CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15766/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2025 della CORTE APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; considerato che, sebbene i ricorrenti abbiano depositato due distinti atti di ricorso, gli stessi risultano perfettamente sovrapponibili e ne consentono pertanto la trattazione congiunta con le medesime argomentazioni; ritenuto che il primo motivo, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di ricettazione, con particolare riferimento alla ritenuta sussistenza del relativo elemento psicologico, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dalla Corte di merito che, con motivazione esente dai vizi logici e giuridici dedotti, ha esplicitato congruamente le ragioni del proprio convincimento (si veda pagina 6, paragrafo 4, della sentenza impugnata, ove si rileva come la mancanza di elementi identificativi del trattore con rimorchio, a bordo del quale erano stati fermati gli imputati, risultasse dimostrativa della loro consapevolezza in ordine alla provenienza delittuosa del mezzo, rispetto alla cui origine non avevano peraltro fornito alcuna giustificazione); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); considerato che anche il secondo motivo dei ricorsi proposti nell'interesse dei ricorrenti, con cui si contesta l'eccessività della pena, non è consentito dalla legge in questa sede ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. (cfr. Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 - 01); che nella specie l'onere argomentativo del giudice risulta adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si vedano le pagine 6 e 7 della sentenza impugnata, ove la pena base viene determinata nel minimo edittale, evidenziando come le modalità della condotta, la personalità degli imputati ed il valore dei beni ricettati non consentissero il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della ipotesi attenuata di cui all'art. 648, comma quarto, cod. pen.);rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P P.Q.M