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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 15965/2025

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la seguente ORDINANZA sulricorso 2 29 70 /20 20 propost o da: [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede legale in [OSCURATO:PERSONA] n. 118, [OSCURATO:PERSONA] (RM), in p erso na d i [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (MC)il [OSCURATO:DATA_NASCITA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 63A43 B470 ) , rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: CCLCRL 74C28 L 1219N ) e dall'A vv . [OSCURATO:PERSONA] (C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 75H25 H501V) ed elettivament e domiciliata presso lo studio legale [OSCURATO:PERSONA], sito in [OSCURATO:PERSONA] n. 5, 00193 Roma, giusta procura speciale in calce al ricorso (indirizzo p.e.c.: [OSCURATO:EMAIL]; [OSCURATO:TELEFONO]); -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. (C.F. [OSCURATO:PARTITA_IVA]) , con sede legale in Supino (FR), alla [OSCURATO:PERSONA] n. 50, in persona del legale Avviso accertamento IMU – Mancato pagament o – Iscrizione in catasto rappresentante p.t. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: CRSDLE61 H48L009E), quale concessionaria del servizio di accertamento e riscossione prima dell'[OSCURATO:PERSONA] sugli Immobili (ICI) e poi dell'imposta [OSCURATO:PERSONA] (IMU) nel Comune di [OSCURATO:PERSONA] (RM), nonché gestore del relativo contenzioso, giusto contratto di concessione n. 2307/2012 e relativo atto integrativo n. 2441/2015, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: CCRRNT67Cl 9A 123Z) del Foro di Frosinone ed elett ivamen te dom icilia ta in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 95, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ( numero di f ax : 0775434666 ; indirizzo di posta elettronica certificata: [OSCURATO:EMAIL]); -controricorrente – avverso la sentenza6663/2019 emessa dalla CTR Lazio il 29 / 11 /20 1 9 e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che

1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. proponeva appello avverso la sentenza con la quale la CTP di Roma aveva accolto il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. contro un avviso di accertamento relativo al mancato pagamento IMU per l’anno 2013.

La concessionaria sosteneva che i giudici di prime cure non avessero tenuto conto della documentazione da essa prodotta dalla quale si rilevava che gli immobili oggetto di accertamento erano stati in realtà demoliti solo nel 2017.

2. La CTR del Lazio accoglieva il gravame, affermando che l’avviso (recte, l’atto di appello) risultava, alla luce della documentazione in atti, consegnato all’Ufficio postale il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e, quindi, entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, che sulla base di quanto risultante dalle banche catastali, gli immobili di proprietà della contribuente erano stati demoliti solo in data 18.9.2017, laddove l’avviso di accertamento concerneva l’annualità 2013, e che la base imponibile dell’IMU doveva essere individuata mediante una stretta relazione tra iscrizione in catasto di una unità immobiliare e rendita vigente al primo gennaio dell’anno di imposizione.

3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione sulla base di sei motivi. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha resistito con controricorso.

In prossimità dell’adunanza camerale entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.

Considerato che

1. Preliminarmente, destituita di fondamento è l’eccezione di inammissibilità dei motivi quarto e quinto del ricorso sollevata dalla resistente, relativi alla nullità per difetto di sottoscrizione dell’atto e di contraddittorio, assumendosi che la parte era soccombente in primo grado e non aveva impugnato sul punto la sentenza del primo giudice.

Invero, le questioni sono state esaminate dalla CTR e dal ricorso si desume la relativa riproposizione davanti al giudice del gravame (fol. 5), mentre l’eccezione difetta di ogni autosufficienza.

In proposito va ricordato che la devoluzione al giudice del gravame dell'eccezione di merito, respinta in primo grado, formulata dalla parte comunque vittoriosa, esige la proposizione dell'appello incidentale, ma se la parte ripropone tale eccezione contestando la statuizione sul punto, può procedersi alla sua riqualificazione, in applicazione del principio dell'idoneità dell'atto al raggiungimento dello scopo, tenuto anche conto che, nel contenzioso tributario, l'appello incidentale non deve essere notificato, ma è contenuto nelle controdeduzioni, depositate nel termine di costituzione dell'appellato, venendo così ad affievolirsi la distinzione tra appello incidentale, riproposizione dei motivi e difesa del resistente (Cass., 31 gennaio 2022, n. 2805; Cass., 24 giugno 2021, n. 18119).

2. Con il primo motivo la ricorrente deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., per non aver la CTR considerato che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva consegnato l’atto di appello alle Poste italiane in data 19 (anziché 18) febbraio 2019 e, quindi, sia pure per un solo giorno, tardivamente, con conseguente tardività del gravame.

2.1. Il motivo è inammissibile e, comunque, infondato.

Di recente, le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez.

U, Sentenza n. 5792 del 05/03/2024) hanno statuito che il travisamento del contenuto oggettivo della prova - che ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilità dell'informazione probatoria al fatto probatorio - trova il suo istituzionale rimedio nell'impugnazione per revocazione per errore di fatto, laddove ricorrano i presupposti richiesti dall'art. 395, n. 4, c.p.c., mentre -se il fatto probatorio ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare e, cioè, se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti -il vizio va fatto valere ai sensi dell'art. 360, n. 4, o n. 5, c.p.c., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale.

Ragion per cui la contribuente avrebbe dovuto, se del caso, impugnare la sentenza di secondo grado per error in procedendo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c.

In ogni caso, la doglianza sarebbe destituita di fondamento, se solo si considera che, sulla base della ricevuta di spedizione allegata al ricorso in appello, il plico contenente quest’ultimo risulta essere stato consegnato all’[OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], come di evince, del resto, dalla data apposta sul timbro di accettazione, non potendo imputarsi al mittente la circostanza che, per esigenze probabilmente organizzative dell’agente notificatore, il medesimo plico sia stato “postalizzato” il giorno successivo.

Invero, la notifica di un atto processuale, almeno quando debba compiersi entro un determinato termine, si intende perfezionata, dal lato dell'istante, al momento dell'affidamento dell'atto all'ufficiale giudiziario, posto che, come affermato dalle sentenze della Corte costituzionale n. 69 del 1994 e n. 477 del 2002, il notificante deve rispondere soltanto del compimento delle formalità che non esulano dalla sua sfera di controllo, secondo il "principio della scissione soggettiva del momento perfezionativo del procedimento notificatorio" (Cass., Sez.

L, Sentenza n. 359 del 13/01/2010).

In particolare, qualunque sia la modalità di trasmissione, la notifica di un atto processuale, almeno quando esso debba compiersi entro un determinato termine, alla luce delle sentenze della Corte costituzionale n. 69 del 1994 e n. 477 del 2002 (che hanno affermato che il notificante debba rispondere soltanto del compimento delle formalità che non esulano dalla sua sfera di controllo, secondo il "principio della scissione soggettiva del momento perfezionativo del procedimento notificatorio"), si intende perfezionata, dal lato dell'istante, al momento dell'affidamento dell'atto all'ufficiale giudiziario che funge da tramite necessario del notificante nel relativo procedimento vincolato (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2565 del 06/02/2007).

Del resto, la ricevuta di presa in carico segue la tipologia di annotazioni che l’Ente utilizza secondo un proprio schema operativo: ciò che rileva, nella fattispecie, è che vi è un atto, a fede privilegiata (il timbro postale) che attesta la data di ricezione del plico destinato alla spedizione postale (v.

Cass., 19 luglio 2019, n. 19547; Cass., 4 giugno 2018, n. 14163; Cass. Sez.

U., 29 maggio 2017, n. 13452).

Va, pertanto, ribadito il principio, già enunciato da Cass., Sez.

U, Sentenza n. 13970 del 26/07/2004, secondo cui In tema di notificazione, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 477 del 2002 - dichiarativa della sentenza della illegittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 149 c.p.c. e dell'art. 4, comma terzo, della legge n. 890 del 1982, nella parte in cui prevede che la notificazione di atti a mezzo posta si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario - deve ritenersi operante nell'ordinamento vigente un principio generale secondo il quale, qualunque sia la modalità di trasmissione, la notifica di un atto processuale, almeno quando debba compiersi entro un determinato termine, si intende perfezionata, dal lato del richiedente, al momento dell'affidamento dell'atto all'ufficiale giudiziario, che funge da tramite necessario del notificante nel relativo procedimento .

3. Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione dell’art. 5, commi 4 e 6, d.lgs. n. 502/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., per aver la CTR dato maggiore rilevanza al dato formale (iscrizione catastale), ritenendo così dovuta l’IMU in relazione a fabbricati già demoliti nell’anno 2005.

4. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 65 e 66 d.lgs. n. 112/1998 (come modificati dalle l. n. 296/2006), in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., per aver la CTR ritenuto che la denuncia di variazione dovesse essere obbligatoriamente ed esclusivamente indirizzata dal contribuente agli uffici catastali, laddove, avendo essa presentato domanda di autorizzazione alla demolizione e dichiarazione Ici per l’anno 2008 al Comune, sarebbe stato quest’ultimo a dover trasmetterle agli Uffici del Territorio.

5. I due motivi, da trattarsi congiuntamente, siccome strettamente connessi, sono inammissibilie, comunque, infondati.

Invero, quanto al primo motivo, la CTR svolge un accertamento in fatto ( come documentato dall'Ufficio oggetto di accertamento sono immobili di proprietà dell'appellata i quali sono stati demoliti solo in data 18.9.2017, oggetto di accertamento è l'annualità 2012 in cui gli immobili erano ancora esistenti ) privilegiando il dato catastale, che viene sostanzialmente censurato, sotto il velo della denuncia di violazione di legge, prospettando l’erroneità e, ad ogni modo, la non concludenza ex se del dato ca tastale.

Tuttavia, ai dati catastali deve riconoscersi valenza indiziaria al di fuori del giudizio di rei vindicatioin senso proprio.

Con riferimento al secondo motivo, ed avuto riguardo alla questione del giudicato interno, va tenuto presente che la CTR ha dato conto del motivo di appello con il quale si censurava la sentenza di primo grado ed ha rilevato, per l’appunto, che la demolizione c’era stata solo nel 2017.

5.1. Inoltre, in termini generali, in tema di base imponibile dell'ICI, il criterio esclusivo, non suscettibile di deroga, per la determinazione del valore dei fabbricati iscritti in catasto, a norma dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, è imperniato sulla rendita catastale, senza che possa farsi ricorso a criteri diversi (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 6314 del 23/03/2005; conf.

Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 3282 del 05/02/2019).

In tema di imposta comunale sugli immobili (ma le considerazioni possono essere estese all’IMU), ai fini dell'assoggettabilità ad imposta di fabbricati di nuova costruzione, il criterio alternativo, previsto dall'art. 2 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, della data di ultimazione dei lavori ovvero di quella anteriore di utilizzazione (o, in loro difetto, del valore dell’area edificabile) acquista rilievo solo quando il fabbricato medesimo non sia ancora iscritto al catasto, realizzando tale iscrizione, di per sé, il presupposto principale per assoggettare il bene all'imposta (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 15177 del 23/06/2010).

In particolare, l'iscrizione di un'unità immobiliare (preesistente o di nuova costruzione) al catasto edilizio costituisce presupposto sufficiente per l'assoggettamento del bene all'imposta municipale, ma non è anche presupposto necessario, essendo l'imposta dovuta fin da quando il bene presenti le condizioni per la sua iscrivibilità, cioè da quando lo stesso possa essere considerato "fabbricato" in ragione dell'ultimazione dei lavori relativi alla sua costruzione (non essendo nemmeno essenziale a tali finiil rilascio del certificato di abitabilità) ovvero da quando lo stesso sia stato antecedentemente utilizzato (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 8781 del 30/04/2015) Senza tralasciare che, in tema d'imposta comunale sugli immobili, l'art. 37, comma 53, del d.l. n. 223 del 2006, conv. nella l. n. 248 del 2006, ha fatto salvo l'obbligo di denunciare le variazioni soggettive ed oggettive incidenti sulla determinazione dell'imposta degli immobili già dichiarati e comportanti riduzioni d'imposta, non conoscibili per via officiosa dal comune, sicché, in tali casi, l'ente impositore è esonerato dall'onere di accertamento degli eventi che giovino al contribuente, al quale, in assenza della denuncia, non surrogabile da eventuali forme di pubblicità, non può essere riconosciuto alcun beneficio (Cass., Sez. 6 -5, Ordinanza n. 17562 del 02/09/2016).

Del resto, l’avvenuto rilascio di un permesso di demolizione e ricostruzione non equivale a demolizione effettiva dell’unità immobiliare.

La valenza meramente sussidiaria delle risultanze catastali rileva solo al fine di determinare l’effettiva proprietà su un bene immobile, nel contesto di controversie di carattere petitorio, e non anche nell’ambito tributario.

5.2. Infine, in tema di IMU, l’obbligo di collaborazione sussiste solo in determinate, tassative ipotesi.

Ad esempio, nell'ipotesi di immobile inagibile, l'imposta va ridotta, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del d.l. n. 201 del 2011 (conv. con modif. dalla l.n. 214 del 2011), nella misura del 50 per cento anche in assenza di richiesta del contribuente quando lo stato di inagibilità è perfettamente noto al Comune, tenuto conto del principio di collaborazione e buona fede che deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente di cui è espressione anche la regola secondo cui a quest'ultimo non può essere chiesta la prova di fatti già documentalmente noti al Comune.

Del resto, la contribuente non aveva erroneamente depositato presso il Comune la domanda di autorizzazione alla demolizione e la dichiarazione Ici per l’anno 2008, ragion per cui l’ente pubblico, siccome effettivamente competente, non era tenuto, in conformità alle regole di leale collaborazione, a trasmettere la documentazione all’Agenzia.

In proposito va ricordato che il Comune non ha alcun potere in tema di tenuta catastale, la cui gestione involge i poteri dell’Agenzia delle Entrate (Cass., 26 gennaio 2021, n. 1571; Cass., 14 marzo 2019, n. 7275).

Non pertinente è, da ultimo, il richiamo operato alla sinergia tra Comune ed Ufficio tecnico erariale in tema di revisione parziale del classamento delle unità immobiliari site in microzone comunali.

6. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 1, comma 87, l. n. 549/1995, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., per aver la CTR ritenuto idonea l’indicazione a stampa sull’avviso del nominativo del soggetto responsabile, pur non essendo stato preventivamente sottoscritto un apposito atto recante il detto nominativo.

6.1. Il motivo è infondato.

Quanto alla sottoscrizione con firma a stampa del responsabile del procedimento, l'art. 1, comma 87,

I. n. 549 del 1995, stabilisce che «la firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e accertamento è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso in cui gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati.», e questa Corte ha chiarito che si tratta di norma speciale, non abrogata, la quale, pertanto, conserva la sua efficacia (Cass. n. 9079/2015, Cass. n. 6736/2015, Cass. n. 20362/2017), e che il nominativo del funzionario responsabile va individuato, a garanzia del contribuente e della trasparenza della azione amministrativa, con apposito provvedimento di livello dirigenziale (Cass. n. 20628/2017, n. 15447/2010).

Tuttavia, la necessità di una "scrittura privata di data certa anteriore alla emissione dell'atto impositivo", contenente la indicazione del "responsabile dell'emanazione degli atti di liquidazione ed accertamento del tributo", anche nella ipotesi -che qui si esamina - in cui il legale rappresentante della società concessionaria abbia "mantenuto la responsabilità direttamente su di sé" della relativa procedura automatizzata, non può farsi discendere dalla "interpretazione teleologica" dell’art. 3, comma 87,

I. n. 549 del 1995, stante la diversità delle situazioni considerate.

In un caso, infatti, c'è delega di poteri attribuiti - per legge - al dirigente dell'ente pubblico, ad un funzionario responsabile, che per esercitarli legittimamente deve essere preventivamente individuato all'interno della propria organizzazione, appunto, mediante un provvedimento di livello dirigenziale; nell'altro, c'è esercizio diretto di poteri che discendono dalla carica ricoperta nell'ambito dell'organigramma della società, nella specie, quella di amministratore unico, la cui verifica non richiede provvedimenti di sorta, ma è agevolmente effettuabile tramite il Registro delle Imprese, previsto dall'art. 2188 c.c., e tenuto da apposito ufficio istituito presso le Camere di Commercio.

Nella esaminata fattispecie, è incontroverso che l'avviso di accertamento sia stato sottoscritto, con le modalità di cui al citato art. 1, comma 87, dall'amministratore unico della società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., concessionaria del servizio di accertamento e riscossione prima dell’[OSCURATO:PERSONA] sugli Immobili (ICI) e poi dell’[OSCURATO:PERSONA] (IMU) nel Comune di [OSCURATO:PERSONA] (RM), nonché gestore del relativo contenzioso, giusto contratto di concessione n. 2307/2012 e relativo atto integrativo n. 2441/2015, e tanto basta, ai fini qui considerati, per ritenere valido l'impugnato avviso di accertamento, pur se privo della sottoscrizione autografa del legale rappresentante della società concessionaria.

7. Con il quinto motivo la ricorrente si duole della violazione degli artt. 24 Cost., 7 l. n. 241/1990 e 12, comma 7, l. n. 212/2000, per aver la CTR erroneamente, a suo dire, escluso la necessità di un contraddittorio preventivo.

7.1. Il motivo è infondato.

Invero, in tema di procedimento tributario, l'obbligatorietà del contraddittorio endoprocedimentale, codificato dall'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali della U.E., pur costituendo un diritto fondamentale del contribuente e principio fondamentale dell'ordinamento europeo, in quanto espressione del diritto di difesa e finalizzato a consentire al contribuente di manifestare preventivamente il suo punto di vista in ordine agli elementi su cui l'Amministrazione intende fondare la propria decisione, nonè assunto dalla giurisprudenza della CGUE in termini assoluti e formali, ma può soggiacere a restrizioni che rispondano, con criterio di effettività e proporzionalità, a obiettivi di interesse generale, sicché, nell'ambito tributario, non investe l'attività di accertamento delle imposte locali svolta dall'Amministrazione fiscale (Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 14628 del 09/07/2020).

8. Con il sesto motivo la ricorrente denunzia la violazione degli artt. 50 della Carte dei [OSCURATO:PERSONA] dell’Unione Europea e 12 d.lgs. n. 472/1997, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., per aver la CTR erroneamente, a suo dire, escluso l’applicabilità del cumulo giuridico delle sanzioni.

8.1. Il motivo è inammissibile.

Invero, la ricorrente ha del tutto omesso di indicare le date di notifica degli avvisi in relazione ai quali ha invocato l’applicazione dell’istituto del cumulo giuridico.L’indicazione si sarebbe rivelata decisiva se solo di considera che, ai sensi dell’art. 12, comma 6, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, Il concorso e la continuazione sono interrotti dalla constatazione della violazione .

Senza tralasciare che, fatta eccezione per un fugace e decontestualizzato cenno operato a pagina 2 del ricorso, non vengono neppure precisate le annualità oggetto dei vari avvisi di accertamento.

9. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso non merita di essere accolto.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 3.000,00 per compensi ed € 200,00 per spese, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e Cap;ai sensi dell'art. 13, comma 1-

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sulricorso 2 29 70 /20 20 propost o da: [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede legale in [OSCURATO:PERSONA] n. 118, [OSCURATO:PERSONA] (RM), in p erso na d i [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (MC)il [OSCURATO:DATA_NASCITA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 63A43 B470 ) , rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: CCLCRL 74C28 L 1219N ) e dall'A vv . [OSCURATO:PERSONA] (C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 75H25 H501V) ed elettivament e domiciliata presso lo studio legale [OSCURATO:PERSONA], sito in [OSCURATO:PERSONA] n. 5, 00193 Roma, giusta procura speciale in calce al ricorso (indirizzo p.e.c.: [OSCURATO:EMAIL]; [OSCURATO:TELEFONO]); -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. (C.F. [OSCURATO:PARTITA_IVA]) , con sede legale in Supino (FR), alla [OSCURATO:PERSONA] n. 50, in persona del legale Avviso accertamento IMU – Mancato pagament o – Iscrizione in catasto rappresentante p.t. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: CRSDLE61 H48L009E), quale concessionaria del servizio di accertamento e riscossione prima dell'[OSCURATO:PERSONA] sugli Immobili (ICI) e poi dell'imposta [OSCURATO:PERSONA] (IMU) nel Comune di [OSCURATO:PERSONA] (RM), nonché gestore del relativo contenzioso, giusto contratto di concessione n. 2307/2012 e relativo atto integrativo n. 2441/2015, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: CCRRNT67Cl 9A 123Z) del Foro di Frosinone ed elett ivamen te dom icilia ta in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 95, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ( numero di f ax : 0775434666 ; indirizzo di posta elettronica certificata: [OSCURATO:EMAIL]); -controricorrente – avverso la sentenza6663/2019 emessa dalla CTR Lazio il 29 / 11 /20 1 9 e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. proponeva appello avverso la sentenza con la quale la CTP di Roma aveva accolto il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. contro un avviso di accertamento relativo al mancato pagamento IMU per l’anno 2013. La concessionaria sosteneva che i giudici di prime cure non avessero tenuto conto della documentazione da essa prodotta dalla quale si rilevava che gli immobili oggetto di accertamento erano stati in realtà demoliti solo nel 2017. 2. La CTR del Lazio accoglieva il gravame, affermando che l’avviso (recte, l’atto di appello) risultava, alla luce della documentazione in atti, consegnato all’Ufficio postale il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e, quindi, entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, che sulla base di quanto risultante dalle banche catastali, gli immobili di proprietà della contribuente erano stati demoliti solo in data 18.9.2017, laddove l’avviso di accertamento concerneva l’annualità 2013, e che la base imponibile dell’IMU doveva essere individuata mediante una stretta relazione tra iscrizione in catasto di una unità immobiliare e rendita vigente al primo gennaio dell’anno di imposizione. 3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione sulla base di sei motivi. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha resistito con controricorso. In prossimità dell’adunanza camerale entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative. Considerato che 1. Preliminarmente, destituita di fondamento è l’eccezione di inammissibilità dei motivi quarto e quinto del ricorso sollevata dalla resistente, relativi alla nullità per difetto di sottoscrizione dell’atto e di contraddittorio, assumendosi che la parte era soccombente in primo grado e non aveva impugnato sul punto la sentenza del primo giudice. Invero, le questioni sono state esaminate dalla CTR e dal ricorso si desume la relativa riproposizione davanti al giudice del gravame (fol. 5), mentre l’eccezione difetta di ogni autosufficienza. In proposito va ricordato che la devoluzione al giudice del gravame dell'eccezione di merito, respinta in primo grado, formulata dalla parte comunque vittoriosa, esige la proposizione dell'appello incidentale, ma se la parte ripropone tale eccezione contestando la statuizione sul punto, può procedersi alla sua riqualificazione, in applicazione del principio dell'idoneità dell'atto al raggiungimento dello scopo, tenuto anche conto che, nel contenzioso tributario, l'appello incidentale non deve essere notificato, ma è contenuto nelle controdeduzioni, depositate nel termine di costituzione dell'appellato, venendo così ad affievolirsi la distinzione tra appello incidentale, riproposizione dei motivi e difesa del resistente (Cass., 31 gennaio 2022, n. 2805; Cass., 24 giugno 2021, n. 18119). 2. Con il primo motivo la ricorrente deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., per non aver la CTR considerato che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva consegnato l’atto di appello alle Poste italiane in data 19 (anziché 18) febbraio 2019 e, quindi, sia pure per un solo giorno, tardivamente, con conseguente tardività del gravame. 2.1. Il motivo è inammissibile e, comunque, infondato. Di recente, le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. U, Sentenza n. 5792 del 05/03/2024) hanno statuito che il travisamento del contenuto oggettivo della prova - che ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilità dell'informazione probatoria al fatto probatorio - trova il suo istituzionale rimedio nell'impugnazione per revocazione per errore di fatto, laddove ricorrano i presupposti richiesti dall'art. 395, n. 4, c.p.c., mentre -se il fatto probatorio ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare e, cioè, se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti -il vizio va fatto valere ai sensi dell'art. 360, n. 4, o n. 5, c.p.c., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale. Ragion per cui la contribuente avrebbe dovuto, se del caso, impugnare la sentenza di secondo grado per error in procedendo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c. In ogni caso, la doglianza sarebbe destituita di fondamento, se solo si considera che, sulla base della ricevuta di spedizione allegata al ricorso in appello, il plico contenente quest’ultimo risulta essere stato consegnato all’[OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], come di evince, del resto, dalla data apposta sul timbro di accettazione, non potendo imputarsi al mittente la circostanza che, per esigenze probabilmente organizzative dell’agente notificatore, il medesimo plico sia stato “postalizzato” il giorno successivo. Invero, la notifica di un atto processuale, almeno quando debba compiersi entro un determinato termine, si intende perfezionata, dal lato dell'istante, al momento dell'affidamento dell'atto all'ufficiale giudiziario, posto che, come affermato dalle sentenze della Corte costituzionale n. 69 del 1994 e n. 477 del 2002, il notificante deve rispondere soltanto del compimento delle formalità che non esulano dalla sua sfera di controllo, secondo il "principio della scissione soggettiva del momento perfezionativo del procedimento notificatorio" (Cass., Sez. L, Sentenza n. 359 del 13/01/2010). In particolare, qualunque sia la modalità di trasmissione, la notifica di un atto processuale, almeno quando esso debba compiersi entro un determinato termine, alla luce delle sentenze della Corte costituzionale n. 69 del 1994 e n. 477 del 2002 (che hanno affermato che il notificante debba rispondere soltanto del compimento delle formalità che non esulano dalla sua sfera di controllo, secondo il "principio della scissione soggettiva del momento perfezionativo del procedimento notificatorio"), si intende perfezionata, dal lato dell'istante, al momento dell'affidamento dell'atto all'ufficiale giudiziario che funge da tramite necessario del notificante nel relativo procedimento vincolato (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2565 del 06/02/2007). Del resto, la ricevuta di presa in carico segue la tipologia di annotazioni che l’Ente utilizza secondo un proprio schema operativo: ciò che rileva, nella fattispecie, è che vi è un atto, a fede privilegiata (il timbro postale) che attesta la data di ricezione del plico destinato alla spedizione postale (v. Cass., 19 luglio 2019, n. 19547; Cass., 4 giugno 2018, n. 14163; Cass. Sez. U., 29 maggio 2017, n. 13452). Va, pertanto, ribadito il principio, già enunciato da Cass., Sez. U, Sentenza n. 13970 del 26/07/2004, secondo cui In tema di notificazione, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 477 del 2002 - dichiarativa della sentenza della illegittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 149 c.p.c. e dell'art. 4, comma terzo, della legge n. 890 del 1982, nella parte in cui prevede che la notificazione di atti a mezzo posta si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario - deve ritenersi operante nell'ordinamento vigente un principio generale secondo il quale, qualunque sia la modalità di trasmissione, la notifica di un atto processuale, almeno quando debba compiersi entro un determinato termine, si intende perfezionata, dal lato del richiedente, al momento dell'affidamento dell'atto all'ufficiale giudiziario, che funge da tramite necessario del notificante nel relativo procedimento . 3. Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione dell’art. 5, commi 4 e 6, d.lgs. n. 502/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., per aver la CTR dato maggiore rilevanza al dato formale (iscrizione catastale), ritenendo così dovuta l’IMU in relazione a fabbricati già demoliti nell’anno 2005. 4. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 65 e 66 d.lgs. n. 112/1998 (come modificati dalle l. n. 296/2006), in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., per aver la CTR ritenuto che la denuncia di variazione dovesse essere obbligatoriamente ed esclusivamente indirizzata dal contribuente agli uffici catastali, laddove, avendo essa presentato domanda di autorizzazione alla demolizione e dichiarazione Ici per l’anno 2008 al Comune, sarebbe stato quest’ultimo a dover trasmetterle agli Uffici del Territorio. 5. I due motivi, da trattarsi congiuntamente, siccome strettamente connessi, sono inammissibilie, comunque, infondati. Invero, quanto al primo motivo, la CTR svolge un accertamento in fatto ( come documentato dall'Ufficio oggetto di accertamento sono immobili di proprietà dell'appellata i quali sono stati demoliti solo in data 18.9.2017, oggetto di accertamento è l'annualità 2012 in cui gli immobili erano ancora esistenti ) privilegiando il dato catastale, che viene sostanzialmente censurato, sotto il velo della denuncia di violazione di legge, prospettando l’erroneità e, ad ogni modo, la non concludenza ex se del dato ca tastale. Tuttavia, ai dati catastali deve riconoscersi valenza indiziaria al di fuori del giudizio di rei vindicatioin senso proprio. Con riferimento al secondo motivo, ed avuto riguardo alla questione del giudicato interno, va tenuto presente che la CTR ha dato conto del motivo di appello con il quale si censurava la sentenza di primo grado ed ha rilevato, per l’appunto, che la demolizione c’era stata solo nel 2017. 5.1. Inoltre, in termini generali, in tema di base imponibile dell'ICI, il criterio esclusivo, non suscettibile di deroga, per la determinazione del valore dei fabbricati iscritti in catasto, a norma dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, è imperniato sulla rendita catastale, senza che possa farsi ricorso a criteri diversi (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 6314 del 23/03/2005; conf. Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 3282 del 05/02/2019). In tema di imposta comunale sugli immobili (ma le considerazioni possono essere estese all’IMU), ai fini dell'assoggettabilità ad imposta di fabbricati di nuova costruzione, il criterio alternativo, previsto dall'art. 2 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, della data di ultimazione dei lavori ovvero di quella anteriore di utilizzazione (o, in loro difetto, del valore dell’area edificabile) acquista rilievo solo quando il fabbricato medesimo non sia ancora iscritto al catasto, realizzando tale iscrizione, di per sé, il presupposto principale per assoggettare il bene all'imposta (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 15177 del 23/06/2010). In particolare, l'iscrizione di un'unità immobiliare (preesistente o di nuova costruzione) al catasto edilizio costituisce presupposto sufficiente per l'assoggettamento del bene all'imposta municipale, ma non è anche presupposto necessario, essendo l'imposta dovuta fin da quando il bene presenti le condizioni per la sua iscrivibilità, cioè da quando lo stesso possa essere considerato "fabbricato" in ragione dell'ultimazione dei lavori relativi alla sua costruzione (non essendo nemmeno essenziale a tali finiil rilascio del certificato di abitabilità) ovvero da quando lo stesso sia stato antecedentemente utilizzato (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 8781 del 30/04/2015) Senza tralasciare che, in tema d'imposta comunale sugli immobili, l'art. 37, comma 53, del d.l. n. 223 del 2006, conv. nella l. n. 248 del 2006, ha fatto salvo l'obbligo di denunciare le variazioni soggettive ed oggettive incidenti sulla determinazione dell'imposta degli immobili già dichiarati e comportanti riduzioni d'imposta, non conoscibili per via officiosa dal comune, sicché, in tali casi, l'ente impositore è esonerato dall'onere di accertamento degli eventi che giovino al contribuente, al quale, in assenza della denuncia, non surrogabile da eventuali forme di pubblicità, non può essere riconosciuto alcun beneficio (Cass., Sez. 6 -5, Ordinanza n. 17562 del 02/09/2016). Del resto, l’avvenuto rilascio di un permesso di demolizione e ricostruzione non equivale a demolizione effettiva dell’unità immobiliare. La valenza meramente sussidiaria delle risultanze catastali rileva solo al fine di determinare l’effettiva proprietà su un bene immobile, nel contesto di controversie di carattere petitorio, e non anche nell’ambito tributario. 5.2. Infine, in tema di IMU, l’obbligo di collaborazione sussiste solo in determinate, tassative ipotesi. Ad esempio, nell'ipotesi di immobile inagibile, l'imposta va ridotta, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del d.l. n. 201 del 2011 (conv. con modif. dalla l.n. 214 del 2011), nella misura del 50 per cento anche in assenza di richiesta del contribuente quando lo stato di inagibilità è perfettamente noto al Comune, tenuto conto del principio di collaborazione e buona fede che deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente di cui è espressione anche la regola secondo cui a quest'ultimo non può essere chiesta la prova di fatti già documentalmente noti al Comune. Del resto, la contribuente non aveva erroneamente depositato presso il Comune la domanda di autorizzazione alla demolizione e la dichiarazione Ici per l’anno 2008, ragion per cui l’ente pubblico, siccome effettivamente competente, non era tenuto, in conformità alle regole di leale collaborazione, a trasmettere la documentazione all’Agenzia. In proposito va ricordato che il Comune non ha alcun potere in tema di tenuta catastale, la cui gestione involge i poteri dell’Agenzia delle Entrate (Cass., 26 gennaio 2021, n. 1571; Cass., 14 marzo 2019, n. 7275). Non pertinente è, da ultimo, il richiamo operato alla sinergia tra Comune ed Ufficio tecnico erariale in tema di revisione parziale del classamento delle unità immobiliari site in microzone comunali. 6. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 1, comma 87, l. n. 549/1995, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., per aver la CTR ritenuto idonea l’indicazione a stampa sull’avviso del nominativo del soggetto responsabile, pur non essendo stato preventivamente sottoscritto un apposito atto recante il detto nominativo. 6.1. Il motivo è infondato. Quanto alla sottoscrizione con firma a stampa del responsabile del procedimento, l'art. 1, comma 87, I. n. 549 del 1995, stabilisce che «la firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e accertamento è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso in cui gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati.», e questa Corte ha chiarito che si tratta di norma speciale, non abrogata, la quale, pertanto, conserva la sua efficacia (Cass. n. 9079/2015, Cass. n. 6736/2015, Cass. n. 20362/2017), e che il nominativo del funzionario responsabile va individuato, a garanzia del contribuente e della trasparenza della azione amministrativa, con apposito provvedimento di livello dirigenziale (Cass. n. 20628/2017, n. 15447/2010). Tuttavia, la necessità di una "scrittura privata di data certa anteriore alla emissione dell'atto impositivo", contenente la indicazione del "responsabile dell'emanazione degli atti di liquidazione ed accertamento del tributo", anche nella ipotesi -che qui si esamina - in cui il legale rappresentante della società concessionaria abbia "mantenuto la responsabilità direttamente su di sé" della relativa procedura automatizzata, non può farsi discendere dalla "interpretazione teleologica" dell’art. 3, comma 87, I. n. 549 del 1995, stante la diversità delle situazioni considerate. In un caso, infatti, c'è delega di poteri attribuiti - per legge - al dirigente dell'ente pubblico, ad un funzionario responsabile, che per esercitarli legittimamente deve essere preventivamente individuato all'interno della propria organizzazione, appunto, mediante un provvedimento di livello dirigenziale; nell'altro, c'è esercizio diretto di poteri che discendono dalla carica ricoperta nell'ambito dell'organigramma della società, nella specie, quella di amministratore unico, la cui verifica non richiede provvedimenti di sorta, ma è agevolmente effettuabile tramite il Registro delle Imprese, previsto dall'art. 2188 c.c., e tenuto da apposito ufficio istituito presso le Camere di Commercio. Nella esaminata fattispecie, è incontroverso che l'avviso di accertamento sia stato sottoscritto, con le modalità di cui al citato art. 1, comma 87, dall'amministratore unico della società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., concessionaria del servizio di accertamento e riscossione prima dell’[OSCURATO:PERSONA] sugli Immobili (ICI) e poi dell’[OSCURATO:PERSONA] (IMU) nel Comune di [OSCURATO:PERSONA] (RM), nonché gestore del relativo contenzioso, giusto contratto di concessione n. 2307/2012 e relativo atto integrativo n. 2441/2015, e tanto basta, ai fini qui considerati, per ritenere valido l'impugnato avviso di accertamento, pur se privo della sottoscrizione autografa del legale rappresentante della società concessionaria. 7. Con il quinto motivo la ricorrente si duole della violazione degli artt. 24 Cost., 7 l. n. 241/1990 e 12, comma 7, l. n. 212/2000, per aver la CTR erroneamente, a suo dire, escluso la necessità di un contraddittorio preventivo. 7.1. Il motivo è infondato. Invero, in tema di procedimento tributario, l'obbligatorietà del contraddittorio endoprocedimentale, codificato dall'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali della U.E., pur costituendo un diritto fondamentale del contribuente e principio fondamentale dell'ordinamento europeo, in quanto espressione del diritto di difesa e finalizzato a consentire al contribuente di manifestare preventivamente il suo punto di vista in ordine agli elementi su cui l'Amministrazione intende fondare la propria decisione, nonè assunto dalla giurisprudenza della CGUE in termini assoluti e formali, ma può soggiacere a restrizioni che rispondano, con criterio di effettività e proporzionalità, a obiettivi di interesse generale, sicché, nell'ambito tributario, non investe l'attività di accertamento delle imposte locali svolta dall'Amministrazione fiscale (Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 14628 del 09/07/2020). 8. Con il sesto motivo la ricorrente denunzia la violazione degli artt. 50 della Carte dei [OSCURATO:PERSONA] dell’Unione Europea e 12 d.lgs. n. 472/1997, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., per aver la CTR erroneamente, a suo dire, escluso l’applicabilità del cumulo giuridico delle sanzioni. 8.1. Il motivo è inammissibile. Invero, la ricorrente ha del tutto omesso di indicare le date di notifica degli avvisi in relazione ai quali ha invocato l’applicazione dell’istituto del cumulo giuridico.L’indicazione si sarebbe rivelata decisiva se solo di considera che, ai sensi dell’art. 12, comma 6, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, Il concorso e la continuazione sono interrotti dalla constatazione della violazione . Senza tralasciare che, fatta eccezione per un fugace e decontestualizzato cenno operato a pagina 2 del ricorso, non vengono neppure precisate le annualità oggetto dei vari avvisi di accertamento. 9. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso non merita di essere accolto. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 3.000,00 per compensi ed € 200,00 per spese, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e Cap;ai sensi dell'art. 13, comma 1-
Sentenza Cassazione n. 15965/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris