CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 18185/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; LETTA l'ordinanza in epigrafe, reiettiva del reclamo-impugnazione proposto da [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 35-ter Ord. Pen., avverso il provvedimento emesso in data 9 marzo 2021, con il quale il Magistrato di sorveglianza di Perugia aveva respinto il reclamo-istanza proposto in relazione al periodo di restrizione sofferto presso la Casa circondariale del capoluogo umbro; RILEVATO che, a ragione della decisione, il Tribunale di sorveglianza ha osservato, in base alle relazioni provenienti dall'indicato Istituto di pena, che il detenuto non aveva mai avuto a disposizione uno spazio inferiore ai 3 mq, al netto degli arredi fissi (inclusi gli armadietti sovrapposti, che non consumavano una parte maggiore dello spazio di locomozione e movimento), e, in ogni caso, aveva fruito di almeno quattro ore giornaliere all'aria aperta, tempo che andava sommato, nella gamma dei fattori compensativi, a quello fruito per le offerte trattamentali; VISTO il ricorso, con il quale l'interessato, per il tramite del difensore, deduce violazione degli artt. 35, 35-bis, 35 -ter e 69, comma 1, ord. pen., assumendo che, al netto della superficie occupata dagli arredi fissi, correttamente calcolata, lo spazio a sua disposizione nella cella condivisa con altro detenuto era inferiore a 3 mq; CONSIDERATO che la proposta impugnazione sviluppa censure in punto di fatto e non si confronta con l'iter argomentativo seguito dal Tribunale di sorveglianza a proposito della corretta detrazione, operata dall'Istituto di pena, degli spazi occupati dagli armadietti sovrapposti, né con la illustrazione della compresenza, nel caso di specie, di adeguati fattori compensativi; RITENUTO Pertanto, che l'impugnazione debba essere dichiarata inammissibile, dal che conseguono di diritto le statuizioni di cui in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C