CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 giugno 2022
Cassazione n. 18169/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tto dispositivo contestato nella missiva del«13/5/2005», con la quale la [OSCURATO:SOCIETA] aveva chiesto al Ministero diaccreditare le somme sul conto corrente cointestato anche alla LupoRocco presso la MPS) e per mancata dimostrazione della sproporzionetra le diverse prestazioni, non essendo neppure configurabilel’applicazione dell’art.948 c.c., trattandosi di rapporto di naturaobbligatoria e contrattuale, ovvero dell’art.2033 c.c., in difetto didimostrazione da parte dell’attore della non debenza della somma oper inesistenza del rapporto contrattuale che aveva giustificato ilpagamento (il subappalto) o perché la [OSCURATO:SOCIETA] aveva eseguitodirettamente le opere appaltate e neppure era ipotizzabile un illecitorisarcitorio o un indebito arricchimento; il Tribunale aveva poi respintole domande risarcitorie azionate nei confronti delle due banche,rilevando l’insussistenza di comportamenti scorretti delle convenute,avendo le stesse agito secondo i termini dei rapporti negoziali con icorrentisti, la [OSCURATO:SOCIETA] e la [OSCURATO:PERSONA].Tanto premesso, ad avviso della Corte di merito, le censure delNumero registro generale 17549/2017Numero sezionale 1804/2022Numero di raccolta generale 18169/2022Data pubblicazione 06/06/2022le argomentazioni espresse dal Tribunale e, in particolare, in relazionealla questione della eventuale «illiceità» del contratto di subappalto,per superamento del 30% del valore dei lavori complessivamenteappaltati dal Ministero committente, e della ritenuta irrilevanza di taleilliceità, non vi erano idonei motivi di censura; in ogni caso, erasmentita la tesi dell’appellante circa la mancata esecuzione delle opereda parte della [OSCURATO:PERSONA], emergendo dalla documentazionedepositata in primo grado dalla [OSCURATO:PERSONA] che essa aveva eseguito,in seguito ad accordi negoziali con la [OSCURATO:SOCIETA], l’intero complesso delleopere oggetto dell’appalto principale, a proprie spese e con propriopersonale.Avverso la suddetta pronuncia, il [OSCURATO:PERSONA] srl proponericorso per cassazione, affidato a cinque motivi, nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] (che resiste con controricorso, notificatoil 28/7/2017), della [OSCURATO:PERSONA] spa (che resiste con controricorso,notificato il 18/9/2017) e di [OSCURATO:SOCIETA] (che resiste concontroricorso). La controricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente lamenta: a) con il primo motivo, laviolazione e falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt.112 e113 primo comma c.p.c., 18 l.55/1990, confluito nell’art.118 d.lgs.163/2006, 21, l.646/1982 e s.m.i., relativamente alla qualificazionedel rapporto controverso, della gratuità o onerosità della prestazioneeffettuata dalla [OSCURATO:SOCIETA] alla [OSCURATO:PERSONA], nonché la «violazione delprincipio iura novit curia ex art.133 c.p.c. in relazione allaqualificazione giuridica del negozio intercorso tra la società fallita conla società [OSCURATO:PERSONA] srl» ; b) con il secondo motivo, la violazione, exart.360 n. 3 c.p.c., dell’art. 18 l.55/1990, in relazione alla«obliterazione di elementi di diritto» dai quali si sarebbe dovutodedurre la nullità del contratto di subappalto; c) con il terzo motivo,Numero registro generale 17549/2017Numero sezionale 1804/2022Numero di raccolta generale 18169/2022Data pubblicazione 06/06/2022la violazione, ex art.360 n. 4 c.p.c., degli artt.115 c.p.c., 1421 c.c., 64e 67 L.F., per motivazione apparente su motivo di appello con il qualesi era denunciato lo scostamento del contratto di appalto oltre i limitidi legge, rilevabile d’ufficio, nonché sulla questione circa l’applicabilitàdell’art.18 l.55/1990 e 21 l.646/1982 e l’ inefficacia del contratto disubappalto non autorizzato; d) con il quarto motivo, la nullità dellasentenza, ex art.360 n. 4 c.p.c., per motivazione omessa in violazionedegli artt.132, «comma primo» (rectius, «comma secondo») n. 4,c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., in relazione alla motivazione circa ilcollegamento negoziale tra i contratti di appalto, di subappalto e diconto corrente ed alla ritenuta esistenza e non nullità del contratto disubappalto; e) con il quinto motivo, la violazione, ex art.360 n. 3c.p.c., degli artt 1175, 1375 c.c., dell’art.53, comma 1, lett. ) e d)T.U.B. , del Titolo 4 , cap. 11, delle Istruzioni di Vigilanza per le Banchee del Titolo 1, cap.1, parte quarta , delle nuove disposizioni divigilanza, dell’art.119 , comma 49, T.U.B. , dell’art.7 del Codice dellaPrivacy, nonché degli artt.1366, 1375, 1374 c.c. e 2043 c.c., in temadi diritto del cliente, ex art.119 T.U.B., e di obbligo della banca diconsegna della documentazione relativa all’esecuzione del contratto,avendo la Corte di merito respinto la domanda risarcitoria azionata neiconfronti delle banche per il ritardo con cui esse avevano riscontratola richiesta del cliente nonché di accertamento della responsabilitàdelle stesse per informazioni inesatte per avere accettato di fareeseguire operazioni in conto corrente che trovavano la loro fonte inun contratto di subappalto non autorizzato e quindi nullo per legge.2. Assume il Fallimento ricorrente, nei diversi motivi, che la LupoRocco abbia percepito senza alcun titolo o causa la somma di €719.995,97, che doveva invece essere erogata integralmente allasocietà fallita, quale corrispettivo del contratto di appalto tra la stessaed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ovvero, quantoNumero registro generale 17549/2017Numero sezionale 1804/2022Numero di raccolta generale 18169/2022Data pubblicazione 06/06/2022meno, nel minore importo di € 545.002,50, considerato che ilcontratto subappalto con la [OSCURATO:PERSONA] srl, concluso «in data[OSCURATO:DATA_NASCITA]» (ma secondo la [OSCURATO:PERSONA] «in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]»),autorizzato, nel febbraio 2006, dal Ministero, in conformità dellanormativa vigente (l’art.18 l.55/1990, poi confluito nell’art.118 d.lgs.163/2006, e l’art. 21 l.646/1982 e s.m.i.), concerneva solol’ultimazione del 30% delle opere, per un importo di € 174.993, 47 afavore della subappaltatrice; il Fallimento deduce che il mandato dipagamento dell’importo di € 719.995,97 veniva trasmesso dalMinistero competente il 12/4/2006, ma il pagamento veniva effettuatosul conto corrente, a suo tempo indicato dalla [OSCURATO:SOCIETA], intestato aquest’ultima e alla [OSCURATO:PERSONA] presso la banca M.P.S., che però erastato estinto, con successivo «anomalo» trasferimento dei fondi, «indata 23-25/5/2006», su ordine della [OSCURATO:SOCIETA], su altro conto corrente(acceso in pari data) sempre cointestato, con facoltà di operaredisgiuntamente dei contitolari, alle due società presso l’allora Banca diRoma, filiale di Gaeta, e quindi, su ordine della [OSCURATO:PERSONA], in data[OSCURATO:DATA_NASCITA], su altro conto intestato alla sola [OSCURATO:PERSONA] presso lastessa banca (ora [OSCURATO:SOCIETA]).La Corte d’appello avrebbe quindi dovuto, in conformità alla normativain materia di subappalto nei contratti con la P.A., anche dando alladomanda, senza introdurre nuovi elementi di fatto, «una qualificazionegiuridica diversa da quella prospettata dalle parti», dichiarare, anched’ufficio, la nullità sia del contratto di subappalto «nella parte nonautorizzata» dal Ministero, ex art.1418 c.c., stante il divieto disubappalto senza autorizzazione dell’amministrazione appaltante e inmisura superiore al 30% del valore dell’importo complessivo ed ildivieto di cessione del contratto di appalto, sia di tutti gli atti posti inessere tra la [OSCURATO:SOCIETA] e la [OSCURATO:PERSONA], perché collegati; al più, l’unicasomma che trovava fonte legittima nel contratto di subappaltoNumero registro generale 17549/2017Numero sezionale 1804/2022Numero di raccolta generale 18169/2022Data pubblicazione 06/06/2022autorizzato e rappresentava un pagamento era quella di € 174.993,47,in virtù della legge e del contratto, essendo esclusa ogni altra ulterioredazione di denaro.Di conseguenza, ai fini delle due azioni promosse ex artt. 64 e 67,comma 1, n. 1, l.f., a fronte della declaratoria di fallimento dellaValoppi in data 30/11/2006, la gratuità dell’atto di disposizionesarebbe conseguenza della nullità del contratto di subappalto per laparte non autorizzata, l’atto di effettivo depauperamento delpatrimonio della fallita, con attribuzione della somma alla [OSCURATO:PERSONA],doveva, in realtà, identificarsi nella disposizione data da quest’ultima«il 26/5/2006» per il trasferimento della stessa su conto corrente adessa soltanto intestato, in quanto prima la somma era rimasta nelladisponibilità anche della [OSCURATO:SOCIETA], cointestataria dei conti correnti, e viera effettiva sproporzione tra il corrispettivo dovuto per il subappaltoe l’importo attribuito alla [OSCURATO:PERSONA].In ultimo, ai fini della responsabilità delle due banca, invocata exart.2043 c.c. e 1703 c,c., il Fallimento lamenta che non si siaconsiderato il comportamento di queste ultime connotato da «culpa inomittendo» e da violazione delle regole di comune prudenza, inrelazione a versamenti così ingenti ed al loro trasferimento su conticorrenti «nuovi o mai utilizzati».[OSCURATO:PERSONA] ritrascrive le rubriche dei motivi di appello,riassumendone il contenuto (pagg.10-17), motivi nei quali sicontestava la nullità della sentenza di primo grado, per erroneità econtradditorietà, nonché travisamento dei fatti e violazione di leggenella parte in cui erano state respinte le varie domande attore.3. Emerge, dalla sentenza impugnata, che la [OSCURATO:SOCIETA] richiese alla LupoRocco, a seguito di contratto del 2005, di eseguire non solo le opereoggetto del contratto di subappalto inter partes ma anche le opereNumero registro generale 17549/2017Numero sezionale 1804/2022Numero di raccolta generale 18169/2022Data pubblicazione 06/06/2022ulteriori oggetto del contratto di appalto con il Ministero (quanto alprimo segmento dei lavori) e che il corrispettivo di € 719.995,97erogato dal Ministero corrispondeva ad opere eseguite esclusivamentedalla [OSCURATO:PERSONA] .Secondo la controricorrente [OSCURATO:PERSONA], peraltro, l’importocomplessivo dei lavori oggetto dell’appalto principale tra la [OSCURATO:SOCIETA] edil Ministero superava (per quanto emergente dalla consulenza tecnicaapprontata dal Fallimento, pag. 4 del controricorso) il corrispettivo di11 milioni di euro, mentre, secondo il Fallimento ricorrente (pag. 4 delricorso), la [OSCURATO:SOCIETA] si era aggiudicata l’appalto a «licitazionesemplificata», «il 13/1/2001 per l’importo complessivo di €648.123,96, oltre € 14.014,64 per oneri», i cui lavori avevano inizio«in data 14/2/2005», con scadenza prevista per il «14/8/2005»; il«febbraio 2006», al Ministero la concessione di un subappalto perl’ultimazione del restante 30% delle opere, contratto che tuttavia erastato già stipulato un anno prima «in data 16/2/2005» (pag. 11 delricorso), la cui autorizzazione che veniva concessa dal Ministerocompetente solo fino alla concorrenza di € 174.993,47.4. Tanto premesso, le prime quattro censure sono inammissibili, perdifetto di autosufficienza.4.1. La disciplina relativa al subappalto nel settore dei lavori pubbliciintrodotta dall'art. 339 della legge 20 marzo 1865, n. 2248 all. F, sullafalsariga di quella prevista dal codice civile, stabiliva che il subappaltoera consentito soltanto in presenza di espressa approvazione da partedel committente che aveva natura di autorizzazione. La violazione deldivieto determinava la facoltà per l'Amministrazione di procedere allarisoluzione del contratto.Numero registro generale 17549/2017Numero sezionale 1804/2022Numero di raccolta generale 18169/2022Data pubblicazione 06/06/2022Con il successivo art. 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, si èpoi avuta una ulteriore limitazione al subappalto che, ribadendo ildivieto di quello non autorizzato, ha previsto una sanzione penale perla sua violazione e la necessità che anche per il subappaltatoreoccorresse verificare la sussistenza dei requisiti di idoneità tecnica edi quelli richiesti dalla legislazione del controllo antimafia di cui allalegge 31 maggio 1965, n. 575. L'art. 21 L. cit., contenente lanormativa penale antimafia in materia di appalti pubblici, vietavaall'appaltatore di opere appaltate dalla p.a. di concedere in subappaltoo a cottimo, in tutto o in parte, le opere stesse senza l'autorizzazionedell'amministrazione committente. La normativa anti-mafia, comesviluppatasi nel corso degli anni ad opera di numerosi interventi dellegislatore, era intesa a prevenire il pericolo di infiltrazioni mafiose intutte le vicende di carattere patrimoniale che abbiano comecontroparte la P.A., attraverso i limiti relativi al subappalto di operepubbliche, da sempre costituente mezzo di aggiramento del divieto diaggiudicazione di appalti pubblici a favore di soggetti colpiti daprocedimenti o provvedimenti di prevenzione.Secondo quanto chiarito da questa Corte (Cass. 11131/2003; Cass.3950/2008; Cass.22841 /2016), il contratto di subappalto è nullo perviolazione della norma imperativa del divieto della stipulazione di essoin assenza di autorizzazione della PA appaltante, ai sensi dell'art. 21della legge 646 del 1982 (modificata dalle leggi n. 726 del 1982 e n.936 del 1982), contenente la normativa penale antimafia in materiadi appalti pubblici, vigente ratione temporis, secondo cui era vietatoall'appaltatore di opere appaltate dalla p.a. di concedere in subappaltoo a cottimo, in tutto o in parte, le opere stesse senza l'autorizzazionedell'amministrazione committente, per cui il subappalto stipulato inviolazione di tale norma imperativa è nullo ai sensi dell'art. 1418 cod.civ., perché in contrasto con una norma imperativa, tanto da costituireNumero registro generale 17549/2017Numero sezionale 1804/2022Numero di raccolta generale 18169/2022Data pubblicazione 06/06/2022nel contempo grave inadempimento dell'appaltatore, che legittima lastazione appaltante a chiedere la risoluzione del contratto.L'art. 18, comma 3, n. 1 della successiva legge 19 marzo 1990, n. 55,entrata in vigore il 7/4/1990 e contenente «Nuove disposizioni per laprevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme dimanifestazione di pericolosità sociale» — articolo modificato in modorilevante dall'art. 34 della legge n. 109/1994, in vigore dal 6/3/1994— stabiliva che «Il soggetto appaltante è tenuto ad indicare nelprogetto e nel bando di gara la categoria o le categorie prevalenti conil relativo importo, nonché le ulteriori categorie, relative a tutte le altrelavorazioni previste in progetto, anch'esse con il relativo importo.Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sonosubappaltabili»; la norma prevedeva, altresì, che «l'affidamento insubappalto o in cottimo è sottoposto, tra le altre, alla condizione: 1)che i concorrenti abbiano indicato all'atto dell'offerta i lavori o le partidi opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo e abbianoindicato da uno a sei subappaltatori candidati ad eseguire detti lavori;nel caso di indicazione di un solo soggetto, all'atto dell'offerta deveessere depositata la certificazione attestante il possesso da parte delmedesimo dei requisiti di cui al numero 4) del presente comma»; talidisposizioni si applicano solo ai subappalti o ai cottimi relativi ai lavoripubblici aggiudicati o affidati dopo la data di entrata in vigore dellalegge.La legge Merloni del 1994 ha inoltre modificato il limite del subappalto.Dopo che la l. n. 55/1990 aveva introdotto un limite del 40%, la leggeMerloni ha fissato la regola generale secondo cui tutte le lavorazioni,a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili incottimo, prevedendo un temperamento per quel che afferisce allacategoria o alle categorie prevalenti, la cui quota subappaltabile nonpuò, in ogni caso, superare il 30%.Numero registro generale 17549/2017Numero sezionale 1804/2022Numero di raccolta generale 18169/2022Data pubblicazione 06/06/2022Ora, nonostante la nuova disciplina non contemplasse la necessità diautorizzazione al subappalto, la tesi della permanenza della necessitàdi atto autorizzativo si poggiava sul rilievo principale della mancataabrogazione dell’art. 21 della l. n. 646/1982, che prevede l'ipotesi direato di subappalto non autorizzato.La suddetta disposizione vigeva al tempo della stipula del contratto diappalto tra la [OSCURATO:SOCIETA] ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasportinel gennaio 2001 (vedasi ricorso, pag. 4).4.2. Ora, seppure, in generale, secondo la normativa vigente rationetemporis, in mancanza di preventiva autorizzazione, il contratto disubappalto di opera pubblica, o di parte di essa, era in contrasto conla disposizione imperativa dell'art. 21 della legge n.646 del 1982, ilche determinava la nullità del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1418cod. civ., disposizione che, appunto, sancisce la nullità (c.d. virtuale)dei contratti contrari a norme imperative quando dalla legge non siadiversamente disposto (Cass. 11450/1997; Cass. 11131/2003; Cass.3950/2008), nella specie, il contratto di subappalto era statoautorizzato dall’amministrazione competente, fatto questo affermatodallo stesso ricorrente, sia pure solo fino alla concorrenza del minoreimporto di € 174.993,47.Il punto in discussione è quindi se, per la sola parte effettivamenteeccedente tale importo, il contratto di subappalto fosse comunqueeffettivamente nullo e come tale nullità si riflettesse sulle diversedomande azionate in giudizio.4.3 Anzitutto, la controricorrente [OSCURATO:PERSONA] deduce che neppuresarebbe integrato il presupposto richiesto, ai fini della violazione dilegge contestata, in quanto l’importo complessivo dei lavorioriginariamente appaltati raggiungeva gli 11 milioni di euro circa,Numero registro generale 17549/2017Numero sezionale 1804/2022Numero di raccolta generale 18169/2022Data pubblicazione 06/06/2022cosicché i contestati € 729.000,00 sarebbero al di sotto della sogliarilevante del 30% .4.4. Inoltre, la ricorrente fonda il ricorso sul fatto che la violazione deldivieto di subappalto non autorizzato, di cui all’art.21 l.646/1982,sarebbe comunque integrata per effetto del superamento dellapercentuale di lavori autorizzata dalla P.A.Ma in sede penale questa Corte (Cass. 12821/2013) ha già chiaritoche l'interpretazione letterale di tale disposizione induce a ritenere cheil reato sia configurabile soltanto laddove manchi del tuttol'autorizzazione al subappalto delle opere riguardanti la pubblicaamministrazione, dovendo la formula «in tutto o in parte» essereriferita alla eventuale ripartizione in lotti delle opere medesime,cosicchè « solo con una esegesi estensiva ed in malam partem sarebbepossibile affermare che la norma sia applicabile anche in unasituazione… nella quale l'autorizzazione sia stata regolarmenterilasciata dall'autorità amministrativa competente, ma il subappaltoabbia poi concretamente riguardato la realizzazione delle opere inmisura superiore alla percentuale stabilita nell'atto autorizzativo»; ciòanche dalla lettura logico-sistematica della norma incriminatrice, datoche con la stessa il legislatore «ha inteso tutelare non l'interesse dellapubblica amministrazione alla mera regolarità nell'esecuzionedell'appalto, bensì l'interesse ad evitare che, attraverso il meccanismodel subappalto o del cottimo non autorizzato, le attività esecutivevengano materialmente curate da imprese che, per i collegamentidiretti o indiretti con organizzazioni criminali, non avrebbero potutobeneficiare dell'aggiudicazione dell'appalto medesimo: scongiurando,così - come anche la Corte costituzionale ha avuto modo disottolineare nella sentenza n. 281 del 1987 - il noto fenomeno delle"infiltrazioni" di quelle organizzazioni nel tessuto imprenditoriale e nel"lucroso" mondo degli appalti pubblici. Tanto si evince agevolmenteNumero registro generale 17549/2017Numero sezionale 1804/2022Numero di raccolta generale 18169/2022Data pubblicazione 06/06/2022dalla collocazione della disposizione de qua, originariamente previstanella ben nota legge n. 646 del 1982 in materia di misure diprevenzione antimafia di carattere patrimoniale; e dal contenuto dellesuccessive leggi di modifica, riguardanti rispettivamente le "misureurgenti per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa"(così nella citata legge n. 726 del 1982) e le "nuove disposizioni per laprevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme dimanifestazione di pericolosità sociale" (così nella successiva legge n.55 del 1990)».Non essendo integrato il reato previsto dall'art. 21 della legge 13settembre 1982, n. 646, per effetto della condotta di chi, avendo inappalto opere riguardanti la P.A., concede le stesse in subappalto inmisura superiore alla percentuale stabilita nell'atto autorizzativo,comunque intervenuto da parte dell’amministrazione, la dedottanullità per violazione di norme imperative viene a mancare.4.5. In relazione poi alla revocatoria di diritto ex art.64 l.f. , il Tribunaleaveva ritenuto inapplicabile il disposto normativo perché dalla stessaprospettazione attorea non era neppure riscontrabile un atto a titologratuito ma un pagamento, essendo quindi irrilevante l’eventualeilliceità del subappalto, e la Corte d’appello afferma che non erano statiproposti idonei motivi di censura di tali statuizioni e che comunque, aifini della gratuità dell’accredito della somma in contestazione alla LupoRocco, «la mancata esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto di cuiquella somma costituiva corrispettivo» comportava l’insussistenza deldiritto della società [OSCURATO:SOCIETA] poi fallita di percepirla.Ora, sono inefficaci rispetto ai creditori del fallito, ove compiuti nei dueanni anteriori alla dichiarazione di fallimento, gli «atti a titologratuito», quali ad es., donazioni, garanzie concesse a titolo gratuito,un pagamento di un debito altrui senza che il fallito ne abbia trattoNumero registro generale 17549/2017Numero sezionale 1804/2022Numero di raccolta generale 18169/2022Data pubblicazione 06/06/2022alcun vantaggio, neppure indiretto (Cass. SU: 6538/2010; Cass.4454/216; Cass. 26856/2019).In particolare, questa Corte di recente ha chiarito (Cass. 23140/2020)che «in tema di dichiarazione di inefficacia degli atti a titolo gratuito,ai sensi dell'art. 64 l.fall., la valutazione di gratuità od onerosità di unnegozio va compiuta con esclusivo riguardo alla causa concreta,costituita dalla sintesi degli interessi che lo stesso è concretamentediretto a realizzare e non può quindi fondarsi sull'esistenza o meno diun rapporto sinallagmatico tra le prestazioni sul piano tipico edastratto, dipendendo invece dall'apprezzamento dell'interesse sottesoall'intera operazione da parte del soggetto poi dichiarato fallito, qualeemerge dall'entità dell'attribuzione, dalla durata del rapporto, dallaqualità dei soggetti e soprattutto dalla prospettiva di subire undepauperamento, collegato o meno ad un sia pur indiretto guadagnoovvero ad un risparmio di spesa; sicché il negozio posto in essere dalsoggetto poi fallito può dirsi gratuito, solo quando dall'operazione eglinon tragga nessun concreto vantaggio patrimoniale, avendo intesorecarne uno ad altri, mentre sarà oneroso tutte le volte che il fallitoriceva un vantaggio per questa sua prestazione tanto da elidere quelpregiudizio cui l'ordinamento pone rimedio con l'inefficacia "ex lege"».Ora, nella specie, neppure è chiarito in quali termini si contesti, nellaspecie, l’effettuazione di un «negozio a titolo gratuito», ricollegandolaad una manifestazione della volontà dispositiva da parte della [OSCURATO:SOCIETA],considerato che l'ordine di pagamento impartito da un correntista allapropria banca (ordine che trae la sua fonte dal contratto di contocorrente stipulato tra il correntista e l'istituto di credito, e costituisceun'esecuzione di incarico conferito ex art.1856 cod. civ.) ha natura dinegozio giuridico unilaterale, vincolante per la banca in qualità dimandataria (Cass. 22596/2004; Cass. 23864/2008; Cass.Numero registro generale 17549/2017Numero sezionale 1804/2022Numero di raccolta generale 18169/2022Data pubblicazione 06/06/202210545/2015). Nel ricorso si parla poi genericamente di una cessionedel credito, senza riferirla ad uno specifico atto.Inoltre, una volta risultata accertata, nel merito, l’esecuzione di tuttele opere da parte della [OSCURATO:PERSONA] e non della [OSCURATO:SOCIETA], nell’ambito delrapporto di subappalto, il presupposto dell’assoluta gratuità dellaprestazione non ricorreva in quanto l’asserito illecito posto in esserenel rapporto con la pubblica amministrazione, che avrebbe potutogiustificare la risoluzione dell’appalto principale, non può costituiretitolo per il fallimento della [OSCURATO:SOCIETA] al fine di fondare la richiesta direvocatoria per inefficacia del pagamento del corrispettivo delle opereeffettuato in favore del subappaltatore.4.6. Il profilo dell’inammissibilità dell’azione revocatoria ex art.67 l.f.,per decorso del termine annuale rispetto alla data dell’intervenutofallimento, nel novembre 2006, (dovendosi individuare l’attodispositivo contestato nella missiva del «13/5/2005», con la quale laValoppi aveva chiesto al Ministero di accreditare le somme sul contocorrente cointestato anche alla [OSCURATO:PERSONA] presso la MPS) e permancata dimostrazione della sproporzione tra le diverse prestazioni,non è neppure efficacemente censurato .4.7. Analoghe ragioni di inammissibilità delle censure riguardano lareiezione delle restanti azioni ex art.948 c.c., 2043 c.c., 2033 c.c. e2041 c.c..6. Il quinto motivo, relativo alle posizioni delle due banche, è del pariinammissibile.Nel giudizio di merito si è accertato che le banche si sono limitate aeseguire gli ordini impartiti dai correntisti: MPS ha effettuatoun’operazione ordinaria di giroconto, su disposizione della [OSCURATO:SOCIETA], tradue conti cointestati agli stessi soggetti (due società di costruzionioperanti nel campo degli appalti pubblici , la [OSCURATO:SOCIETA] e la [OSCURATO:PERSONA]),Numero registro generale 17549/2017Numero sezionale 1804/2022Numero di raccolta generale 18169/2022Data pubblicazione 06/06/2022mentre la [OSCURATO:SOCIETA] (già Banca di Roma) ha eseguito operazione tratrasferimento dei fondi dal conto cointestato ad altro conto intestatoalla sola [OSCURATO:PERSONA], su disposizione di quest’ultima, legittimata adoperare sul primo conto anche disgiuntamente dall’altro contitolare.Difettava quindi il presupposto stesso del fatto illecito, ai fini dellaconfigurazione di una responsabilità ex art.2043 c.c., mentre ai fini diuna responsabilità contrattuale neppure si chiarisce in ricorso perchéil fallimento, del tutto estraneo i rapporti di conto correnti, se ne possaavvalere.Quanto alla mala gestio per il ritardo nella consegna delladocumentazione bancaria (che comunque risulta essere stataconsegnata sin dal procedimento cautelare ante causam), non vienechiarito in che modo tale asserito ritardo abbia pregiudicato la pretesaazionata.7. Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarato inammissibile ilricorso. Le spese, liquidate come in dispositivo seguono lasoccombenza. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente alpagamento delle spese processuali del presente giudizio di legittimità,liquidate, per ciascuna delle parti controricorrente [OSCURATO:PERSONA] eUnicredit, in complessivi € 10.000,00, a titolo di compensi, oltre €200,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese generali,nella misura del 15%, ed agli accessori di legge, e per lacontroricorrente M.P.S. in complessivi € 12.000,00, a titolo dicompensi, oltre € 200,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetariodelle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto dellaricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte delNumero registro generale 17549/2017Numero sezionale 1804/2022Numero di raccolta generale 18169/2022Data pubblicazione 06/06/2022ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quellodovuto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1 bis dello stessoart.13.Così deciso, a Roma, nella camera di consiglio del 4 maggio 2022.Il Presidente