CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24396/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
AFFAELE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/05/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato e alla determinazione del trattamento sanzionatorio, è del tutto generico perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod., proc. pen., in quanto non indica le ragioni di diritto ed i dati di fatto che sono alla • base della censura formulata, così non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.Mcm CANCELAMWA