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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 04592/2025

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 13380/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco p.t.; -controricorrente - e AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE; -resistente - avverso la sentenza n. 18271/2023 del Tribunale di Roma, pubblicata il 12 dicembre 2023; Vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 380-bis, comma 1, c.p.c., come comunicata ai difensori delle parti costituite; rilevato che è trascorso il termine di 40 (quaranta) giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, senza che la ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve –ai sensi del citato art. 380-bis, comma 2, c.p.c. - intendersi rinunciato e che deve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione; atteso che occorre provvedere – in virtù dell’art. 391, comma 2, c.p.c. - alla regolazione delle spese processuali, con conseguente condanna al pagamento –in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] - delle stesse a carico della ricorrente, che ha dato causa al procedimento, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo; considerato che l’Agenzia delle Entrate-Riscossione non risulta costituitasi con controricorso, ragion per cui non occorre adottare alcuna statuizione sulle spese relativamente al rapporto processuale instauratosi tra la stessa e la ricorrente; P.Q.M.

Visti gli artt. 380-bis e 391 c.p.c., dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione e condanna la ricorrente, al pagamento, in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA], delle spese di detto giudizio, liquidate in complessivi euro 500,00, di cui euro 100,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e cpa nella misura e sulle voci come per legge.

Roma, 18 febbraio 2025 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 13380/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco p.t.; -controricorrente - e AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE; -resistente - avverso la sentenza n. 18271/2023 del Tribunale di Roma, pubblicata il 12 dicembre 2023; Vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 380-bis, comma 1, c.p.c., come comunicata ai difensori delle parti costituite; rilevato che è trascorso il termine di 40 (quaranta) giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, senza che la ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve –ai sensi del citato art. 380-bis, comma 2, c.p.c. - intendersi rinunciato e che deve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione; atteso che occorre provvedere – in virtù dell’art. 391, comma 2, c.p.c. - alla regolazione delle spese processuali, con conseguente condanna al pagamento –in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] - delle stesse a carico della ricorrente, che ha dato causa al procedimento, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo; considerato che l’Agenzia delle Entrate-Riscossione non risulta costituitasi con controricorso, ragion per cui non occorre adottare alcuna statuizione sulle spese relativamente al rapporto processuale instauratosi tra la stessa e la ricorrente; P.Q.M. Visti gli artt. 380-bis e 391 c.p.c., dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione e condanna la ricorrente, al pagamento, in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA], delle spese di detto giudizio, liquidate in complessivi euro 500,00, di cui euro 100,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e cpa nella misura e sulle voci come per legge. Roma, 18 febbraio 2025 [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 04592/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris