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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 novembre 2023

Cassazione n. 06916/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/03/2023 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto: in relazione al ritenuto giudizio di responsabilità e alla configurabilità del concorso nella detenzione illecita contestata con l'imputazione ascrittR alla ricorrente ( primi due motivi di ricorso) adduce doglianze dirette ad una alternativa ricostruzione del fatto non supportata dalla specifica enucleazione di effettivi e decisivi travisamenti delle emergenze probatorie quando,per contro.la valutazione conformemente resa dai giudici del merito di entrambi i gradi di giudizio appare connotata da lineare e coerente logicità e da esauriente disamina dei dati processuali; in relazione al mancato riconoscimento delle generiche, perché, anche sul punto, la sentenza non merita censure in quanto sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive 212:Zinffet così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede; in relazione alla misura della pena irrogata, le censure prospettate risultano introdotte per la prima volta in sede di legittimità/atteso che l'appello non conteneva motivi devoluti alla Corte del merito in ordine al trattamento sanzionatorio; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 10 novembre 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/03/2023 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto: in relazione al ritenuto giudizio di responsabilità e alla configurabilità del concorso nella detenzione illecita contestata con l'imputazione ascrittR alla ricorrente ( primi due motivi di ricorso) adduce doglianze dirette ad una alternativa ricostruzione del fatto non supportata dalla specifica enucleazione di effettivi e decisivi travisamenti delle emergenze probatorie quando,per contro.la valutazione conformemente resa dai giudici del merito di entrambi i gradi di giudizio appare connotata da lineare e coerente logicità e da esauriente disamina dei dati processuali; in relazione al mancato riconoscimento delle generiche, perché, anche sul punto, la sentenza non merita censure in quanto sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive 212:Zinffet così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede; in relazione alla misura della pena irrogata, le censure prospettate risultano introdotte per la prima volta in sede di legittimità/atteso che l'appello non conteneva motivi devoluti alla Corte del merito in ordine al trattamento sanzionatorio; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 10 novembre 2023.
Sentenza Cassazione n. 06916/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris