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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 40201/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito il difensore: l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 9 dicembre 2021, il Tribunale di Bari, investito della richiesta di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], confermava il provvedimento del 17.11.2021, con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale in sede aveva applicato nei confronti del predetto la misura della custodia in carcere in relazione ai reati di tentato omicidio, aggravato dai futili motivi, nonché ai sensi dell'art. 416-bis 1 cod., pen. in danno di [OSCURATO:PERSONA], e di porto in luogo pubblico di una pistola cal. 380, utilizzata nell'occasione.

Condivideva il suddetto Tribunale il giudizio di gravità indiziaria formulato dal Giudice della cautela sulla base dei dati emergenti dalle indagini (esiti dell'attività di sopralluogo, perquisizione e sequestro; contenuto delle immagini estrapolate dal sistema di video sorveglianza; dichiarazioni rese dalla persona offesa, addetto alla sicurezza presso la discoteca "Demodè" di Modugno dove si verificarono i fatti, e dal collega di questi, D'[OSCURATO:PERSONA]), che avevano consentito di ricostruire la vicenda nei termini che seguono. [OSCURATO:PERSONA], mentre si trovava al varco di ingresso della discoteca "Demodè", aveva chiesto al Gualberti di pagare il biglietto, ma questi, dopo avere replicato "io il biglietto non l'ho mai pagato", aveva detto "voi non sapete chi sono io" ed esibito con spavalderia l'arma nascosta nella cinta dei pantaloni; quindi aveva spinto il Lanzisera e alla reazione verbale di costui gli aveva sferrato uno schiaffo; a quel punto, il Lanzisera aveva reagito colpendo con un pugno l'indagato, il quale, senza esitazione alcuna, aveva estratto la pistola e aveva esploso un primo colpo a distanza ravvicinata, attingendo il Lanzisera all'addome; la vittima, nonostante fosse ferita, era riuscita ad afferrare la mano dell'aggressore, abbassandogliela, ma il Gualberti aveva esploso un secondo colpo, che l'aveva colpita alla regione inguinale destra.

Condivideva, altresì, il Tribunale il giudizio relativo alla ricorrenza delle aggravanti dei futili motivi e del metodo mafioso e alla sussistenza delle esigenze cautelari effettuato dal Giudice della cautela, nonché alla scelta del presidio di contenimento.

2. Avverso detta ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'indagato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], formulando tre distinti motivi di impugnazione.

2.1. Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla ricorrenza dell'aggravante dei futili motivi.Secondo la difesa, il Tribunale avrebbe reso una motivazione puramente assertiva e priva di una reale valutazione delle risultanze processuali, laddove, pur riconoscendo che fosse apprezzabile il tentativo della difesa di ricollegare la reazione dell'indagato al fine di liberarsi dalla morsa di brutalità del Lanzisera, avrebbe ritenuto che l'origine della malvagia azione criminosa trovava la sua motivazione nella futile pretesa da parte dell'indagato di accedere in discoteca senza pagare il biglietto, condividendo quanto affermato dal giudice della cautela che aveva, a sua volta, affermato che, sebbene l'uso dell'arma era consequenziale alla reazione della vittima allo schiaffo ricevuto e, quindi, poteva apparire dettato da un intento reattivo, era, altresì vero che l'azione si poneva come riaffermazione dell'intento prevaricatore e come tale futile del Gualberti di volere entrare senza biglietto, dovendosi, altresì, rilevare la sproporzione tra questo e la reazione aggressiva posta in essere dall'indagato, proprio in considerazione della modesta entità del prezzo del biglietto.

Tuttavia, sempre secondo la difesa, l'immaginato fil rouge esistente fra quanto accaduto all'ingresso e, successivamente, al momento della esplosione dei colpi, si sarebbe spezzato e, conseguentemente, l'atteggiamento psicologico iniziale dell'indagato avrebbe subito una interruzione; la verità sarebbe ben altra: il Gualberti si era determinato a esplodere i colpi di pistola al solo fine di sottrarsi alla furia, diversamente incontenibile, del Lanzisera, come, peraltro, risultante dalla dichiarazioni di D'[OSCURATO:PERSONA] e dalla stessa visione delle immagini (9 e 10) estrapolate dal sistema di video sorveglianza, da cui si evinceva che la persona offesa aveva sferrato prima un pugno con la mano destra e poi un altro con la sinistra, costringendo l'indagato a indietreggiare.

2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla ricorrenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis 1 cod. pen..

Secondo la difesa, poiché, nel caso di specie, si è in presenza di una risoluzione improvvisa dell'indagato, verrebbe meno per definizione il substrato materiale e psicologico per delineare l'oggettività dell'aggravante in parola; detta aggravante, infatti, ricorrerebbe solo in presenza di specifiche circostanze che, nel caso di specie, non sarebbero emerse, come dimostrato da una serie di circostanze: diversi erano i testimoni che avevano riferito sugli accadimenti; nessuno si era incaricato di fare sparire o cancellare le immagini del sistema di video sorveglianza; i presenti avevano chiesto immediatamente l'intervento delle Forze dell'Ordine; la vittima aveva dimostrato di non subire alcuna intimidazione, reagendo spropositatamente e senza alcun timore allo schiaffo del Gualberti; non era stata neppure ipotizzata alcuna forma di ritorsione nei confronti dei protagonisti del diniego all'ingresso del ricorrente, dei proprietari del locale e dei testimoni di accusa.2.3.

Con il terzo motivo, la difesa ha dedotto violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla scelta della misura cautelare applicata; ha evidenziato che, in conseguenza, dell'accoglimento dei precedenti motivi, la misura adottata risulterebbe sproporzionata, oltre che immotivata non fosse altro che per la scarsa intensità del dolo che ne deriverebbe, per l'assenza di contestazioni di reato ostative alla concessione di misure attenuate e, infine, per la mancanza di un pericolo di recidiva concreto e attuale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.

Giova, innanzitutto, osservare che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale è diretto a verificare la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo; tale controllo, pertanto, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito.

2. Ciò posto, occorre rilevare che il vaglio logico e puntuale delle risultanze procedimentali operato dal Tribunale di Bari, in ordine alla ricorrenza dell'aggravante dei futili motivi, non consente a questa Corte di legittimità di muovere critiche, né tantomeno di operare diverse scelte di fatto.

In particolare, il suddetto Tribunale, ricostruita la vicenda nei termini in precedenza riportati, ha messo in evidenza che: nel caso di specie, non era revocabile in dubbio che la condotta del Gualberti fosse espressione di un impulso sproporzionato alla causa scatenante e tale da costituire un mero pretesto di uno sfogo violento; l'azione, infatti, aveva trovato la sua genesi nella pretesa del Gualberti di entrare nella discoteca senza biglietto e, quindi, nella futile pretesa da parte dell'indagato di accedere al locale evitando di versare il, peraltro, esiguo importo del corrispettivo; l'avere egli mostrato sin da subito l'arma doveva ritenersi chiaro indice del fatto che, in caso di impedimento, non avrebbe avuto alcuna remora ad usarla, come in effetti era avvenuto; la futilità e la banalità del motivo era resa palese anche dall'uso della violenza, della forza e dell'arma, quale forma di affermazione della propria personalità, caratterizzata da particolare capacità a delinquere.

Ebbene, tale valutazione è, a giudizio del Collegio, assolutamente congrua e adeguata, mentre le osservazioni del ricorrente non scalfiscono l'impostazione della riportata motivazione e non fanno emergere profili di illogicità della stessa, sostanziandosi le stesse in un tentativo di ricollegare la condotta del Gualberti al pugno sferratogli dalla vittima; tuttavia, tale impostazione contrasta con la ricostruzione dei giudici del merito che hanno ricondotto la condotta dell'indagato alla pretesa dello stesso di entrare in discoteca senza pagare il biglietto di ingresso e hanno ritenuto, in punto di fatto, che la reazione della persona offesa non avesse "spezzato" il legame psicologico conseguente a detta causa primigenia.

3. Non merita accoglimento neppure il secondo motivo di ricorso, con il quale la difesa ha censurato l'ordinanza impugnata in relazione alla ritenuta ricorrenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis 1 cod. pen..

L'argomentare del Tribunale, sul punto, è, a giudizio del Collegio, esente da vizi rilevabili nel presente scrutinio di legittimità, in quanto caratterizzato da logicità e coerenza, oltre che ossequioso dei principi di diritto affermati più volte da questa Corte in materia.

Il Tribunale di Bari ha messo in rilievo che: oltre le dichiarazioni rese dalle persone informate sui fatti, la visione delle immagini tratte dal sistema di videosorveglianza rendeva palese come sin dal suo arrivo presso l'ingresso della discoteca il Gualberti aveva assunto una condotta spavalda e arrogante, forzando i controlli di sicurezza, spingendo il Lanzisera e il collega di questi, D'Angelo, per farsi strada ed entrare in discoteca senza pagare il biglietto di ingresso; l'indagato aveva affermato, allorché gli era stato chiesto di esibire il biglietto, "voi non sapete chi sono io" e aveva mostrato l'arma che teneva nascosta nella dia dei pantaloni, pretendendo di essere temuto e "accontentato"; tali elementi unitariamente considerati consentivano di ritenere che il Gualberti avesse inteso evocare la forza intimidatrice tipica delle associazioni mafiose, ingenerando nei presenti, con la platealità ed esemplarità del suo gesto, la consapevolezza della sua appartenenza ad ambienti criminali organizzati.

Tale valutazione resiste alle censure difensive, che non si confrontano con tutte le argomentazioni svolte nell'ordinanza impugnata e, in particolare, con l'osservazione che alcune persone presenti ai fatti, in sede di individuazione fotografica, non avevano riconosciuto l'indagato, pur avendo avuto contatti ravvicinatissimi con il medesimo; e ciò a dimostrazione, secondo il Tribunale di Bari, della presenza dei c.d.

"riflessi esterni" della forza di intimidazione che la condotta del Gualberti aveva determinato.

4. Infine, inammissibile è il terzo motivo di ricorso perché assolutamente generico, oltre che formulato in forma per così dire subordinata all'accoglimento dei "motivi principali".

5. Alla stregua dei superiori rilievi, il ricorso va rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali; la Cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen..

C\1 C\I P.Q.M. . d Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Manda x tu in alla Cancel

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito il difensore: l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 9 dicembre 2021, il Tribunale di Bari, investito della richiesta di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], confermava il provvedimento del 17.11.2021, con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale in sede aveva applicato nei confronti del predetto la misura della custodia in carcere in relazione ai reati di tentato omicidio, aggravato dai futili motivi, nonché ai sensi dell'art. 416-bis 1 cod., pen. in danno di [OSCURATO:PERSONA], e di porto in luogo pubblico di una pistola cal. 380, utilizzata nell'occasione. Condivideva il suddetto Tribunale il giudizio di gravità indiziaria formulato dal Giudice della cautela sulla base dei dati emergenti dalle indagini (esiti dell'attività di sopralluogo, perquisizione e sequestro; contenuto delle immagini estrapolate dal sistema di video sorveglianza; dichiarazioni rese dalla persona offesa, addetto alla sicurezza presso la discoteca "Demodè" di Modugno dove si verificarono i fatti, e dal collega di questi, D'[OSCURATO:PERSONA]), che avevano consentito di ricostruire la vicenda nei termini che seguono. [OSCURATO:PERSONA], mentre si trovava al varco di ingresso della discoteca "Demodè", aveva chiesto al Gualberti di pagare il biglietto, ma questi, dopo avere replicato "io il biglietto non l'ho mai pagato", aveva detto "voi non sapete chi sono io" ed esibito con spavalderia l'arma nascosta nella cinta dei pantaloni; quindi aveva spinto il Lanzisera e alla reazione verbale di costui gli aveva sferrato uno schiaffo; a quel punto, il Lanzisera aveva reagito colpendo con un pugno l'indagato, il quale, senza esitazione alcuna, aveva estratto la pistola e aveva esploso un primo colpo a distanza ravvicinata, attingendo il Lanzisera all'addome; la vittima, nonostante fosse ferita, era riuscita ad afferrare la mano dell'aggressore, abbassandogliela, ma il Gualberti aveva esploso un secondo colpo, che l'aveva colpita alla regione inguinale destra. Condivideva, altresì, il Tribunale il giudizio relativo alla ricorrenza delle aggravanti dei futili motivi e del metodo mafioso e alla sussistenza delle esigenze cautelari effettuato dal Giudice della cautela, nonché alla scelta del presidio di contenimento. 2. Avverso detta ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'indagato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], formulando tre distinti motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla ricorrenza dell'aggravante dei futili motivi.Secondo la difesa, il Tribunale avrebbe reso una motivazione puramente assertiva e priva di una reale valutazione delle risultanze processuali, laddove, pur riconoscendo che fosse apprezzabile il tentativo della difesa di ricollegare la reazione dell'indagato al fine di liberarsi dalla morsa di brutalità del Lanzisera, avrebbe ritenuto che l'origine della malvagia azione criminosa trovava la sua motivazione nella futile pretesa da parte dell'indagato di accedere in discoteca senza pagare il biglietto, condividendo quanto affermato dal giudice della cautela che aveva, a sua volta, affermato che, sebbene l'uso dell'arma era consequenziale alla reazione della vittima allo schiaffo ricevuto e, quindi, poteva apparire dettato da un intento reattivo, era, altresì vero che l'azione si poneva come riaffermazione dell'intento prevaricatore e come tale futile del Gualberti di volere entrare senza biglietto, dovendosi, altresì, rilevare la sproporzione tra questo e la reazione aggressiva posta in essere dall'indagato, proprio in considerazione della modesta entità del prezzo del biglietto. Tuttavia, sempre secondo la difesa, l'immaginato fil rouge esistente fra quanto accaduto all'ingresso e, successivamente, al momento della esplosione dei colpi, si sarebbe spezzato e, conseguentemente, l'atteggiamento psicologico iniziale dell'indagato avrebbe subito una interruzione; la verità sarebbe ben altra: il Gualberti si era determinato a esplodere i colpi di pistola al solo fine di sottrarsi alla furia, diversamente incontenibile, del Lanzisera, come, peraltro, risultante dalla dichiarazioni di D'[OSCURATO:PERSONA] e dalla stessa visione delle immagini (9 e 10) estrapolate dal sistema di video sorveglianza, da cui si evinceva che la persona offesa aveva sferrato prima un pugno con la mano destra e poi un altro con la sinistra, costringendo l'indagato a indietreggiare. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla ricorrenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis 1 cod. pen.. Secondo la difesa, poiché, nel caso di specie, si è in presenza di una risoluzione improvvisa dell'indagato, verrebbe meno per definizione il substrato materiale e psicologico per delineare l'oggettività dell'aggravante in parola; detta aggravante, infatti, ricorrerebbe solo in presenza di specifiche circostanze che, nel caso di specie, non sarebbero emerse, come dimostrato da una serie di circostanze: diversi erano i testimoni che avevano riferito sugli accadimenti; nessuno si era incaricato di fare sparire o cancellare le immagini del sistema di video sorveglianza; i presenti avevano chiesto immediatamente l'intervento delle Forze dell'Ordine; la vittima aveva dimostrato di non subire alcuna intimidazione, reagendo spropositatamente e senza alcun timore allo schiaffo del Gualberti; non era stata neppure ipotizzata alcuna forma di ritorsione nei confronti dei protagonisti del diniego all'ingresso del ricorrente, dei proprietari del locale e dei testimoni di accusa.2.3. Con il terzo motivo, la difesa ha dedotto violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla scelta della misura cautelare applicata; ha evidenziato che, in conseguenza, dell'accoglimento dei precedenti motivi, la misura adottata risulterebbe sproporzionata, oltre che immotivata non fosse altro che per la scarsa intensità del dolo che ne deriverebbe, per l'assenza di contestazioni di reato ostative alla concessione di misure attenuate e, infine, per la mancanza di un pericolo di recidiva concreto e attuale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito illustrate. Giova, innanzitutto, osservare che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale è diretto a verificare la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo; tale controllo, pertanto, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito. 2. Ciò posto, occorre rilevare che il vaglio logico e puntuale delle risultanze procedimentali operato dal Tribunale di Bari, in ordine alla ricorrenza dell'aggravante dei futili motivi, non consente a questa Corte di legittimità di muovere critiche, né tantomeno di operare diverse scelte di fatto. In particolare, il suddetto Tribunale, ricostruita la vicenda nei termini in precedenza riportati, ha messo in evidenza che: nel caso di specie, non era revocabile in dubbio che la condotta del Gualberti fosse espressione di un impulso sproporzionato alla causa scatenante e tale da costituire un mero pretesto di uno sfogo violento; l'azione, infatti, aveva trovato la sua genesi nella pretesa del Gualberti di entrare nella discoteca senza biglietto e, quindi, nella futile pretesa da parte dell'indagato di accedere al locale evitando di versare il, peraltro, esiguo importo del corrispettivo; l'avere egli mostrato sin da subito l'arma doveva ritenersi chiaro indice del fatto che, in caso di impedimento, non avrebbe avuto alcuna remora ad usarla, come in effetti era avvenuto; la futilità e la banalità del motivo era resa palese anche dall'uso della violenza, della forza e dell'arma, quale forma di affermazione della propria personalità, caratterizzata da particolare capacità a delinquere. Ebbene, tale valutazione è, a giudizio del Collegio, assolutamente congrua e adeguata, mentre le osservazioni del ricorrente non scalfiscono l'impostazione della riportata motivazione e non fanno emergere profili di illogicità della stessa, sostanziandosi le stesse in un tentativo di ricollegare la condotta del Gualberti al pugno sferratogli dalla vittima; tuttavia, tale impostazione contrasta con la ricostruzione dei giudici del merito che hanno ricondotto la condotta dell'indagato alla pretesa dello stesso di entrare in discoteca senza pagare il biglietto di ingresso e hanno ritenuto, in punto di fatto, che la reazione della persona offesa non avesse "spezzato" il legame psicologico conseguente a detta causa primigenia. 3. Non merita accoglimento neppure il secondo motivo di ricorso, con il quale la difesa ha censurato l'ordinanza impugnata in relazione alla ritenuta ricorrenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis 1 cod. pen.. L'argomentare del Tribunale, sul punto, è, a giudizio del Collegio, esente da vizi rilevabili nel presente scrutinio di legittimità, in quanto caratterizzato da logicità e coerenza, oltre che ossequioso dei principi di diritto affermati più volte da questa Corte in materia. Il Tribunale di Bari ha messo in rilievo che: oltre le dichiarazioni rese dalle persone informate sui fatti, la visione delle immagini tratte dal sistema di videosorveglianza rendeva palese come sin dal suo arrivo presso l'ingresso della discoteca il Gualberti aveva assunto una condotta spavalda e arrogante, forzando i controlli di sicurezza, spingendo il Lanzisera e il collega di questi, D'Angelo, per farsi strada ed entrare in discoteca senza pagare il biglietto di ingresso; l'indagato aveva affermato, allorché gli era stato chiesto di esibire il biglietto, "voi non sapete chi sono io" e aveva mostrato l'arma che teneva nascosta nella dia dei pantaloni, pretendendo di essere temuto e "accontentato"; tali elementi unitariamente considerati consentivano di ritenere che il Gualberti avesse inteso evocare la forza intimidatrice tipica delle associazioni mafiose, ingenerando nei presenti, con la platealità ed esemplarità del suo gesto, la consapevolezza della sua appartenenza ad ambienti criminali organizzati. Tale valutazione resiste alle censure difensive, che non si confrontano con tutte le argomentazioni svolte nell'ordinanza impugnata e, in particolare, con l'osservazione che alcune persone presenti ai fatti, in sede di individuazione fotografica, non avevano riconosciuto l'indagato, pur avendo avuto contatti ravvicinatissimi con il medesimo; e ciò a dimostrazione, secondo il Tribunale di Bari, della presenza dei c.d. "riflessi esterni" della forza di intimidazione che la condotta del Gualberti aveva determinato. 4. Infine, inammissibile è il terzo motivo di ricorso perché assolutamente generico, oltre che formulato in forma per così dire subordinata all'accoglimento dei "motivi principali". 5. Alla stregua dei superiori rilievi, il ricorso va rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali; la Cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen.. C\1 C\I P.Q.M. . d Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Manda x tu in alla Cancel
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