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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 03508/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2022 della Corte d'appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Palermo confermava la sentenza del 15/04/2019 del Tribunale di Palermo di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di invasione di suolo pubblico (art. 633 e 639-bis cod. pen.).

Secondo il capo d'imputazione, tale reato era stato contestato alla [OSCURATO:PERSONA] perché, «nella sua qualità di legale rappresentante e amministratore della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., avente sede in Palermo tra la via [OSCURATO:PERSONA] civ. 11/A e la via Petrarca civ. 30/D 30/E 30/F, esercente l'attività di somministrazione alimentare, invadeva abusivamente il suolo pubblico dell'area antistante l'esercizio commerciale mediante l'installazione di una struttura lignea tipo gazebo, avente la dimensione complessiva di 48 mq. al fine di occupare detta area e trarne profitto mediante l'utilizzazione della suddetta struttura ai fini commerciali essendo la stessa ivi istallata ed attrezzata in funzione dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande. - Commesso in Palermo fino al 16.07.2014».

2. Avverso l'indicata sentenza della Corte d'appello di Palermo, ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, affidato a due motivi.

2.1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 633 e 639-bis cod. pen., la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata con riguardo alla ricostruzione della vicenda amministrativa relativa al gazebo de quo e all'affermazione del carattere doloso della sua condotta.

La dedotta manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata sarebbe rivelata, in particolare, dai seguenti elementi di fatto, che si assumono incontestati e trascurati dalla Corte d'appello di Palermo, segnatamente, i fatti che: a) fino al 10 aprile 2013, data della morte del padre dell'imputata [OSCURATO:PERSONA], l'amministrazione della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la gestione della vicenda amministrativa relativa al gazebo de quo erano in capo al predetto [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva realizzato il gazebo anni prima e aveva «chiesto e ottenuto "il mantenimento e la salvaguardia del gazebo esistente sino al 28 marzo 2013"» (ai sensi dell'art. 12-bis della delibera del Comune di Palermo 28 marzo 2012, n. 336/12), termine che, con una successiva delibera comunale (la n. 43/13), veniva ampliato fino al novembre 2013 (esattamente, fino al 15 novembre 2013) ; b) il 10 marzo 2014, i commissari della Polizia municipale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che la sentenza di primo grado del 15/04/2019 del Tribunale di Palermo aveva assolto dai reati di abuso d'ufficio e omessa denuncia di reato - nell'effettuare un sopralluogo presso il locale (Robinson) dove [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. esercitava la propria attività di somministrazione di alimenti, «non avevano riscontrato alcuna violazione della legge penale in relazione al gazebo», con la conseguenza che, come evidenziato nell'atto di appello, «non appare irragionevole ritenere incredibile la buona fede protestata da un comune cittadino»; c) nel 2010, era stata segnalata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo l'esistenza del gazebo di 48 mq. e la relativa notizia di reato era stata archiviata con decreto del 14 aprile 2011, nel quale si affermava che «la precedente autorizzazione e la conseguente lecita disponibilità del bene escludono l'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 633 c.p.».

Alla luce di tali elementi di fatto, la ricorrente rappresenta come sia manifestamente illogico pretendere che essa, che era stata rassicurata dal padre circa il menzionato esito del procedimento penale e la pendenza di quello amministrativo, che era diventata improvvisamente amministratrice di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. a seguito dell'improvvisa morte del padre e che era priva di cognizioni di diritto amministrativo potesse, in una materia complessa - tanto da indurre in errore persino i commissari della Polizia municipale - avere un'esatta cognizione delle questioni giuridiche relative al gazebo.

La ricorrente rappresenta infine che, quando, il 1° agosto 2014, il Comune di Palermo le aveva segnalato l'illegittimità dell'occupazione del suolo pubblico, aveva subito provveduto all'eliminazione del gazebo (come risultava dal successivo controllo del 29 ottobre 2014 e come dato atto dalla sentenza di primo grado).

2.2. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., l'inosservanza o l'erronea applicazione degli artt. 633 e 639-bis cod. pen.

La ricorrente, richiamando la giurisprudenza della Corte di cassazione, rappresenta l'insussistenza nella fattispecie concreta della condotta tipica del reato di invasione di terreni o edifici, atteso che la sua condotta era consistita soltanto nella prosecuzione dell'occupazione del suolo pubblico contro la sopraggiunta volontà dell'avente diritto Comune di Palermo, sottolineando, in proposito, che, come già evidenziato, almeno fino al 15 novembre 2013 lo stesso Comune aveva autorizzato il mantenimento del gazebo esistente. [OSCURATO:PERSONA]

1. In ordine logico, deve essere anzitutto esaminato il secondo motivo, atteso che esso attiene alla sussistenza dell'elemento materiale del reato di invasione di edifici o terreni.

Tale motivo è manifestamente infondato.

In punto di diritto, si deve osservare che, secondo la costante giurisprudenza della Corte di cassazione - che va qui ribadita - la condotta tipica del reato di invasione di terreni o edifici consiste nell'introduzione dall'esterno in un fondo o in un immobile altrui di cui non si abbia il possesso o la detenzione, sicché l'invasione non ricorre laddove il soggetto, entrato legittimamente in possesso del bene, prosegua nell'occupazione contro la sopraggiunta volontà dell'avente diritto (Sez. 2, n. 16932 del 30/03/2016, Marcantonio, non massimata; Sez. 2, n. 51754 del 03/12/2013, Papasidero, Rv. 258063; Sez. 2, n. 5585 del 01/12/2011, A.L.E.R., Rv. 251804-01; Sez. 2, n. 25937 del 17/06/2010, Milani, Rv. 247751-01; Sez. 2, n. 2337 del 01/12/2005, dep. 2006, Monea, Rv. 233140-01.

In senso analogo: Sez. 2, n. 43393 del 17/10/2003, Bottiglieri, Rv. 227653-01).

La norma di cui all'art. 633 cod. pen., infatti, non è posta a tutela di un diritto ma di una situazione di fatto tra il soggetto e la cosa, per cui tutte le volte in cui il soggetto sia entrato legittimamente in possesso del bene deve escludersi la sussistenza del reato (in tale senso, in particolare, Sez. 2, n. 2337 del 2005, cit).

Questa giurisprudenza, tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, che l'ha invocata nel motivo, non è applicabile al caso di specie, perché la realizzazione, sul suolo pubblico, del gazebo, nell'accertata dimensione di 48 metri quadrati, non era mai stata assentita da una regolare concessione.

Infatti, come accertato, alla luce dell'acquisita documentazione, dalle conformi sentenze dei giudici di merito: nel 2007, il padre della ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], aveva ottenuto una concessione per realizzare un gazebo di soli 21 metri quadrati, poi scaduta; la domanda, presentata dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] nel 2010, di rinnovo della concessione, con ampliamento del suolo da occupare (per metri quadrati 53,47) - maggiore superficie di fatto nel frattempo già occupata, con la realizzazione di un gazebo di oltre 45 metri quadrati - non era stata accolta; nel 2012, fu rilasciata a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. un'autorizzazione provvisoria (valida per due mesi) che consentiva alla società di occupare il suolo pubblico sempre per una superficie di soli 21 metri quadrati; con nota del 28 novembre 2012, il Comune di Palermo comunicava a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. che la domanda presentata da [OSCURATO:PERSONA] il 30 aprile 2012 per il rinnovo della concessione non era stata accolta; approvato con la delibera 28 marzo 2012, n. 336/12, il regolamento del Comune di Palermo «per l'occupazione di spazi di ristoro all'aperto, annessi a locali di pubblico esercizio di somministrazione» - il cui art. 3 prevedeva concessioni di suolo pubblico di superfici non superiori a 15 metri quadrati per i gazebo (e il divieto di collocarli sulla sede stradale) - [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. chiedeva, ai sensi dell'art. 12-bis dello stesso regolamento (che disciplinava la «fase transitoria di adeguamento»), e otteneva, il «mantenimento e la salvaguardia del gazebo (esistente) sino al 28.3.2013», termine poi ampliato, con la successiva delibera comunale n. 43/13, fino al 15 novembre 2013.

Alla luce di tali prove documentali, risulta evidente che [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e, per essa, il precedente amministratore [OSCURATO:PERSONA], non ottenne mai una concessione di suolo pubblico per l'intero spazio di fatto occupato (48 metri quadrati), ma solo per la minore superficie di 21 metri quadrati, con la conseguenza che la stessa società non poteva ritenersi essere entrata legittimamente nel possesso del maggiore suolo pubblico occupato.

L'invasione della maggiore superficie di suolo pubblico è stata, quindi, ab origine illegittima.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, tale illegittimità dell'inizio dell'invasione non può ritenersi esclusa per effetto dell'ottenimento, da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., del «mantenimento del gazebo (esistente)» ai sensi del menzionato art. 12-bis del regolamento del Comune di Palermo «per l'occupazione di spazi di ristoro all'aperto, annessi a locali di pubblico esercizio di somministrazione», atteso che tale provvedimento non faceva venire meno la predetta originaria illegittimità dell'invasione ma si limitava a consentire a chi non era in regola con lo stesso regolamento il temporaneo «mantenimento» del manufatto proprio allo scopo di permettere di porre in essere, nel concesso periodo transitorio, gli adempimenti necessari per uniformarlo alle previsioni del regolamento.

Pertanto, correttamente la Corte d'appello di Palermo ha ritenuto la sussistenza dell'elemento materiale del reato di invasione di edifici o terreni, atteso che, per le ragioni che si sono dette, nel caso di specie si era senz'altro al di fuori dell'ipotesi, cui fa riferimento la giurisprudenza della Corte di cassazione invocata dalla ricorrente, in cui il soggetto, «entrato legittimamente in possesso del bene, prosegua nell'occupazione contro la sopraggiunta volontà dell'avente diritto».

2. Il primo motivo - che attiene alla motivazione della sussistenza dell'elemento psicologico del reato - è manifestamente infondato.

La Corte d'appello di Palermo ha ritenuto la responsabilità dell'imputata per il reato di invasione di edifici o terreni e, in particolare, la sussistenza, in capo alla stessa imputata, dell'elemento psicologico di tale reato, argomentando che la [OSCURATO:PERSONA], che era divenuta amministratrice di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dopo la morte del padre [OSCURATO:PERSONA], avvenuta il 1° aprile 2013, in virtù di tale ruolo, avrebbe dovuto verificare la legittimità dell'occupazione del suolo pubblico e che, sulla base della documentazione a sua disposizione, era chiaro che il ricordato assenso al temporaneo mantenimento del gazebo era venuto meno sin dal 15 novembre 2013, anche per un'occupazione di suolo pubblico inferiore a quella in essere.

Tale motivazione, fondata sul comportamento dell'imputata di persistenza dell'occupazione di suolo pubblico cui non ignorava di non avere titolo, può logicamente fondare la prova dell'elemento soggettivo del reato a lei contestato.

La stessa motivazione non è inficiata dalle doglianze avanzate dalla ricorrente con il motivo in esame.

Quanto a quella indicata sub a), i fatti che, prima del 1° aprile 2013, data della morte del padre, la gestione della vicenda amministrativa relativa al gazebo fosse stata in capo allo stesso padre, e che questi avesse chiesto e ottenuto il «mantenimento» del gazebo fino al 15 novembre 2013, non escludono che - come evidenziato dalla Corte d'appello di Palermo - una volta subentrata nell'amministrazione di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., l'imputata avrebbe dovuto verificare la legittimità dell'occupazione del suolo pubblico e che, in base alla documentazione in possesso della [OSCURATO:PERSONA], fosse chiaro che l'assenso al temporaneo mantenimento del gazebo era senz'altro venuto meno dal 15 novembre 2013.

Quanto a quella indicata sub b), si deve osservare che la sentenza del 14/04/2019 del Tribunale di Palermo aveva assolto i commissari della Polizia municipale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dai reati di abuso d'ufficio e omessa denuncia di reato non perché - come affermato dalla ricorrente - essi «non avevano riscontrato alcuna violazione della legge penale in relazione al gazebo», ma perché avevano potuto a ragione sostenere di essersi uniformati alla circolare del proprio ufficio del marzo 2014 secondo cui i verbalizzanti avrebbero dovuto segnalare le irregolarità riscontrate all'autorità giudiziaria solo se non fosse risultato che, nel corso di precedenti controlli, era già stata redatta una comunicazione di notizia di reato per invasione di area pubblica ovvero se fosse stata accertata un'estensione dell'occupazione già denunciata, atteso che l'esistenza del medesimo gazebo era già stata denunciata da loro colleghi quattro anni prima.

Quanto a quella indicata sub c), il fatto che la precedente notizia di reato fosse stata archiviata non esclude che, in base alla documentazione in possesso dell'imputata, fosse chiaro che l'assenso al temporaneo mantenimento del gazebo era senz'altro venuto meno dal 15 novembre 2013.

Infine, non esclude l'integrazione del reato, né la sussistenza dell'elemento psicologico dello stesso, il fatto che, a seguito della trasmissione, il 10 agosto 2014, dell'invito a rimuovere il gazebo, l'imputata vi abbia provveduto, atteso che tale rimozione è avvenuta quando il reato, per le ragioni che si sono dette, era già stato consumato in tutti i suoi elementi (e quando erano già in corso le indagini relative allo stesso reato; pag. 16 della sentenza di primo grado).

3. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, a norma dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., con la conseguente condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2022 della Corte d'appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Palermo confermava la sentenza del 15/04/2019 del Tribunale di Palermo di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di invasione di suolo pubblico (art. 633 e 639-bis cod. pen.). Secondo il capo d'imputazione, tale reato era stato contestato alla [OSCURATO:PERSONA] perché, «nella sua qualità di legale rappresentante e amministratore della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., avente sede in Palermo tra la via [OSCURATO:PERSONA] civ. 11/A e la via Petrarca civ. 30/D 30/E 30/F, esercente l'attività di somministrazione alimentare, invadeva abusivamente il suolo pubblico dell'area antistante l'esercizio commerciale mediante l'installazione di una struttura lignea tipo gazebo, avente la dimensione complessiva di 48 mq. al fine di occupare detta area e trarne profitto mediante l'utilizzazione della suddetta struttura ai fini commerciali essendo la stessa ivi istallata ed attrezzata in funzione dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande. - Commesso in Palermo fino al 16.07.2014». 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte d'appello di Palermo, ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, affidato a due motivi. 2.1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 633 e 639-bis cod. pen., la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata con riguardo alla ricostruzione della vicenda amministrativa relativa al gazebo de quo e all'affermazione del carattere doloso della sua condotta. La dedotta manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata sarebbe rivelata, in particolare, dai seguenti elementi di fatto, che si assumono incontestati e trascurati dalla Corte d'appello di Palermo, segnatamente, i fatti che: a) fino al 10 aprile 2013, data della morte del padre dell'imputata [OSCURATO:PERSONA], l'amministrazione della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la gestione della vicenda amministrativa relativa al gazebo de quo erano in capo al predetto [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva realizzato il gazebo anni prima e aveva «chiesto e ottenuto "il mantenimento e la salvaguardia del gazebo esistente sino al 28 marzo 2013"» (ai sensi dell'art. 12-bis della delibera del Comune di Palermo 28 marzo 2012, n. 336/12), termine che, con una successiva delibera comunale (la n. 43/13), veniva ampliato fino al novembre 2013 (esattamente, fino al 15 novembre 2013) ; b) il 10 marzo 2014, i commissari della Polizia municipale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che la sentenza di primo grado del 15/04/2019 del Tribunale di Palermo aveva assolto dai reati di abuso d'ufficio e omessa denuncia di reato - nell'effettuare un sopralluogo presso il locale (Robinson) dove [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. esercitava la propria attività di somministrazione di alimenti, «non avevano riscontrato alcuna violazione della legge penale in relazione al gazebo», con la conseguenza che, come evidenziato nell'atto di appello, «non appare irragionevole ritenere incredibile la buona fede protestata da un comune cittadino»; c) nel 2010, era stata segnalata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo l'esistenza del gazebo di 48 mq. e la relativa notizia di reato era stata archiviata con decreto del 14 aprile 2011, nel quale si affermava che «la precedente autorizzazione e la conseguente lecita disponibilità del bene escludono l'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 633 c.p.». Alla luce di tali elementi di fatto, la ricorrente rappresenta come sia manifestamente illogico pretendere che essa, che era stata rassicurata dal padre circa il menzionato esito del procedimento penale e la pendenza di quello amministrativo, che era diventata improvvisamente amministratrice di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. a seguito dell'improvvisa morte del padre e che era priva di cognizioni di diritto amministrativo potesse, in una materia complessa - tanto da indurre in errore persino i commissari della Polizia municipale - avere un'esatta cognizione delle questioni giuridiche relative al gazebo. La ricorrente rappresenta infine che, quando, il 1° agosto 2014, il Comune di Palermo le aveva segnalato l'illegittimità dell'occupazione del suolo pubblico, aveva subito provveduto all'eliminazione del gazebo (come risultava dal successivo controllo del 29 ottobre 2014 e come dato atto dalla sentenza di primo grado). 2.2. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., l'inosservanza o l'erronea applicazione degli artt. 633 e 639-bis cod. pen. La ricorrente, richiamando la giurisprudenza della Corte di cassazione, rappresenta l'insussistenza nella fattispecie concreta della condotta tipica del reato di invasione di terreni o edifici, atteso che la sua condotta era consistita soltanto nella prosecuzione dell'occupazione del suolo pubblico contro la sopraggiunta volontà dell'avente diritto Comune di Palermo, sottolineando, in proposito, che, come già evidenziato, almeno fino al 15 novembre 2013 lo stesso Comune aveva autorizzato il mantenimento del gazebo esistente. [OSCURATO:PERSONA] 1. In ordine logico, deve essere anzitutto esaminato il secondo motivo, atteso che esso attiene alla sussistenza dell'elemento materiale del reato di invasione di edifici o terreni. Tale motivo è manifestamente infondato. In punto di diritto, si deve osservare che, secondo la costante giurisprudenza della Corte di cassazione - che va qui ribadita - la condotta tipica del reato di invasione di terreni o edifici consiste nell'introduzione dall'esterno in un fondo o in un immobile altrui di cui non si abbia il possesso o la detenzione, sicché l'invasione non ricorre laddove il soggetto, entrato legittimamente in possesso del bene, prosegua nell'occupazione contro la sopraggiunta volontà dell'avente diritto (Sez. 2, n. 16932 del 30/03/2016, Marcantonio, non massimata; Sez. 2, n. 51754 del 03/12/2013, Papasidero, Rv. 258063; Sez. 2, n. 5585 del 01/12/2011, A.L.E.R., Rv. 251804-01; Sez. 2, n. 25937 del 17/06/2010, Milani, Rv. 247751-01; Sez. 2, n. 2337 del 01/12/2005, dep. 2006, Monea, Rv. 233140-01. In senso analogo: Sez. 2, n. 43393 del 17/10/2003, Bottiglieri, Rv. 227653-01). La norma di cui all'art. 633 cod. pen., infatti, non è posta a tutela di un diritto ma di una situazione di fatto tra il soggetto e la cosa, per cui tutte le volte in cui il soggetto sia entrato legittimamente in possesso del bene deve escludersi la sussistenza del reato (in tale senso, in particolare, Sez. 2, n. 2337 del 2005, cit). Questa giurisprudenza, tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, che l'ha invocata nel motivo, non è applicabile al caso di specie, perché la realizzazione, sul suolo pubblico, del gazebo, nell'accertata dimensione di 48 metri quadrati, non era mai stata assentita da una regolare concessione. Infatti, come accertato, alla luce dell'acquisita documentazione, dalle conformi sentenze dei giudici di merito: nel 2007, il padre della ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], aveva ottenuto una concessione per realizzare un gazebo di soli 21 metri quadrati, poi scaduta; la domanda, presentata dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] nel 2010, di rinnovo della concessione, con ampliamento del suolo da occupare (per metri quadrati 53,47) - maggiore superficie di fatto nel frattempo già occupata, con la realizzazione di un gazebo di oltre 45 metri quadrati - non era stata accolta; nel 2012, fu rilasciata a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. un'autorizzazione provvisoria (valida per due mesi) che consentiva alla società di occupare il suolo pubblico sempre per una superficie di soli 21 metri quadrati; con nota del 28 novembre 2012, il Comune di Palermo comunicava a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. che la domanda presentata da [OSCURATO:PERSONA] il 30 aprile 2012 per il rinnovo della concessione non era stata accolta; approvato con la delibera 28 marzo 2012, n. 336/12, il regolamento del Comune di Palermo «per l'occupazione di spazi di ristoro all'aperto, annessi a locali di pubblico esercizio di somministrazione» - il cui art. 3 prevedeva concessioni di suolo pubblico di superfici non superiori a 15 metri quadrati per i gazebo (e il divieto di collocarli sulla sede stradale) - [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. chiedeva, ai sensi dell'art. 12-bis dello stesso regolamento (che disciplinava la «fase transitoria di adeguamento»), e otteneva, il «mantenimento e la salvaguardia del gazebo (esistente) sino al 28.3.2013», termine poi ampliato, con la successiva delibera comunale n. 43/13, fino al 15 novembre 2013. Alla luce di tali prove documentali, risulta evidente che [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e, per essa, il precedente amministratore [OSCURATO:PERSONA], non ottenne mai una concessione di suolo pubblico per l'intero spazio di fatto occupato (48 metri quadrati), ma solo per la minore superficie di 21 metri quadrati, con la conseguenza che la stessa società non poteva ritenersi essere entrata legittimamente nel possesso del maggiore suolo pubblico occupato. L'invasione della maggiore superficie di suolo pubblico è stata, quindi, ab origine illegittima. Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, tale illegittimità dell'inizio dell'invasione non può ritenersi esclusa per effetto dell'ottenimento, da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., del «mantenimento del gazebo (esistente)» ai sensi del menzionato art. 12-bis del regolamento del Comune di Palermo «per l'occupazione di spazi di ristoro all'aperto, annessi a locali di pubblico esercizio di somministrazione», atteso che tale provvedimento non faceva venire meno la predetta originaria illegittimità dell'invasione ma si limitava a consentire a chi non era in regola con lo stesso regolamento il temporaneo «mantenimento» del manufatto proprio allo scopo di permettere di porre in essere, nel concesso periodo transitorio, gli adempimenti necessari per uniformarlo alle previsioni del regolamento. Pertanto, correttamente la Corte d'appello di Palermo ha ritenuto la sussistenza dell'elemento materiale del reato di invasione di edifici o terreni, atteso che, per le ragioni che si sono dette, nel caso di specie si era senz'altro al di fuori dell'ipotesi, cui fa riferimento la giurisprudenza della Corte di cassazione invocata dalla ricorrente, in cui il soggetto, «entrato legittimamente in possesso del bene, prosegua nell'occupazione contro la sopraggiunta volontà dell'avente diritto». 2. Il primo motivo - che attiene alla motivazione della sussistenza dell'elemento psicologico del reato - è manifestamente infondato. La Corte d'appello di Palermo ha ritenuto la responsabilità dell'imputata per il reato di invasione di edifici o terreni e, in particolare, la sussistenza, in capo alla stessa imputata, dell'elemento psicologico di tale reato, argomentando che la [OSCURATO:PERSONA], che era divenuta amministratrice di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dopo la morte del padre [OSCURATO:PERSONA], avvenuta il 1° aprile 2013, in virtù di tale ruolo, avrebbe dovuto verificare la legittimità dell'occupazione del suolo pubblico e che, sulla base della documentazione a sua disposizione, era chiaro che il ricordato assenso al temporaneo mantenimento del gazebo era venuto meno sin dal 15 novembre 2013, anche per un'occupazione di suolo pubblico inferiore a quella in essere. Tale motivazione, fondata sul comportamento dell'imputata di persistenza dell'occupazione di suolo pubblico cui non ignorava di non avere titolo, può logicamente fondare la prova dell'elemento soggettivo del reato a lei contestato. La stessa motivazione non è inficiata dalle doglianze avanzate dalla ricorrente con il motivo in esame. Quanto a quella indicata sub a), i fatti che, prima del 1° aprile 2013, data della morte del padre, la gestione della vicenda amministrativa relativa al gazebo fosse stata in capo allo stesso padre, e che questi avesse chiesto e ottenuto il «mantenimento» del gazebo fino al 15 novembre 2013, non escludono che - come evidenziato dalla Corte d'appello di Palermo - una volta subentrata nell'amministrazione di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., l'imputata avrebbe dovuto verificare la legittimità dell'occupazione del suolo pubblico e che, in base alla documentazione in possesso della [OSCURATO:PERSONA], fosse chiaro che l'assenso al temporaneo mantenimento del gazebo era senz'altro venuto meno dal 15 novembre 2013. Quanto a quella indicata sub b), si deve osservare che la sentenza del 14/04/2019 del Tribunale di Palermo aveva assolto i commissari della Polizia municipale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dai reati di abuso d'ufficio e omessa denuncia di reato non perché - come affermato dalla ricorrente - essi «non avevano riscontrato alcuna violazione della legge penale in relazione al gazebo», ma perché avevano potuto a ragione sostenere di essersi uniformati alla circolare del proprio ufficio del marzo 2014 secondo cui i verbalizzanti avrebbero dovuto segnalare le irregolarità riscontrate all'autorità giudiziaria solo se non fosse risultato che, nel corso di precedenti controlli, era già stata redatta una comunicazione di notizia di reato per invasione di area pubblica ovvero se fosse stata accertata un'estensione dell'occupazione già denunciata, atteso che l'esistenza del medesimo gazebo era già stata denunciata da loro colleghi quattro anni prima. Quanto a quella indicata sub c), il fatto che la precedente notizia di reato fosse stata archiviata non esclude che, in base alla documentazione in possesso dell'imputata, fosse chiaro che l'assenso al temporaneo mantenimento del gazebo era senz'altro venuto meno dal 15 novembre 2013. Infine, non esclude l'integrazione del reato, né la sussistenza dell'elemento psicologico dello stesso, il fatto che, a seguito della trasmissione, il 10 agosto 2014, dell'invito a rimuovere il gazebo, l'imputata vi abbia provveduto, atteso che tale rimozione è avvenuta quando il reato, per le ragioni che si sono dette, era già stato consumato in tutti i suoi elementi (e quando erano già in corso le indagini relative allo stesso reato; pag. 16 della sentenza di primo grado). 3. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, a norma dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., con la conseguente condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di euro tremila. P.Q.M. Dichiara i
Sentenza Cassazione n. 03508/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris