CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 05630/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del rappresentante della Procura generale presso la Corte di cassazione che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del suo difensore di fiducia, ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Milano, in data 21 giugno 2022, decidendo a seguito di annullamento con rinvio di altra precedente sentenza da parte della Terza Sezione penale della Corte di Cassazione, lo ha assolto dal reato a lui ascritto al capo A (contestato ex art. 8, D.Lgs. 74/2000), confermando nel resto, senza cioé applicare alcuna diminuzione di pena a fronte della parziale assoluzione e della precedente condanna, sia in primo che in secondo grado, per i reati a lui contestati ai capi A e B. Nell'unico motivo di ricorso il Malini denuncia violazione di legge e, in specie, del divieto di reformatio in peius per avere la Corte di merito applicato di fatto, in sede di rinvio, la medesima pena che era stata in precedenza applicata dalla stessa Corte distrettuale, a fronte di appello del solo imputato, in relazione ad ambedue i capi d'imputazione, pur a fronte del fatto che in sede di rinvio veniva deliberato il proscioglimento per uno di tali due capi. Ciò, secondo il ricorrente, costituisce una violazione del principio enunciato dall'art. 597 cod. proc. pen., stante il fatto che ad impugnare era stato il solo imputato. 2. Il ricorso é fondato. In assenza di qualsivoglia specificazione in ordine alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio (ma con la mera "conferma nel resto" delle precedenti statuizioni) la Corte ambrosiana ha, di fatto, confermato la medesima pena precedentemente applicata al Malini dalla stessa Corte di merito (in parziale riforma quoad poenam della più gravosa sentenza di primo grado del Tribunale di Monza) sebbene nei confronti dello stesso imputato, unico ad impugnare, sia stata pronunziata sentenza assolutoria quanto a uno dei due capi d'imputazione. Si ricorda in proposito che nel giudizio di rinvio, costituisce una violazione del divieto di reformatio in peius l'applicazione di una pena anche 5iDi0 pari a quella in precedenza irrogata, quando l'imputato sia stato assolto da uno dei reati che avevano concorso a determinare la quantificazione della pena nel precedente giudizio di merito ed il P.M. non abbia proposto impugnazione in ordine al trattamento sanzionatorio (per tutte vds. Sez. 6, n. 18301 del 11/05/2010, Benadras, Rv. 247013). Ciò in applicazione del generale principio in base al quale il divieto di reformatio in peius della sentenza impugnata unicamente dall'imputato non riguarda solo l'entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi che concorrono alla sua determinazione (enunciata a più riprese dalla giurisprudenza di legittimità successiva a Sez. U, n. 40910 del 27/09/2005, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 232066).Né é possibile ricavare, sia dal dispositivo che dalla motivazione della sentenza impugnata, alcun argomento per poter ritenere che implicitamente la Corte del rinvio abbia inteso ritenere espunta la pena precedentemente applicata al Malini per il reato da cui lo stesso é stato dichiarato assolto, essendovi unicamente la declaratoria di assoluzione dell'imputato dal reato di cui al capo B e, nel resto, la conferma della sentenza d'appello annullata dalla Cassazione. 3. La sentenza impugnata va pertanto annullata, con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Milano, limitatamente al trattamento sanzionatorio da applicarsi al Malini in relazione al reato a lui ascritto al capo B, per il quale vi é stata condanna e riguardo al quale non risulta proposta alcuna ulteriore impugnazione; con la conseguenza che, quanto a quest'ultimo reato, va dichiarata irrevocabile l'affermazione di responsabilità dell'imputato ai sensi dell'art. 624, comma 2, cod. proc. pen.. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punl:o concernente il trattamento sanzionatorio relativo al reato ascritto al capo E e rinvia ad altra Sezione della Corte d'appello di Milano per nuovo giudizio sul predetto punto. Dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità del reato di cui al capo B. Così de