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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 21 marzo 2023

Cassazione n. 19951/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Milano, con la pronuncia di cui in epigrafe, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per la fattispecie di cui all'art. 186, commi 1, 2, lett. c), e 2-sexies cod. strada.

2. Avverso la sentenza di secondo grado l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).

Si deduce il travisamento della prova nel quale sarebbe incorsa la Corte territoriale nel ritenere che in sede di accertamenti alcolimetrici [OSCURATO:PERSONA] sia stato reso edotto della facoltà di farsi assistere da un difensore, laddove, invece, a dire del ricorrente, tale avvertimento non emergerebbe dal relativo verbale sottoscritto dal detto Parisi (dal quale difatti non risulterebbe il nominativo del difensore, di fiducia o d'ufficio).

A ciò si aggiunge che erroneamente il giudice d'appello avrebbe comunque ritenuto tardiva l'eccezione di nullità, in quanto nella specie dedotta già in primo grado.

Il ricorrente sollecita, infine, una questione di legittimità costituzionale dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen., per contrasto con gli artt. 3, 24 e 25, Cost., laddove interpretato nel senso per cui non si consente al difensore di partecipare al compimento dell'atto.

3. La Procura generale della Repubblica della Suprema Corte ha depositato conclusioni nei termini di cui in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso, i cui motivi sono suscettibili di trattazione congiunta, è inammissibile.

2. La Corte territoriale, difatti, quale autonoma ragione fondante la conferma della responsabilità dell'imputato, ha argomentato il rigetto della dedotta nullità degli accertamenti alcolimetrici dalla prova documentale (acquisita in sede di giudizio abbreviato) dell'avviso, dato in sede di esecuzione degli accertamenti alcolimetrici, di farsi assistere da un difensore, come confermato dallo stesso ricorrente con l'allegazione al ricorso, per ragioni di autosufficienza del motivo deducente il travisamento della prova, del relativo verbale sottoscritto da [OSCURATO:PERSONA] ed effettivamente recante il dett avvertimento.3.

Ne consegue altresì l'inconferenza, ancor prima che la manifesta infondatezza, della questione di legittimità costituzionale prospettata dal ricorrente con riferimento all'art. 114 disp. att. cod. proc. pen., per contrasto con gli artt. 3, 24 e 25, Cost., laddove interpretato nel senso per cui non si consente al difensore di partecipare al compimento dell'atto.

Fermo restando l'obbligo dell'avvertimento della facoltà di fasi assistere da un difensore, difatti, l'accertamento strumentale in oggetto, costituisce atto urgente e indifferibile cui il difensore può assistere senza diritto di essere previamente avvisato, dovendo la polizia giudiziaria unicamente avvertire la persona sottoposta alle indagini della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia e non anche attendere l'arrivo del difensore eventualmente nominato (ex plurimis, Sez. 4, n. 41178 del 20/07/2017, Rallo, Rv. 270772).

Lungi dal non consentire al difensore di assistere al compimento dell'atto, la Corte territoriale ha invece ritenuto non configurabile, a carico della polizia giudiziaria operante, l'obbligo incondizionato di attendere l'arrivo sul luogo del difensore di fiducia avvisato dall'interessato per il compimento dell'atto in esame, trattandosi di atto di polizia giudiziaria urgente e indifferibile, il cui esito, in quanto legato al decorso del tempo, può essere definitivamente compromesso da tale suddetta (ex plurimis, anche Sez. 4, Saz. 4, n. 5860 del 10/11/2021, dep. 2022, Francini, Rv. 282639, con argomentazioni peraltro pacifiche nella giurisprudenza di legittimità anche con riferimento all'esecuzione della perquisizione - Sez. 6, n. 11908 del 23/10/1992, Torcasio, Rv. 192917).

4. In conclusione, all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore dalla cassa delle ammende della somma di euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. e che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186).

P.Q.M. e .« 3 2 g Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle C...b ammende.

Z o Te- - I____„---, Così eciso il 21 marzo 2023 cn g - = o I ,....)1 Cons lier e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Milano, con la pronuncia di cui in epigrafe, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per la fattispecie di cui all'art. 186, commi 1, 2, lett. c), e 2-sexies cod. strada. 2. Avverso la sentenza di secondo grado l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). Si deduce il travisamento della prova nel quale sarebbe incorsa la Corte territoriale nel ritenere che in sede di accertamenti alcolimetrici [OSCURATO:PERSONA] sia stato reso edotto della facoltà di farsi assistere da un difensore, laddove, invece, a dire del ricorrente, tale avvertimento non emergerebbe dal relativo verbale sottoscritto dal detto Parisi (dal quale difatti non risulterebbe il nominativo del difensore, di fiducia o d'ufficio). A ciò si aggiunge che erroneamente il giudice d'appello avrebbe comunque ritenuto tardiva l'eccezione di nullità, in quanto nella specie dedotta già in primo grado. Il ricorrente sollecita, infine, una questione di legittimità costituzionale dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen., per contrasto con gli artt. 3, 24 e 25, Cost., laddove interpretato nel senso per cui non si consente al difensore di partecipare al compimento dell'atto. 3. La Procura generale della Repubblica della Suprema Corte ha depositato conclusioni nei termini di cui in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, i cui motivi sono suscettibili di trattazione congiunta, è inammissibile. 2. La Corte territoriale, difatti, quale autonoma ragione fondante la conferma della responsabilità dell'imputato, ha argomentato il rigetto della dedotta nullità degli accertamenti alcolimetrici dalla prova documentale (acquisita in sede di giudizio abbreviato) dell'avviso, dato in sede di esecuzione degli accertamenti alcolimetrici, di farsi assistere da un difensore, come confermato dallo stesso ricorrente con l'allegazione al ricorso, per ragioni di autosufficienza del motivo deducente il travisamento della prova, del relativo verbale sottoscritto da [OSCURATO:PERSONA] ed effettivamente recante il dett avvertimento.3. Ne consegue altresì l'inconferenza, ancor prima che la manifesta infondatezza, della questione di legittimità costituzionale prospettata dal ricorrente con riferimento all'art. 114 disp. att. cod. proc. pen., per contrasto con gli artt. 3, 24 e 25, Cost., laddove interpretato nel senso per cui non si consente al difensore di partecipare al compimento dell'atto. Fermo restando l'obbligo dell'avvertimento della facoltà di fasi assistere da un difensore, difatti, l'accertamento strumentale in oggetto, costituisce atto urgente e indifferibile cui il difensore può assistere senza diritto di essere previamente avvisato, dovendo la polizia giudiziaria unicamente avvertire la persona sottoposta alle indagini della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia e non anche attendere l'arrivo del difensore eventualmente nominato (ex plurimis, Sez. 4, n. 41178 del 20/07/2017, Rallo, Rv. 270772). Lungi dal non consentire al difensore di assistere al compimento dell'atto, la Corte territoriale ha invece ritenuto non configurabile, a carico della polizia giudiziaria operante, l'obbligo incondizionato di attendere l'arrivo sul luogo del difensore di fiducia avvisato dall'interessato per il compimento dell'atto in esame, trattandosi di atto di polizia giudiziaria urgente e indifferibile, il cui esito, in quanto legato al decorso del tempo, può essere definitivamente compromesso da tale suddetta (ex plurimis, anche Sez. 4, Saz. 4, n. 5860 del 10/11/2021, dep. 2022, Francini, Rv. 282639, con argomentazioni peraltro pacifiche nella giurisprudenza di legittimità anche con riferimento all'esecuzione della perquisizione - Sez. 6, n. 11908 del 23/10/1992, Torcasio, Rv. 192917). 4. In conclusione, all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore dalla cassa delle ammende della somma di euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. e che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186). P.Q.M. e .« 3 2 g Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle C...b ammende. Z o Te- - I____„---, Così eciso il 21 marzo 2023 cn g - = o I ,....)1 Cons lier e
Sentenza Cassazione n. 19951/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris