CassazionesentenzaSezione LDecisione del 23 maggio 2023
Cassazione n. 25637/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sul ricorso 16373-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 251, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N.18, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 18 presso lo studio dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] individuale R.G.N.16373/2020 Cron. Rep. Ud.23/05/2023 PU -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] S.A. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N.18, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 3625/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 24/10/2019 R.G.N. 2679/2016; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado che aveva rigettato le domande avanzate da [OSCURATO:PERSONA] ( dirigente responsabile delle risorse umane) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.a. (IPA) e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (IPAS) in liquidazione (poi cancellata dal registro delle imprese, cui era succeduta IPA s.a.), tese ad accertare l’illegittimità del licenziamento per giusta causa intimato da IPA s.a. il 12 dicembre 2013 avverso il quale il Maniscalco aveva proposto due distinte impugnative. 1.1. La Corte di appello - esclus a l’esistenza di un rapporto di lavoro alle dipendenze di IPAS s.a. e assorbitedelle domande avanzate nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] liquidatore di quella società - ha accertato che gli addebiti erano stati tempestivamente contestati al lavoratore. Ha poi ritenuto che i fatti che ne erano oggetto-consistiti nell’ attribuzione a sé stesso e ad altri dirigenti dell’elemento retributivo “contributo autovettura”,nell’ inserimento tra i beneficiari dell’assicurazione della sorella e nell’addebito alla medesima assicurazione di spese nell’interesse della figlia della sorella– erano ris ultati provati . H a ritenuto a ssorbite le domande che avevano ad oggetto il licenziamento orale, asseritamente intimato da IPAS, osservando che si trattava di deduzione contrastante con il contenuto del ricorso rivolto contro [OSCURATO:PERSONA]e comunque infondata in relazione al disposto dell’art. 31 d.lgs. n. 276 del 2003 tenuto contodei rapporti tra IPAS e IPA, rispettivamente controllata e capogruppo, avendoescluso il rapporto di lavoro del Maniscalco con IPAS. Ha poi accertato che la richiesta di corresponsione del bonus 2013 era infondata stante la mancanza di prova del raggiungimento degli obiettivi. Infine, ha ritenuto che non fosse stata provata la natura ritorsiva del licenziamento. 2. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] che ha articolato sette motivi ai quali hanno resistito con tempestivo c ontroricorso IPA s.a. Rappresentanza generale per l’Italia, IPA s.a. e [OSCURATO:PERSONA]. Il Procuratore Generale ha presentato conclus i o ni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 3. Con il primo motivodi ricorso è denunciata la violazione degli artt. 2119 e 2106 c.c., nonché degli usi aziendali, deducendosi l’errata valutazione del materiale probatorio e l’ omessa considerazione della prassi , dimostrata documentalmente , in base alla quale con una politica permissiva la società concedeva benefitsai dirigenti senza alcun limite. Inoltre, si evidenzia che non vi era prova di un comportamentofraudolento o doloso del lavoratore e di un intento di rappresaglia in relazione a lla mancata sottoscrizione di un accordo transattivo. 4. Il motivo è inammissibile. 4.1. Come è noto l'attività di integrazione compiuta dal giudice di merito della nozione di giusta causa di licenziamento, dettata dall'art.2119 c.c. , norma cd. elastica, non può essere censurata in sede di legittimità se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza del giudizio di sussunzione del fatto concreto, accertatodal giudice di merito, nella norma generale sulla base diuna specifica denuncia di non coerenza del giudizio formulato rispetto astandard che siano conformi ai valori dell'ordinamento rinvenibili nella realtà sociale(cfr. Cass.20/05/2019 n. 13534) . 4.2. Nella specie la Corte di merito ha operato una condivisibile ricostruzione dei fatti ed ha ragionevolmente ritenuto che le condotte accertate, e provate, anche per le modalità con le quali erano stati conseguiti i vantaggi indebiti, ed erano gravi tenuto conto anche del ruolo di vertice con piena autonomia rivestito dal lavoratore. La censura, quindi, pur denunciando una violazione di legge, si risolve nella prospettazione di una diversa ricostruzione dei fatti acquisiti al processo che non è consentita al giudice di legittimità. 5. Il secondo motivo di ricorso, con il quale è denunciata la violazione degli artt. 2697 c.c. e 111 Cost., è inammissibile poiché la censura, formulata in termini di violazione dell’onere della prova e nella sostanza si incentra su una diversa valutazione dei fatti acquisiti al processoe delle prove raccolte. Si deduce l’omesso esame di elementi probatori decisivi in ordine all’esistenza del dedotto uso aziendale e dell’esistenza di un rapporto di lavoro, nello stesso periodo, alle dipendenze di IPAS che nulla ha a che vedere con il tema dell’errata distribuzione degli oneri probatori investendo piuttosto la motivazione della sentenza sotto il profilo di una illogica ricostruzione dei fatti e della mancata valutazione, nel senso auspicato dal ricorrente, di alcune delle emergenze istruttorie senza che tuttavia sia stato denunciato un vizio di motivazione nei limiti in cui esso è ancora proponibile (cfr. per i limiti di applicazione del novellato art. 360 primo comma n. 5 c.p.c. per tutte Cass. s.u. 07/04/2014 n. 8053 e 8054). 6. Analogheconsiderazioni valgono poi per ritenere inammissibili anche il terzo ed il quarto motivo di ricorso.6.1. Col primo dei due motivi è denunciata laviolazione dell’art.2094 c.c. in relazione alla ritenuta inesistenza di un rapporto di subordinazione con IPAS. Il ricorrente deduce che l’esistenza di una procura non sarebbe significativ a dell’inesistenza di un rapporto subordinato con IPAS e che la subordinazione avrebbe dovuto essere verificata tenendo conto degli atti e dei documenti prodotti a sua firma nello svolgimento di un rapporto di lavoro con detta società. In sostanza la Corte avrebbe dovuto verificare se l’attività che era stata svolta era soggetta alla direzione dell’amministratore delegato di IPASoppure no. 6.2. Il quarto motivoinvece ha ad oggetto la falsa applicazione dell’art. 31 d.lgs. n. 276 del 2003e si sostiene che non vi sarebbe alcun nesso tra gli adempimenti che potevano essere svolti in virtù dell’art. 31 come attività amministrative e quelle invece svolte sulla base di direttive impartite da Coulot e riferite ad IPAS e non ad IPA. 6.3. Si tratta ancora una volta di censure che pretendono da questa Corte un diverso esame delle circostanze di fatto prese in esame dal giudice di appello che hamotivatamente escluso, sulla base della documentaz i one acquisit a e degli elementi di fatti ritenuti idonei a sostenere il convincimento raggiunto, chenon erano presenti indici rivelatori della subordinazione con la società appartenente al medesimo gruppo ed ha valutato, in tale prospettiva,sia l’esistenza della procura conferita al ricorrente - sulla base della quale era stata svolta una specifica attività in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. - sia l’applicabilità dell ’art. 31 citato che regolamenta l’attività dei gruppi di impresa consentendo di delegare lo svolgimento degli adempimenti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, alla società capogruppo per tutte le società controllate e collegate. Va qui ribadito che il collegamento economico-funzionale tra imprese di un medesimo gruppo non comporta il venir meno dell'autonomia delle singole società dotate di personalità giuridica distinta e non determina "ex se" l'estensione degli obblighi inerenti al rapporto di lavoro con una di esse alle altre dello stesso gruppo. La codatorialità nell'impresa di gruppo presuppone invece l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione economica complessiva a cui appartiene il datore di lavoro formale nonché la condivisione della prestazione del medesimo, al fine di soddisfare l'interesse di gruppo, da parte delle diverse società(cfr. Cass. 09/01/2019 n. 267). Il ricorrente, peraltro,neppure specifica in che maniera l’attivitàsvolta in virtù della procura e della disposizione cita ta potesse essere tale da giustificare invece l’esistenza di una vera e propria subordinazione,di cui lo stesso ricorrente dubita tanto che fa riferimento anche all’esistenza di un rapporto di lavoro autonomo. 7. Ugualmente inammissibile il quinto motivo di ricorso con il qualeè denunciata la violazione o falsa applicazione dell’art. 7 della legge n. 300 del 1970, in relazione ai principi di buona fede e correttezza, e dell’art. 2697 c.c.esi insiste per l’erroneità della decisione nella parte in cui è stata esclusa la tardività della contestazione. Si deduce che il contributo per l’auto risultava già inserito nella busta paga del mese di settembre del 2013 e non in quella del mese di ottobre. Inoltre,si precisa chel’inserimento della sorella e della figlia della sorella nell’assicurazione risalivano rispettivamente al 1.10.2012 ed a l 6.2.2013 , vale a dire10 mesi prima del licenziamento. Si tratta all’evidenza di una rivalutazione dei fatti plausibilmente ricostruiti dal giudice di appello senza che sia possibile ravvisare alcuna violazione dei doveri di correttezza e buona fede né un’irragionevolezza della scelta operata dalla Corte di merito trattandosi comunque, come accertato, di un arco temporale contenuto. Neppure è ravvisabile una violazione dell’onere della prova atteso che il giudice di appello ne ha desunto la sussistenza sulla base delle particolari caratteristiche dei singoli fatti addebitati e tenendo conto del tempo oggettivamente trascorso, con valutazione che, ove come nella specie risulti ragionevolmente argomentata, appartiene al giudice del merito (cfr. Cass. 12/01/2016n. 281). 8. Il sesto motivo di ricorso con il quale si denuncia la nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., per essere incerti i soggetti cui essa si riferisce - IPA s.a. - Rappresentanza generale per l’Italia e IPA societé anonyme – non può essere accolto pur con le seguenti precisazioni. 8.1.Va premesso che dagli atti risulta che con il primo ricorso il lavoratore aveva chiesto che si accertasse l’illegittimità del licenziamento intimatogli da [OSCURATO:PERSONA] con lettera del 12/15 dicembre2013 ed aveva chiesto il pagamento di somme a vario titolo spettanti. Con un successivo ricorso poi lo stesso ricorrente aveva convenuto in giudizio [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione per sentir accertare l’esistenza di un ulteriore e concorrente rapporto di lavoro e la nullità di un licenziamento orale intimato il 3 gennaio 2014. Dopola proposizione del primo giudizio [OSCURATO:SOCIETA]. è stata cancellata dal registro delle imprese e dichiarata estinta ed in suo luogo si è costituita la [OSCURATO:PERSONA] AssistanceSA (società di diritto belga) che le era succeduta per effetto di una fusione. Correttamente, perciò, la società incorporante è formalmente intervenuta nel giudizio (arg. ex Cass. s.u. 30/07/2021 n. 21970) nell’ambito del quale, poi, è stata rigettata la domanda del lavoratore perché in fatto esclusa l’esistenza di un rapporto di lavoro. 9. L’ultimo motivo di ricorso, che ha ad oggetto la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., èinfondato avendo la Corte di appello fatto applicazione corretta applicazione del principio della soccombenza nei confronti delle società che sono risultate integralmente vittoriose. Quanto alla disposta compensazione delle spese questa è connessa alla reciproca soccombenza realizzatasi tra il lavoratore, appellante principale e la [OSCURATO:PERSONA] s.a. appellante incidentale il cui ricorso è stato del pari rigettato. 10. In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidateper ciascuna delle parti singolarmente costituite nella misura indicata in dispositivo. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002 va datoatto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte delricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore di ciascuna delle parti costituite che liquida in € 5000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il ver- samento da parte delricor