CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15512/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to a ROMA il 09/09/1992 avverso la sentenza del 10/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Roma del 10 marzo 2025, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Roma il 9 aprile 2024, con la quale Nicolas MonUinari, all'esito di rito abbreviato, era stato condannato alla pena dì anni 1 di reclusione ed euro 1.200 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990. Fatto commesso in Roma il 22 gennaio 2024. Osservato che l'unico motivo di ricorso, con cui la difesa si duole del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e della eccessività della pena, è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello rimarcato, in maniera non illogica, sia il numero di dosi medie singole (37 di cocaina e 95 di hashish) ricavabili dallo stupefacente detenuto, sia la natura continuativa dell'attività di spaccio esercitata dal ricorrente, sia i tre precedenti penali specifici a suo carico. Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dellInammtssibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M