CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 17773/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
oavverso il decreto del 13/03/2025 della Corte di appello di Romavisti gli atti, il decreto impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso;lette le richieste del difensore della ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con il decreto indicato in epigrafe la Corte di appello di Roma, inaccoglimento dell’appello del Pubblico ministero, ha revocato il decreto dell’11novembre 2024 del Tribunale di Roma che aveva applicato alla [OSCURATO:PERSONA] diAntolini [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. la misura del controllo giudiziario volontario di cui all’art.34-bis, comma 6, d.lgs. n. 159 del 2011 in quanto colpita da un’interdittivaantimafia perché ritenuta infiltrata dal clan mafioso al quale è stato ritenutoassociato [OSCURATO:PERSONA], fratello dell’ex amministratore [OSCURATO:PERSONA],considerato quale mero esecutore della volontà del primo.Mentre il Tribunale ha considerato sussistenti i presupposti per l’applicazionedi detta misura, la Corte di appello ha ritenuto che il decreto prefettizio avesseipotizzato una infiltrazione o agevolazione strutturale e non solo occasionale,di fatto gestita dal fratello ed è da tempo asservita al conseguimento dellefinalità del clan mafioso, interessato a controllare l’intero territorio del Comune diAprilia e ad accaparrarsi ogni appalto pubblico.Né poteva ritenersi sufficiente che [OSCURATO:PERSONA] fosse cessato dalla caricadi amministratore della società e che la stessa fosse stata assunta dal figlio2. Avverso detto decreto ha proposto ricorso per cassazione la predettasocietà, a mezzo del suo difensore, chiedendone l’annullamento ed articolandoun unico motivo con il quale vengono denunciate «plurime violazioni di legge».2.1. Innanzitutto si afferma che la classificazione della ricorrente come«impresa mafiosa» (a pag. 21 del provvedimento qui impugnato) è avvenutasenza che neppure la Procura della Repubblica l’avesse così catalogata e senzache essa neppure comparisse nell’interdittiva prefettizia, cosicché la Corte diappello era andata oltre la contestazione originaria, che era stata completamentestravolta senza che il ricorrente avesse avuto la possibilità di difendersi.Occorreva una correlazione specifica tra la gestione dell’impresa ricorrente ele attività riconducibili all’ipotizzato sodalizio criminale non essendo sufficiente ilmero riferimento alla circostanza che il soggetto ritenuto contiguoall’associazione mafiosa esercitasse le funzioni di amministratore della società ola mera partecipazione al sodalizio mafioso del presunto amministratore.Inoltre, denuncia la ricorrente, vi è carenza di motivazione, poiché la Cortedi appello non spiega perché si è passati dal carattere occasionaledell’agevolazione ad affermare che trattasi di impresa mafiosa, non ricorrendoalcun elemento in grado di sostenere simile affermazione, specie ove si consideriche [OSCURATO:PERSONA] era stato socio della ricorrente dal 1998 al 2006, ma taleperiodo non era compreso nell’imputazione associativa contestata al predettocon l’ordinanza custodiale.Nemmeno la Prefettura aveva sostenuto che [OSCURATO:PERSONA] fosse un merofigurante.2.2. La Corte di appello ha ignorato la memoria difensiva e i documenti giàallegati in primo grado e richiamati a sostegno della tesi difensiva, di cui non sifa menzione in seno al provvedimento.Con la memoria difensiva si sosteneva l’inammissibilità dell’appello delPubblico ministero che non si confrontava con il decreto del Tribunale, maindicava una serie di elementi a sostegno dell’insussistenza dei presupposti perl’accoglimento della istanza dell’odierna ricorrente, ma sul punto nessunarisposta è stata fornita.Non avendo la Corte di appello tenuto conto della tesi difensiva, il decretoda questa emesso è carente di motivazione.In particolare, la Corte di appello ha omesso di considerare che la difesaaveva documentato l’assenza di elementi in grado di dimostrare che la LazialeScavi avesse ottenuto illecitamente anche un solo appalto pubblico o privato inforza della partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio criminale, sia prima chedopo il 2006. L’affermazione per cui l’attività della società poteva essere anchesolo indirettamente funzionale alle logiche criminali in virtù del contestoterritoriale e relazionale in cui operava era sprovvista di un supportomotivazionale.[OSCURATO:PERSONA] non era mai stata implicata in alcuna indagine per reati dicriminalità organizzata e dal 2018 aveva eseguito per il Comune di Aprilia solodue appalti, ossia la realizzazione del BAU Park e i lavori di messa in sicurezzadel manto stradale di alcune vie comunali per un importo complessivo di euro38.000,00; aveva partecipato anche ad una gara per un appalto del valore dieuro 700.000,00 ma non era risultata aggiudicataria. Infine stava eseguendolavori per un appalto aggiudicato al [OSCURATO:PERSONA] CBA.Non era, quindi, sostenibile che la criminalità laziale avesse operato in mododa favorire la società nell’aggiudicazione dei lavori.Neppure si comprende sulla base di quali elementi la Corte di appello haaffermato (pagg. 24-25) che la V GA Costruzioni fosse asservita a SergioGangemi. Poiché il travisamento attiene ad un elemento fondamentale delladecisione e destabilizza l’intero percorso motivazionale, sussiste la mancanza dimotivazione.In merito alla questione dei parcheggi pubblici, da quanto documentatorisulta che non sono mai stati affidati o realizzati presso il Comune di Aprilia,cosicché la conversazione intercettata tra soggetti estranei alla [OSCURATO:PERSONA] nonha alcun valore di prova.[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (SO.GE.IM.) ha assunto l’impegnodi realizzare per il Comune di Aprilia opere di urbanizzazione primaria che già dal2007 ha in parte affidato alla [OSCURATO:PERSONA], cosicché i rapporti tra le due societàrisalgono a 12 anni prima rispetto all’incontro nel ristorante descritto nelprovvedimento interdittivo.La circostanza che a tale incontro fosse presente anche [OSCURATO:PERSONA] nonha, quindi, alcuna rilevanza.La ricorrente aveva trasmesso al Tribunale la documentazione dalla qualerisultava che la V GA Costruzioni aveva emesso solo due fatture nel 2019 perun importo complessivo di euro 9.000,00, due fatture nel 2023 per euro14.000,00, e n. 4 fatture nel 2024.Anche il Giudice per le indagini preliminari, nell’emettere l’ordinanzacustodiale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], aveva rigettato la richiesta disequestro della V GA Costruzioni affermando che non vi erano gravi indizi diun’ingerenza del sodalizio criminale nella aggiudicazione di appalti alla predettasocietà, che non poteva essere ritenuta stabilmente asservita alla commissionedi attività illecita.Anche sul punto la Corte territoriale rimane silente cosicché la motivazionerisulta mancante o meramente apparente.2.3. La motivazione è infine carente perché la Corte di appello si è limitataad indicare genericamente gli elementi sulla base dei quali è pervenuta aribaltare l’esito del giudizio di primo grado, senza spiegare le ragioni per le qualiil provvedimento del Tribunale era errato, mentre avrebbe dovuto fornire unamotivazione rafforzata spiegando perché tutti gli elementi, non solo quelli indicatidall’accusa, attestavano la non occasionalità della infiltrazione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. La terza censura contenuta nell’unico motivo di ricorso è infondata.La ricorrente ha sostenuto che in ogni caso il provvedimento di appello, peraver affermato per la prima volta la insussistenza dei presupposti per applicare ilcontrollo giudiziario volontario, avrebbe dovuto essere caratterizzato da unamotivazione «rafforzata», tale da dare ragione delle linee portanti del proprioragionamento alternativo e confutare specificamente i più rilevanti argomentidella motivazione del primo provvedimento, dando conto delle ragioni dellaincompletezza e incoerenza di quest'ultima (così, per il giudizio ordinario dicognizione, Cass. Sez. Unite 12/7/2005 n. 33748, Mannino, Rv 231679 cui hafatto recentemente seguito, negli stessi termini, Cass. Sez. 6 20/1/2015 n.10130, Marsili, Rv 262907).Il principio di diritto relativo alla necessaria, maggiore persuasività dellasentenza di appello che abbia riformato quella di assoluzione pronunciata inprimo grado è stato sempre strettamente connesso, nella giurisprudenza diquesta Corte di cassazione, al principio di cui all'art. 533, comma 1, cod. proc.pen. e cioè alla necessità che l'imputato risulti colpevole del reato contestatoglioltre ogni ragionevole dubbio (Cass. Sez. 3 del 27/11/2014 - dep. 2015- n.6817, Rv 262524).Il giudizio di cognizione e quello di prevenzione hanno diversa natura estruttura, essendo il primo caratterizzato dall'accertamento di fatti costituenti omeno reato e il secondo dalla formulazione di un giudizio di pericolosità dellapersona proposta per la misura di prevenzione, giudizio che, per la sua stessanatura, è caratterizzato da precarietà e da idoneità ad essere mutato, in peggioo in meglio, nel corso del tempo (vedi Sez. 1, n. 7585 del 22/01/2014,Bonavota, Rv. 259672 – 01). Per la applicazione delle misure di prevenzioneoccorre, invece, la sussistenza di sufficienti indizi, cosicché la regola di giudizioapplicabile è piuttosto quella del «più probabile che non», come affermato anchenel decreto qui impugnato.Pertanto, nel procedimento di prevenzione, il giudice d'appello che intendariformare in peius la decisione di rigetto della proposta adottata in primo gradonon è tenuto a procedere alla rinnovazione dell'istruttoria, ai sensi dell'art. 603cod. proc. pen., né ad una motivazione rafforzata del decreto di appello (Sez. 6,n. 45111 del 19/07/2017, Occhiuto, Rv. 271395 - 01).2. La prima censura formulata con l’unico motivo di ricorso è infondata.Questa Sezione della Corte di cassazione ha affermato, in tema di misure diprevenzione, che qualora, come nel caso di specie, l'impresa abbia presentatouna richiesta di accesso al controllo giudiziario ai sensi dell'art. 34-bis, comma 6,d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, il giudice non può limitarsi a prendere atto dellasussistenza dell'informazione antimafia interdittiva e della pendenza del giudizioamministrativo avverso la stessa, ma deve accertare anche sia il carattereoccasionale dell'agevolazione mafiosa che il libero svolgimento dell'attivitàeconomica può determinare nei soggetti di cui al comma 1 dell'art. 34 del citatod.lgs., sia la concreta possibilità per l'impresa di riallinearsi al contestoeconomico sano, affrancandosi dal condizionamento delle infiltrazioni mafiose(Sez. 5, n. 7090 del 19/11/2024, dep. 2025, Fra.ra.fer., Rv. 287660 - 01).Il Tribunale e quindi in secondo grado la Corte di appello, chiamata apronunciarsi sull’impugnazione del pubblico ministero, non sono vincolati dallevalutazioni già espresse nell’ordinanza antimafia interdittiva, ma devono valutareautonomamente detto presupposto.In tal senso si sono pronunciate anche recentemente, in data 11 dicembre2025, le Sezioni Unite con una sentenza non ancora pubblicata, ma per la qualeè stata divulgata l’informazione provvisoria. Più precisamente, alle Sezioni Uniteera stata posta la seguente questione di diritto: “Se, in presenza di una richiestadi applicazione del controllo giudiziario previsto dall’art 34-bis, comma 6, d.lgs. 6settembre 2011, n. 159, il giudice, preso atto dell’emissione dell’informazioneantimafia interdittiva e della pendenza del giudizio amministrativo avverso lastessa, abbia il compito di accertare la sussistenza dell’infiltrazione mafiosa e, incaso di esito negativo di tale accertamento, debba rigettare la richiesta dicontrollo giudiziario richiesto volontariamente dall’impresa“; con la loro decisionele Sezioni Unite hanno dato risposta affermativa ad entrambi i quesiti.Il giudice della prevenzione non è, quindi, vincolato dall’ordinanza prefettiziain ordine alla sussistenza ed alla natura della infiltrazione mafiosa e può ancheaffermare che essa abbia natura non occasionale, come appunto avvenuto nelcaso di specie.Peraltro, secondo quanto affermato nel provvedimento impugnato, giàl’ordinanza prefettizia escludeva il carattere occasionale dell’infiltrazione mafiosae la Corte di appello afferma che tale conclusione debba essere condivisa sullabase del materiale istruttorio acquisito.La ricorrente si duole della circostanza che la Corte di appello sia giunta adaffermare finanche la natura intrinsecamente mafiosa dell’impresa esercitatadalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], però, a tale propositoosservarsi che ai fini del rigetto della istanza di applicazione del controllogiudiziario volontario è sufficiente che possa escludersi la natura occasionaledell’infiltrazione, non occorrendo che l’impresa possa essere definita mafiosa,cosicché la ricorrente non ha interesse a dolersi di tale catalogazione, di per sestessa non decisiva, quanto piuttosto ad affermare la natura meramenteoccasionale dell’infiltrazione.3. La seconda censura è fondata per le ragioni di seguito esposte.Proprio la diversità del canone probatorio tra processo penale, fondato sullaprova oltre ogni ragionevole dubbio, ed il procedimento di prevenzione, per ilquale bastano sufficienti indizi, giustifica l’affermazione secondo la quale ilgiudice della prevenzione possa valutare fatti, documenti, testimonianze,intercettazioni e quant’altro emerso a carico del proposto in modo autonomo – e,quindi, con esiti divergenti e anche antitetici – rispetto alla valutazione di queglistessi elementi effettuata dal giudice del processo penale.In particolare, per quanto rileva in questa sede, si è affermato, in tema dimisure di prevenzione, che il giudizio sull'attualità della pericolosità socialedell'indiziato di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso può essere fondatosu elementi di fatto valorizzati in altri provvedimenti giudiziari, a condizione chene sia effettuata un'autonoma valutazione, senza possibilità di recepireacriticamente il giudizio prognostico sulla pericolosità sociale contenuto in dettiprovvedimenti, anche se relativi a misure di sicurezza o a misure cautelari (Sez.1, n. 10034 del 05/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275054 - 01).Orbene, nel caso di specie la Corte di appello ha censurato il ragionamentosvolto dal Tribunale, osservando (vedi pag. 23 del provvedimento quiimpugnato) che il Giudice di primo grado si è fondato esclusivamente su datiformali e di «pura facciata» senza realmente confrontarsi con le «emergenzeindiziarie gravi ed inequivocabili» risultanti dall’ordinanza cautelare emessa dalGiudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, che vengono poiillustrate dalla Corte di appello nelle pagine successive del provvedimento quiimpugnato.In effetti, dalla motivazione, molto stringata, del decreto di primo gradoemerge che il Tribunale si è limitato a prendere atto della circostanza che ilTribunale del riesame, innanzi al quale il provvedimento cautelare era statoimpugnato, ha escluso i gravi indizi di colpevolezza a carico di [OSCURATO:PERSONA] il reato di cui al capo 56, l’unico che gli era stato contestato, che non vierano elementi per affermare che la [OSCURATO:PERSONA] avesse ottenuto indebitamentetramite [OSCURATO:PERSONA] gli appalti e che il Giudice per le indagini preliminari avevarigettato l’istanza di sequestro della V GA Costruzioni riconducibile a MarcoAntolini e pure colpita da interdittiva antimafia, in quanto non aveva ravvisato ildurevole asservimento della stessa e del suo patrimonio alla commissione dellemaggior ragione detto asservimento doveva escludersi per la [OSCURATO:PERSONA],stante la sua posizione più defilata.In sostanza, la Corte di appello afferma che è mancata proprio la autonomavalutazione del compendio istruttorio preso in considerazione dal Giudice per leindagini preliminari; tale autonoma valutazione era necessaria in quanto mentreper la applicazione di misure coercitive personali occorrono gravi indizi dicolpevolezza, per decidere in ordine alle misure di prevenzione bastanosufficienti indizi.La motivazione fornita dalla Corte di appello, tuttavia, risulta però apoditticaladdove afferma che la [OSCURATO:PERSONA] è da tempo e stabilmente asservita allaassociazione di tipo mafioso che controlla il territorio di Aprilia; viene fattoriferimento ad una conversazione intercettata tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] diAprilia, e [OSCURATO:PERSONA], ove il primo riferisce al secondo che una societàaggiudicatrice dei lavori per la realizzazione di un parcheggio multipianosotterraneo ha già deciso di subaltare le opere ad altre società controllate dalladelinquenza apriliana, alla quale apparterrebbero [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Tuttavia, la Corte di appello non chiarisce perché da tale conversazionedovrebbe emergere che il condizionamento della [OSCURATO:PERSONA] ad opera dellaassociazione mafiosa dovrebbe essere strutturale e non occasionale e comunquenon emendabile attraverso il controllo giudiziario. In realtà, l’ordinanza risultafare esclusivo affidamento sul contenuto della interdittiva antimafia, tanto che apag. 21 si esplicita che il decreto prefettizio ipotizza un’infiltrazione strutturale enon occasionale.In sostanza, il provvedimento qui impugnato da una parte sembra limitarsi arecepire acriticamente il contenuto del provvedimento prefettizio anche in ordinealla intensità e stabilità del condizionamento mafioso, mentre, come pureaffermato dalle Sezioni Unite con la decisione sopra indicata, il giudice dellaprevenzione ha il compito di accertare la sussistenza dell’infiltrazione mafiosa equindi anche la sua intensità senza essere vincolato dall’accertamento contenutonel provvedimento prefettizio, e dall’altra, laddove avrebbe dovuto fornireadeguata giustificazione in ordine al ritenuto carattere stabile e strutturale di taleinfiltrazione, si limita ad affermazioni apodittiche.Nel provvedimento, onde affermare il carattere strutturale dell’infiltrazione,si afferma anche che [OSCURATO:PERSONA] controllerebbe, attraverso [OSCURATO:PERSONA],la V GA Costruzioni, amministrata da quest’ultimo, e che vi sono cointeressenzetra questa società e la [OSCURATO:PERSONA], ma non si spiega perché, sulla base di qualielementi, si può affermare che [OSCURATO:PERSONA] controllerebbe la V GACostruzioni e nemmeno perché può affermarsi che [OSCURATO:PERSONA], controllandola V GA Costruzioni, arriverebbe a controllare anche la odierna ricorrente. Anchein relazione a tale collegamento tra [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] lamotivazione risulta apodittica.Appare opportuno rammentare che, in tema di ricorso per cassazione, lamancanza assoluta di motivazione e la motivazione meramente apparenteintegrano il vizio di violazione di legge deducibile ai sensi dell'art. 606, comma 1,lett. c), cod. proc. pen., venendo in rilievo l'inosservanza dell'art. 125, comma 3,cod. proc. pen., che, in ossequio a quanto prescritto dall'art. 111, comma sesto,Cost., prevede che le sentenze e le ordinanze debbano essere motivate a pena dinullità (Sez. 1, n. 11721 del 14/03/2025, Principe, Rv. 287771 - 01).4. Ne consegue che il ricorso deve essere accolto ed il provvedimentoimpugnato deve essere annullato con rinvio alla Corte di appello di Roma pernuovo giudizio. P.Q.MAnnulla il decreto impugnato con rinvio per nuovo giudizio alla Corte diappello di Roma.Così deciso il 20/02/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]