Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 29708/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

llo di Firenzevisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA] ’Olio perl’ inammissibil ità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

La Corte di Appello di Firenze, con sentenza del 27 giugno 2025, haconfermato la sentenza di condanna a mesi sei di reclusione ed euro 65.000,00di multa pronunciata dal Tribunale di Firenze il 18 luglio 2022 nei confronti diHongyan Guang in relazione al reato di cui agli all’art. 22, comma 12 d.lgs. 286del 1998 per avere occupato alle proprie dipendenze tredici lavoratori privi diregolare permesso di soggiorno.2.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputata che,a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.2.1.

Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 195 cod.proc. pen. quanto alla ritenuta utilizzabilità della testimonianza indiretta del testedi p.g. [OSCURATO:PERSONA], in servizio presso la guardia di Finanza, che hariferito quanto agli accertamenti e alle attività di indagine (rilevazione delleimpronte digitali, fotosegnalamenti e ricerca banca dati) effettuati dalla PoliziaScientifica e dall’Ufficio di Frontiera di Polizia dell’Aeroporto di Firenze in ordine alpossesso o meno del visto da parte dei cittadini stranieri.2.2.

Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancatoriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.3.

In data 20 aprile 2026 sono pervenute le conclusioni con le quali ilSost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA]Olio chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.2.

Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio dimotivazione in relazione all’art. 195 cod. proc. pen. quanto alla ritenutautilizzabilità della testimonianza indiretta del teste [OSCURATO:PERSONA].La doglianza è manifestamente infondata.Come correttamente evidenziato nella sentenza impugnata, latestimonianza resa dal teste, che quale componente della Guardia di Finanza hariferito in ordine agli accertamenti e alle attività di indagine (rilevazione delleimpronte digitali, fotosegnalamenti e ricerca banca dati) effettuati dalla PoliziaScientifica e dall’Ufficio di Frontiera di Polizia dell’Aeroporto di Firenze in ordine alpossesso o meno del visto da parte dei cittadini stranieri, non è qualificabilecome testimonianza indiretta e, pertanto, alla stessa non si applica la previsionedi cui all’art. 195 cod. proc. pen.Il testimone, infatti, si è limitato a illustrare quali erano gli accertamentimateriali effettuati da altri reparti di polizia, la scientifica e la polizia di frontiera,che si sono limitati a prendere le impronte e fare una ricerca materiale nellabanca dati, e ha così dato conto delle modalità con cui sono stati acquisiti deglielementi che non contengono alcun dato valutativo.In tale corretta prospettiva, pertanto, la conclusione cui sono addivenuti igiudici di merito risulta conforme alla pacifica giurisprudenza di legittimità citatadal Procuratore generale sul punto che deve essere, in conclusione, ribadita nelsenso che «non viola il divieto di testimonianza indiretta previsto dall'art. 195,comma quarto, cod. proc. pen. la deposizione di ufficiale o agente di poliziagiudiziaria che riferisca non in merito a dichiarazioni di terzi, ma sulle attività diindagine svolte da altri ufficiali o agenti nello stesso contesto investigativo» (Sez.3, n. 6116 del 14/01/2016, Tartarelli, Rv. 266284 – 01).A queste considerazioni, di per sè assorbenti, inoltre, si aggiunga che laricorrente ha omesso di effettuare, nei confronti della dichiarazione del teste dicui si è denunciata l'inutilizzabilità, la c.d. prova di resistenza in base alla quale,allorquando con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di unelemento a carico, il motivo di ricorso deve illustrare l'incidenza dell'eventualeeliminazione del predetto elemento sulla pronuncia resa, essendo in ogni casonecessario valutare se le residue risultanze, nonostante l'espunzione di quellainutilizzabile, risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 2, n.11283 del 03/02/2023, Gallone, Rv. 284600 – 01; Sez. 2, n. 30271 del11/05/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270303; nello stesso senso, Sez. 5, n. 31823 del06/10/2020, Lucamarini, Rv. 279829).Nel ricorso, infatti, la difesa, pure considerato che la mancanza totale delpermesso di soggiorno è incontestata, non ha evidenziato in quale modol’eliminazione delle dichiarazioni rese dal teste in merito agli accertamenti svoltidisarticolerebbe il ragionamento seguito dal giudice di merito in ordine allaritenuta sussistenza della condotta oggetto di contestazione.3.

Nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio dimotivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche.La doglianza è manifestamente infondata.La sentenza impugnata, con riferimento alla misura della pena inflittaall'imputato, ha fatto buon governo della legge penale e ha dato conto delleragioni che hanno guidato, nel rispetto del principio di proporzionalità, l'eserciziodel potere discrezionale ex artt. 132 e 133 cod. pen. della Corte di merito, e ciòanche in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, tenutoconto, quanto a quest'ultimo aspetto, dell’assenza di elementi favorevoli.Le censure mosse a tale percorso argomentativo che risulta lineare, sonoprive di effettiva consistenza e sono, in parte, orientate anche a sollecitare, inquesta sede, una nuova e non consentita valutazione della congruità della pena(Sez.

Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 - 01).La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62 biscod. pen., d’altro canto, è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dalgiudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propriadecisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria,non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specificoapprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interessedell'imputato (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, RV. 259899 - 01; Sez. 6,n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, RV. 248244 - 01; Sez. 6, n. 42688 del24/09/ 2008, Caridi, RV 242419 - 01).Il giudice, nell’esercizio del suo potere discrezionale, deve quindi motivarenei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circal'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed allapersonalità del reo.

Pertanto, il diniego delle circostanze attenuanti generichepuò essere legittimamente fondato anche sull’apprezzamento di un solo dato chesia ritenuto prevalente rispetto ad altri, disattesi o superati da tale valutazione,ciò soprattutto quando la stessa richiesta della difesa sia comunque formulata,come nel caso di specie, in termini astratti e generici.4.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente alpagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati iprofili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dalricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, cheritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamentodelle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 06/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
llo di Firenzevisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] ’Olio perl’ inammissibil ità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di Appello di Firenze, con sentenza del 27 giugno 2025, haconfermato la sentenza di condanna a mesi sei di reclusione ed euro 65.000,00di multa pronunciata dal Tribunale di Firenze il 18 luglio 2022 nei confronti diHongyan Guang in relazione al reato di cui agli all’art. 22, comma 12 d.lgs. 286del 1998 per avere occupato alle proprie dipendenze tredici lavoratori privi diregolare permesso di soggiorno.2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputata che,a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 195 cod.proc. pen. quanto alla ritenuta utilizzabilità della testimonianza indiretta del testedi p.g. [OSCURATO:PERSONA], in servizio presso la guardia di Finanza, che hariferito quanto agli accertamenti e alle attività di indagine (rilevazione delleimpronte digitali, fotosegnalamenti e ricerca banca dati) effettuati dalla PoliziaScientifica e dall’Ufficio di Frontiera di Polizia dell’Aeroporto di Firenze in ordine alpossesso o meno del visto da parte dei cittadini stranieri.2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancatoriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.3. In data 20 aprile 2026 sono pervenute le conclusioni con le quali ilSost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA]Olio chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio dimotivazione in relazione all’art. 195 cod. proc. pen. quanto alla ritenutautilizzabilità della testimonianza indiretta del teste [OSCURATO:PERSONA].La doglianza è manifestamente infondata.Come correttamente evidenziato nella sentenza impugnata, latestimonianza resa dal teste, che quale componente della Guardia di Finanza hariferito in ordine agli accertamenti e alle attività di indagine (rilevazione delleimpronte digitali, fotosegnalamenti e ricerca banca dati) effettuati dalla PoliziaScientifica e dall’Ufficio di Frontiera di Polizia dell’Aeroporto di Firenze in ordine alpossesso o meno del visto da parte dei cittadini stranieri, non è qualificabilecome testimonianza indiretta e, pertanto, alla stessa non si applica la previsionedi cui all’art. 195 cod. proc. pen.Il testimone, infatti, si è limitato a illustrare quali erano gli accertamentimateriali effettuati da altri reparti di polizia, la scientifica e la polizia di frontiera,che si sono limitati a prendere le impronte e fare una ricerca materiale nellabanca dati, e ha così dato conto delle modalità con cui sono stati acquisiti deglielementi che non contengono alcun dato valutativo.In tale corretta prospettiva, pertanto, la conclusione cui sono addivenuti igiudici di merito risulta conforme alla pacifica giurisprudenza di legittimità citatadal Procuratore generale sul punto che deve essere, in conclusione, ribadita nelsenso che «non viola il divieto di testimonianza indiretta previsto dall'art. 195,comma quarto, cod. proc. pen. la deposizione di ufficiale o agente di poliziagiudiziaria che riferisca non in merito a dichiarazioni di terzi, ma sulle attività diindagine svolte da altri ufficiali o agenti nello stesso contesto investigativo» (Sez.3, n. 6116 del 14/01/2016, Tartarelli, Rv. 266284 – 01).A queste considerazioni, di per sè assorbenti, inoltre, si aggiunga che laricorrente ha omesso di effettuare, nei confronti della dichiarazione del teste dicui si è denunciata l'inutilizzabilità, la c.d. prova di resistenza in base alla quale,allorquando con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di unelemento a carico, il motivo di ricorso deve illustrare l'incidenza dell'eventualeeliminazione del predetto elemento sulla pronuncia resa, essendo in ogni casonecessario valutare se le residue risultanze, nonostante l'espunzione di quellainutilizzabile, risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 2, n.11283 del 03/02/2023, Gallone, Rv. 284600 – 01; Sez. 2, n. 30271 del11/05/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270303; nello stesso senso, Sez. 5, n. 31823 del06/10/2020, Lucamarini, Rv. 279829).Nel ricorso, infatti, la difesa, pure considerato che la mancanza totale delpermesso di soggiorno è incontestata, non ha evidenziato in quale modol’eliminazione delle dichiarazioni rese dal teste in merito agli accertamenti svoltidisarticolerebbe il ragionamento seguito dal giudice di merito in ordine allaritenuta sussistenza della condotta oggetto di contestazione.3. Nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio dimotivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche.La doglianza è manifestamente infondata.La sentenza impugnata, con riferimento alla misura della pena inflittaall'imputato, ha fatto buon governo della legge penale e ha dato conto delleragioni che hanno guidato, nel rispetto del principio di proporzionalità, l'eserciziodel potere discrezionale ex artt. 132 e 133 cod. pen. della Corte di merito, e ciòanche in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, tenutoconto, quanto a quest'ultimo aspetto, dell’assenza di elementi favorevoli.Le censure mosse a tale percorso argomentativo che risulta lineare, sonoprive di effettiva consistenza e sono, in parte, orientate anche a sollecitare, inquesta sede, una nuova e non consentita valutazione della congruità della pena(Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 - 01).La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62 biscod. pen., d’altro canto, è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dalgiudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propriadecisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria,non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specificoapprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interessedell'imputato (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, RV. 259899 - 01; Sez. 6,n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, RV. 248244 - 01; Sez. 6, n. 42688 del24/09/ 2008, Caridi, RV 242419 - 01).Il giudice, nell’esercizio del suo potere discrezionale, deve quindi motivarenei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circal'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed allapersonalità del reo. Pertanto, il diniego delle circostanze attenuanti generichepuò essere legittimamente fondato anche sull’apprezzamento di un solo dato chesia ritenuto prevalente rispetto ad altri, disattesi o superati da tale valutazione,ciò soprattutto quando la stessa richiesta della difesa sia comunque formulata,come nel caso di specie, in termini astratti e generici.4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente alpagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati iprofili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dalricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, cheritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamentodelle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 06/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 29708/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris