ven ne impugnata dalla Cunico dinanzi alla Corte d’Appello di Venezia. Quest’ultima confermò la pronuncia di primo grado, osservando come i testi ivi escussi avevano confermato che il Valerio - e suo padre prima di lui - si erano sempre occupati della manutenzione del terreno de quo , mentre quelli indotti dall’attrice avevano reso dichiarazioni generiche o comunque scarsamente attendibili.A fronte di tali risultanze probatorie, il giudice di prime cure, secondo la Corte d’Appello, aveva fatto corretta applicazione dell’art. 232 c.p.c., ritenendo come ammesse le circostanze oggetto dell’interrogatorio formale deferito all’attrice, a seguito della mancata presentazione di costei. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidato a cinque motivi. Ha depositato controricorso (nonché memoria exart. 380-bis.1 c.p.c.) [OSCURATO:PERSONA]. 2. Con il primo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, rappresentato dalla “occupazione, da parte della Cunico, del terreno di proprietà del resistente (..) attraverso l’estensione dei confini catastali della proprietà dell’istante, nonché l’innalzamento di un muro di sostegno in tale fondo, attraverso la posadi un blocco di calcestruzzo; condotte che integrano, inequivocabilmente, al di là di ogni ragionevole dubbio, la volontà della Cunico di comportarsi uti domino”. Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 348-ter, commi 4 e 5, versandosi in un’ipotesi d i c.d. “doppia conforme”. In ogni caso, con esso la ricorrente censura, a ben vedere, l’apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito, di modo che si è comunque fuori dal perimetro del vizio allegato (si veda, di recente, Cass., n. 10525/2022, a mente della quale, “in tema di giudizio di cassazione, il motivo di ricorso di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., deve riguardare un fatto storico considerato nella sua oggettiva esistenza, senza che possano considerarsi tali né le singole questioni decise dal giudice di merito, né i singoli elementi di un accadimento complesso, comunque apprezzato, né le mere ipotesi alternative, né le singole risultanze istruttorie, ove comunque risulti un complessivo e convincente apprezzamento del fatto svolto dal giudice di merito sulla base delle prove acquisite nel corso del relativo giudizio”). 3. Il secondo motivo di ricorso censura la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 116 c.p.c., in relazione agli artt. 1140, 1141 e 1158 c.c.Sostiene la ricorrente che, contrariamente a quanto affermato dai giudici di secondo grado, ella aveva dimostrato i fatti costitutivi della fattispecie dedotta in giudizio, sicché, in applicazione dell’art. 2697 c.c., sarebbe spettato alla controparte dare la prova dei relativi fatti impeditivi, vale a dire della circostanza che la disponibilità del bene era stata conseguita dall’attrice sulla base di un titolo idoneo a costituire in suo favore unicamente un diritto personale di godimento. Il motivo è infondato, mirando anch’esso ad infirmare la valutazione del compendio probatorio effettuata dal giudice di merito, allo stesso riservata e dunque incensurabile in sede di legittimità. È noto , infatti, che “ la violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c. si configura nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere, poiché in questo caso vi è un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c.” (Cass., n. 17313/2020). Nel caso di specie, nessuna erronea attribuzione dell’onere della prova appare integrata, avendo i giudici di secondo grado ritenuto che l’attrice non fosse riuscita a dimostrare circostanze di fatto de lla cui prova ella era senz’altro onerata (si legge , a pag. 13 della sentenza impugnata, che “l’attrice non ha adempiuto pienamente all’onere della prova a suo carico ed è sufficiente tale circostanza per ritenere infondata la domanda, potendo il convenuto, a fronte di una prova insufficiente, anche astenersi dal fornire una prova contraria, che nel caso di specie comunque è stata data, con un grado di attendibilità certamente superiore a quello di parte attrice”). Con riguardo, poi, all’art. 116 c.p.c., occorre tener presente che“una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione”: ciò che –all’evidenza – non è avvenuto nelcaso di specie. 4. Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 232 c.p.c., per avere la Corte d’Appello di Venezia omesso di considerare il comportamento omissivo dell’attrice “nel più ampio quadro degli altri elementi probatori acquisiti”, i quali, secondo la tesi della ricorrenti, avrebbero invece ampiamente comprovato i fatti costitutivi dell’invocata usucapione. Il motivo evoca il principio di diritto recentemente affermato da Cass., n. 41643/2021, secondo cui, “in tema di prove e, in particolare, di interrogatorio formale, l'art. 232 c.p.c. non ricollega automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova; ne consegue che, qualora nella sentenza difetti una valutazione complessiva e sintetica dei vari elementi di prova acquisiti, anche rispetto alla direzione logico-inferenziale prefigurata dalla mancata risposta, si prospetta il vizio di omessa motivazione, denunciabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.”. Ora, al di là della tipologia di vizio invocata, vi è che la sentenza impugnata non ha fatto conseguire il rigetto della domanda, sic et simpliciter, alla mancata risposta ex art. 232 c.p.c., procedendo, invece, a una valutazione complessiva, basata sulla “preponderanza degli elementi di prova in favore del convenuto” (pag. 12 della sentenza impugnata), la quale “consentiva certamente tale valutazione e rafforzava il compendio probatorio che ha condotto al rigetto della domanda”. Appare, quindi, rispettato il principio secondo cui “la disposizione dell'articolo 232 c.p.c. non ricollega automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova” (Cass., n. 9436/2018).Anche que sto motivo deve essere, pertanto, rigettato. 5. Il quarto motivo di ricorso involge la violazione dell’art. 1159-bis c.c., sul presupposto che le prove raccolte al processo di primo grado valessero a dimostrare i fatti costitutivi (anche) di tale domanda subordinata. La ricorrente si dilunga nella dimostrazione dell’ammissibilità di tale domanda, profilo invero non preso in esame dalla Corte d’Appello, limitatasi a rigettare il motivo per l’assorbente ragione della mancanza di prova del possesso ad usucapionem, suscettibile di escludere l’integrazione della fattispecie costitutiva del diritto nel termine alla stregua vuoi dell’art. 1158 c.c., vuoi dell’art. 1159-bis c.c. È evidente, dunque, che, riposando la ratio decidendi della sentenza impugnata sul modo di atteggiarsi, per così dire, “qualitativo” del rapporto di fatto con la cosa da parte della ricorrente, le ragioni di rigetto dei precedenti motivi (legati all’intangibilità della valutazione di fatto compiuta dal giudice di merito) valgono anche in relazio ne alla domanda subordinata, rendendo irrilevante il profilo della minor durata del possesso utile all’usucapione, prevista dalla norma citata (l’art. 1159-bis c.c.). 6. Il quinto motivo di ricorso censura (anche sotto il profilo della mancanza di motivazione) la violazione degli artt. 4 e 5 del d.m. n. 55/2014, per avere il giudice di secondo grado, senza alcuna motivazione, liquidato le spese processuali in favore dell’appellato in un importo eccessivo, pari ad euro 4.655,00, a fronte di un valore della causa di euro 2.348,00. Ora, tenuto conto degli aumenti massimi consentiti dall’art. 4, comma 1, d.m. n. 55/2014 (pari al 100% del valore medio tabellare per la fase istruttoria, e all’80% per le altre fasi), la somma liquidata non supera il massimo tabellare, risultante dai suddetti aumenti (pari, quest’ultimo, a euro 5.184,00). Si deve, pertanto, applicare, il principio di diritto secondo cui, “in tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti, non è soggetto al controllo di legittimità, attenendo pur sempre a parametri indicati tabellarmente, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo in tal caso necessario che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di esso (conformi, Cass., n. 19989/2021; Cass., n. 12537/2019; Cass., n. 89/2021, secondo cui, “in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, la quale è doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo”). Ne consegue il rigetto del motivo. 7. Conclusivamente, il ricorso dev’essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità (liquidate in dispositivo). Poiché il ricorso è s tato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115), deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - se dovuto - previsto per la stessa impugnazione. P.Q.M. Rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2 . 0 00,00 , di cui Euro 200,00 per esborsi , oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per centoe agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento,
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