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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 14 maggio 2021

Cassazione n. 28076/2021

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 27574-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] PRO-TEMPORE, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]'; - controricorrente - avverso la sentenza n. 618/2015 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 29/10/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che la vicenda qui al vaglio può sintetizzarsi nei termini seguenti: - [OSCURATO:PERSONA], vantando crediti professionali di geometra, ottenne il rilascio di un decreto ingiuntivo nei confronti del Comune di Valdina; - il Tribunale, accolta l'opposizione dell'ente locale, condannò il Cannuni a rimborsare all'opponente la somma di C 5.594,00 e dichiarò inammissibile la domanda ex art. 2041 cod. civ. dell'opposto; - la Corte d'appello di Messina, con la sentenza di cui in epigrafe, accolta l'impugnazione di [OSCURATO:PERSONA], rigettata l'opposizione al decreto ingiuntivo e la domanda riconvenzionale del Comune, condannò quest'ultimo alla restituzione della somma di C 13.478,70, che l'appellante aveva corrisposto in esecuzione della riformata sentenza di primo grado; ritenuto opportuno riprendere, sia pure in sintesi, e per quel che qui rileva, la vicenda, in relazione al divergente opinamento dei due Giudici del merito: - il contrasto fra le parti in causa afferisce agli onorari pretesi dal professionista, incaricato della progettazione, direzione e contabilità dei lavori di ristrutturazione di una scuola materna, relativamente a una perizia di variante rispetto al progetto originario; - il Tribunale, aveva accolto l'opposizione e condannato alla restituzione, reputando che la variante in parola non avrebbe potuto essere predisposta, avendo il Comune manifestato la propria contrarietà; - la Corte d'appello, per contro, escluso che il diniego potesse assumere valore probatorio, poiché le varianti risultavano regolate dall'art. 23 della

I. Regione Sicilia n. 21/1985 e non si era registrata «contestazione da parte dell'opponente nella fase introduttiva del giudizio in merito alla circostanza che non ricorressero le condizioni per l'applicazione del citato art. 23, limitando la difesa al rilievo della documentazione di diniego dell'autorizzazione [invece] irrilevante», di talché «non vi [erano] elementi per non ritenere legittima la redazione della perizia di variante»; ritenuto che avverso la statuizione d'appello il Comune di Valdina propone ricorso sulla base di undici motivi e che l'intimato resiste con controricorso; ritenuto che il complesso censuratorio, che per scelta del ricorrente risulta frammentato in una pluralità di motivi, è caratterizzato dal nucleo centrale che si incentra nel secondo e nel terzo motivo, con i quali il Comune rispettivamente, denunzia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ., in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., e dell'art. 115, co. 1, cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, n. 4, cod. proc. civ.; con esso il ricorrente lamenta, in sintesi, quanto segue: - non corrispondeva al vero che il Comune non avesse sollevato contestazione sul merito della pretesa, essendosi limitato a produrre solo la nota sindacale di diniego della variante, dovendosi osservare, per contro, che il Cannuni, rivestendo il ruolo di opposto, attore in senso sostanziale, solo nella comparsa di risposta di primo grado aveva affermato di aver redatto la perizia in parola; inoltre l'opponente, producendo il diniego alla variante manifestato formalmente dal competente Assessorato regionale, per mancanza dei presupposti di legge, con la memoria difensiva depositata il 24/9/2001, sempre in primo grado, aveva eccepito, non solo la mancanza di autorizzazione alla predetta variante, ma anche l'assenza del presupposto di legge; tesi, questa, riportata nei successivi atti difensivi (comparsa conclusionale e memoria di replica in primo grado); considerato che il complesso censuratorio merita di essere accolto per le ragioni che seguono:senza che possa assumere rilievo l'evocazione della normativa regionale, che avrebbe potuto consentire al Comune di far luogo alla variante, quel che conta è che, a fronte del divieto, documentalmente dimostrato, opposto dal sindaco del Comune committente, alla perizia di variante, propedeutica al proposto intervento aggiuntivo, peraltro imposto dal veto del competente assessore regionale, non potendo essere la variante finanziata per ragioni burocratiche, il Cannuni non risulta che abbia provato, pur avendone l'onere, il contrario, cioè di avere ricevuto l'incarico di procedere alla redazione della perizia di variante; considerato che il primo, il quarto, il quinto, il sesto, il settimo, l'ottavo, il nono, il decimo e l'undicesimo motivo, con i quali, in sintesi, sotto l'egida degli artt. 115, 116, 112 cod. proc. civ., 23,

I. Regione Sicilia n. 21/1985 e successive modifiche, 1218, 1176, 1375 cod. civ., si adduce travisamento della prova, «omessa valutazione di un'eccezione», violazione di legge, omesso esame di un fatto controverso e decisivo, in relazione all'art. 59 della

I. Regione Sicilia n. 144/1949 e agli artt. 11 e 14 del disciplinare d'incarico, restano, trattandosi di profili in parte privi di autonomia e in parte scrutinabili solo dopo il riesame di merito in relazione ai due motivi accolti; considerato che, in relazione agli accolti motivi, la sentenza deve essere cassata con rinvio, onerando il Giudice del rinvio anche del regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità; P.Q.

M. accoglie il secondo e il terzo motivo, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione agli accolti motivi e rinvia, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Messina, altra composizione.

Così deciso nella camera) di consiglio del 14 maggio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 27574-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] PRO-TEMPORE, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]'; - controricorrente - avverso la sentenza n. 618/2015 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 29/10/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che la vicenda qui al vaglio può sintetizzarsi nei termini seguenti: - [OSCURATO:PERSONA], vantando crediti professionali di geometra, ottenne il rilascio di un decreto ingiuntivo nei confronti del Comune di Valdina; - il Tribunale, accolta l'opposizione dell'ente locale, condannò il Cannuni a rimborsare all'opponente la somma di C 5.594,00 e dichiarò inammissibile la domanda ex art. 2041 cod. civ. dell'opposto; - la Corte d'appello di Messina, con la sentenza di cui in epigrafe, accolta l'impugnazione di [OSCURATO:PERSONA], rigettata l'opposizione al decreto ingiuntivo e la domanda riconvenzionale del Comune, condannò quest'ultimo alla restituzione della somma di C 13.478,70, che l'appellante aveva corrisposto in esecuzione della riformata sentenza di primo grado; ritenuto opportuno riprendere, sia pure in sintesi, e per quel che qui rileva, la vicenda, in relazione al divergente opinamento dei due Giudici del merito: - il contrasto fra le parti in causa afferisce agli onorari pretesi dal professionista, incaricato della progettazione, direzione e contabilità dei lavori di ristrutturazione di una scuola materna, relativamente a una perizia di variante rispetto al progetto originario; - il Tribunale, aveva accolto l'opposizione e condannato alla restituzione, reputando che la variante in parola non avrebbe potuto essere predisposta, avendo il Comune manifestato la propria contrarietà; - la Corte d'appello, per contro, escluso che il diniego potesse assumere valore probatorio, poiché le varianti risultavano regolate dall'art. 23 della I. Regione Sicilia n. 21/1985 e non si era registrata «contestazione da parte dell'opponente nella fase introduttiva del giudizio in merito alla circostanza che non ricorressero le condizioni per l'applicazione del citato art. 23, limitando la difesa al rilievo della documentazione di diniego dell'autorizzazione [invece] irrilevante», di talché «non vi [erano] elementi per non ritenere legittima la redazione della perizia di variante»; ritenuto che avverso la statuizione d'appello il Comune di Valdina propone ricorso sulla base di undici motivi e che l'intimato resiste con controricorso; ritenuto che il complesso censuratorio, che per scelta del ricorrente risulta frammentato in una pluralità di motivi, è caratterizzato dal nucleo centrale che si incentra nel secondo e nel terzo motivo, con i quali il Comune rispettivamente, denunzia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ., in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., e dell'art. 115, co. 1, cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, n. 4, cod. proc. civ.; con esso il ricorrente lamenta, in sintesi, quanto segue: - non corrispondeva al vero che il Comune non avesse sollevato contestazione sul merito della pretesa, essendosi limitato a produrre solo la nota sindacale di diniego della variante, dovendosi osservare, per contro, che il Cannuni, rivestendo il ruolo di opposto, attore in senso sostanziale, solo nella comparsa di risposta di primo grado aveva affermato di aver redatto la perizia in parola; inoltre l'opponente, producendo il diniego alla variante manifestato formalmente dal competente Assessorato regionale, per mancanza dei presupposti di legge, con la memoria difensiva depositata il 24/9/2001, sempre in primo grado, aveva eccepito, non solo la mancanza di autorizzazione alla predetta variante, ma anche l'assenza del presupposto di legge; tesi, questa, riportata nei successivi atti difensivi (comparsa conclusionale e memoria di replica in primo grado); considerato che il complesso censuratorio merita di essere accolto per le ragioni che seguono:senza che possa assumere rilievo l'evocazione della normativa regionale, che avrebbe potuto consentire al Comune di far luogo alla variante, quel che conta è che, a fronte del divieto, documentalmente dimostrato, opposto dal sindaco del Comune committente, alla perizia di variante, propedeutica al proposto intervento aggiuntivo, peraltro imposto dal veto del competente assessore regionale, non potendo essere la variante finanziata per ragioni burocratiche, il Cannuni non risulta che abbia provato, pur avendone l'onere, il contrario, cioè di avere ricevuto l'incarico di procedere alla redazione della perizia di variante; considerato che il primo, il quarto, il quinto, il sesto, il settimo, l'ottavo, il nono, il decimo e l'undicesimo motivo, con i quali, in sintesi, sotto l'egida degli artt. 115, 116, 112 cod. proc. civ., 23, I. Regione Sicilia n. 21/1985 e successive modifiche, 1218, 1176, 1375 cod. civ., si adduce travisamento della prova, «omessa valutazione di un'eccezione», violazione di legge, omesso esame di un fatto controverso e decisivo, in relazione all'art. 59 della I. Regione Sicilia n. 144/1949 e agli artt. 11 e 14 del disciplinare d'incarico, restano, trattandosi di profili in parte privi di autonomia e in parte scrutinabili solo dopo il riesame di merito in relazione ai due motivi accolti; considerato che, in relazione agli accolti motivi, la sentenza deve essere cassata con rinvio, onerando il Giudice del rinvio anche del regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità; P.Q. M. accoglie il secondo e il terzo motivo, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione agli accolti motivi e rinvia, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Messina, altra composizione. Così deciso nella camera) di consiglio del 14 maggio
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