CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 17 gennaio 2022
Cassazione n. 00836/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 3201-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 72 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], - intimata - [OSCURATO:PERSONA]\[OSCURATO:SOCIETA]., - intimata - avverso la sentenza n. 47/2022 del TRIBUN .\1_,E di ANCONA, depositata il 17/01/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2022 n. 03201 sez. M3 - ud. 23-11-2022 -2- Suprema Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] che: [OSCURATO:SOCIETA]., quale incorporante [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ricorre, sulla base di cinque motivi, corredati da memoria, avverso la sentenza n. 47 del 2022 del Tribunale di Ancona esponendo che: - aveva introdotto il giudizio di pieno merito di un'opposizione esecutiva proposta contro l'ordinanza di assegnazione resa il 3 dicembre 2018 all'esito di un pignoramento promosso dalla deducente nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. presso il terzo pignorato [OSCURATO:SOCIETA].; - [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. avevano stipulato un contratto di affitto di ramo di azienda quadriennale a decorrere dal 2015 e, nel 2016, la prima aveva eseguito un pagamento anticipato dei canoni dovuti fino a tutto il 2016 stesso per consentire a [OSCURATO:SOCIETA]. il pagamento di cartelle esattoriali; - sempre nel 2016, Equitalia, agente per la riscossione esattoriale, aveva proceduto a pignoramento dei crediti della [OSCURATO:SOCIETA]. presso la terza debitrice [OSCURATO:SOCIETA]. che aveva reso la prevista dichiarazione; - la deducente aveva proceduto ad analogo pignoramento nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. presso la terza [OSCURATO:SOCIETA]. e quest'ultima aveva reso la dichiarazione rappresentando che le somme erano state oggetto di previo pignoramento da parte di Equitalia; - il giudice di tale ultima esecuzione aveva assegnato alla deducente «tutto il canone di affitto di azienda corrisposto dal terzo pignorato fino alla scadenza del contratto salve anticipate esazioni»; - la deducente, in mancanza di pagamento, aveva proceduto al pignoramento nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. all'esito del quale era stata pronunciata l'ordinanza di assegnazione avversata con l'opposizione definita con il provvedimento oggetto di ricorso per cassazione;RG n 3201 del 2022 Cons. rel. [OSCURATO:PERSONA] P eca il Tribunale, con la sentenza in parola, aveva accolto l'opposizione, ritenendo che andassero diversamente scomputate, dall'importo residuo al netto dei canoni di affitto corrisposti come detto anticipatamente, le somme pignorate da Equitalia, indicate come riconosciute dalla stessa deducente; [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA]. hanno depositato una memoria in vista dell'adunanza, con distinta procura annessa; Ritenuto che: con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 102 cod. proc. civ., per pretermissione originaria del terzo pignorato [OSCURATO:SOCIETA].; con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 617, 618 cod. proc. civ., perché il Tribunale avrebbe errato sindacando il titolo esecutivo azionato, ovvero l'ordinanza di assegnazione delle somme dovute da [OSCURATO:SOCIETA]. terza pignorata a [OSCURATO:SOCIETA]. debitrice esecutata, oggetto di distinta esecuzione coattiva, dopo che la s.r.l. non aveva adempiuto inducendo la deducente a pignorare i crediti della stessa nei confronti del terzo [OSCURATO:SOCIETA].; con il terzo e quarto motivo si prospetta l'omessa pronuncia sull'istanza di sospensione ex artt. 295 o 337 cod. proc. civ., o la radicale assenza di motivazione questa qualora si fosse ritenuto sussistente un provvedimento di rigetto implicito, ovvero, distintamente, la violazione delle suddette norme, in relazione alle svolte opposizioni avverso l'ordinanza di assegnazione delle somme dovute da [OSCURATO:SOCIETA]. a [OSCURATO:SOCIETA].; con il quinto motivo si prospetta la violazione dell'art. 360 n. 5, cod. proc. civ., per omesso esame delle contestazioni inerenti alla distinta esecuzione presso terzi sfociata nell'assegnazione delle somme di [OSCURATO:SOCIETA]. a [OSCURATO:SOCIETA]., così come del riconoscimento, invero assente, riguardo al preteso credito opponibile di Equitalia nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA].;RG n 3201 del 2022 Cons. rel. Paol odeca Rilevato che: il primo motivo è fondato, con assorbimento dei restanti; questa Corte, rivedendo il tradizionale orientamento a mente del quale il terzo pignorato non è parte necessaria nel giudizio di opposizione esecutiva, qualora non sia interessato alle vicende processuali relative alla legittimità e alla validità del pignoramento dalle quali dipende la liberazione dal relativo vincolo, potendo assumere, invece, tale qualità quando abbia un interesse all'accertamento dell'estinzione del suo debito per non essere costretto a pagare di nuovo al creditore del suo debitore (cfr., da ultimo, Cass., 05/06/2020, n. 10813) ha concluso che, nelle suddette ipotesi, a ben vedere, si configura sempre litisconsorzio necessario fra il creditore, il debitore diretto e il terzo pignorato (Cass., 18/05/2021, n. 13533) osservando in particolare che, in realtà, l'interesse del terzo è risultato casisticamente rilevato in modo così ampio «da ricomprendervi tutte le ipotesi più frequenti e rilevanti» (pag. 7); il difetto di litisconsorzio in parola è come tale sempre rilevabile anche d'ufficio, salvo giudicato interno che, in ipotesi, diversa da quella presente, sia scaturito da un'inequivoca statuizione di segno opposto non impugnata; deve dunque cassarsi la decisione e rinviarsi al Tribunale perché pronunci integrando il contraddittorio; P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassa la decisione impugnata e rinvia al Tribunale di Ancona perché, in diversa composizione, pronunci anch