CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 12786/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 21 giugno 1962; avverso l'ordinanza del 29 giugno 2022, della Corte d'appello cli Venezia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] Oggetto dell'impugnazione è l'ordinanza con la quale la Corte d'Appello di Venezia ha dichiarato inammissibile l'istanza volta ad ottenere l'unificazione delle pene concorrenti alle quali il ricorrente è stato condannato con cinque sentenze, indicate nell'istanza medesima. [OSCURATO:PERSONA] deduce, con due separati motivi di censura, l'illegittimità dell'or- dinanza impugnata ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett c) cod proc. pen. (per la mancata partecipazione all'udienza in camera di consiglio di uno dei consiglieri che ha concorso all'emanazione dell'ordinanza), nonché, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen. (in relazione alla affermata inammissibilità dell'istanza in quanto relativa a questioni già decise in preceden- za). [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo è infondato Effettivamente, il verbale dell'udienza del 29 giugno 2022 riporta, quale componente del collegio, il dott. [OSCURATO:PERSONA], che, invece, non risulta, nell'inte- stazione dell'ordinanza (che indica, in luogo del dott. [OSCURATO:PERSONA], la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]). Ma ciò, all'evidenza, è un lapsus calami. Nel verbale, infatti, risulta indicato il nome dattiloscritto dell'originario componente, appunto la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], poi interlineato e sostituito con l'indicazione, a penna, del nome del dott. [OSCURATO:PERSONA]. La medesima originaria composizione indicata nell'originaria redazione (dattiloscrit- ta) del verbale risulta anche nell'intestazione (anch'essa dattiloscritta) dell'ordi- nanza. E tanto conduce a ritenere che si tratti non già di una diversa composi- zione del collegio, ma solo di una omessa correzione e, quindi, di un errore ma- teriale. Tanto più che il provvedimento non risulta depositato contestualmente, ma dopo qualche giorno dalla celebrazione dell'udienza. Il secondo motivo è, invece, inammissibile. Il ricorrente invoca l'unificazione di più pene (già oggetto di separati provve- dimenti di cumuli) irrogate con cinque sentenze di condanna, emesse dalla Corte di appello di Venezia (il 4 settembre 1981, divenuta irrevocabile il 26 ottobre 1982; il 14 aprile 1994, divenuta irrevocabile il 14 maggio 1994; il 3 luglio 2009, divenuta irrevocabile il 13 aprile 2010; il 27 novembre 2014, divenuta irrevoca- bile il 10 marzo 2015) e dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Vi- cenza (del 27 giugno 2011, divenuta irrevocabile il 28 marzo 2013). Queste pene sono state oggetto di un primo decreto del Procuratore genera- le presso la Corte di appello di Venezia, nel mese di luglio del 2015, e, successi- vamente, all'esito dell'accoglimento di un primo incidente di esecuzione, nel mese di ottobre 2018. In quest'ultimo provvedimento, tutte le pene sono state unificate in tre cu- muli parziali, distinti in relazione all'anteriorità o posteriorità della commissione dei reati rispetto ai periodi detentivi subiti, decorrenti, rispettivamente, dal 7 maggio 1991 e dal 29 aprile 2010. La formazione dei cumuli è stata valutata da questa Corte con la sentenza n. 17503 del 2020 e ritenuta legittima: residuava la sola questione (rimessa al giu- dice del rinvio) della collocazione della pena irrogata con sentenza del 3 luglio 2009 (da inserire, alla luce degli effetti più favorevoli per il condannato che ne sarebbe conseguiti, all'interno del secondo o del terzo cumulo) In sede di rinvio, ritenuta l'irrilevanza della collocazione della pena irrogata con la predetta sentenza nell'uno o nell'altro cumulo (perché in nessuna delle due ipotesi sarebbe stato possibile attivare la regola calmieratrice di cui all'art.78 cod. pen.), veniva confermata la collocazione all'interno del secondo. E tale decisione è divenuta irrevocabile. La questione proposta dal ricorrente è, quindi, inammissibile in quanto già decisa con ordinanza divenuta irrevocabile. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proces- suali. Così d