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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 dicembre 1988

Cassazione n. 01235/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 27/12/1988 avverso la sentenza del 29/10/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Perugia, riconosciuta l'equivalenza delle attenuanti generiche con tutte le aggravanti contestate, ha rideterminato nella misura ritenuta di giustizia la pena inflittagli per il delitto di cui agli artt. 56, 110, 624, 625, n. 2 e 5, e 61, n. 5 cod. pen. per aver tentato, in concorso con altri e travisati, di impossessarsi del denaro contenuto in uno sportello bancomat, realizzando atti idonei e diretti in modo non equivoco a tale scopo, facendolo esplodere mediante innesco di gas acetilene, non riuscendo nell'intento per cause indipendenti dalla propria volontà, con l'ulteriore aggravante dell'aver agito con violenza sulle cose ed in orario notturno tale da ostacolare la pubblica e privata difesa; - Ritenuto che il primo motivo di ricorso - che deduce violazione di legge e vizio di motivazione poiché la Corte avrebbe violato il divieto di reformatio in peius, avendo applicato nei confronti dell'imputato, in mancanza dell'impugnazione del Pubblico Ministero, una pena base superiore rispetto a quanto determinato in primo grado, oppure avendo applicato una riduzione per il tentativo in misura inferiore rispetto a quanto stabilito in primo grado - è manifestamente infondato perché denunzia violazione di norme smentita dagli atti processuali; il secondo giudice non ha fissato la pena base in misura superiore rispetto al giudizio di primo grado, e la pena finale determinata dal medesimo Collegio di appello, quantificata entro la cornice edittale dell'art. 624 cod. pen., è inferiore alla pena inflitta in primo grado, e sul punto le doglianze del ricorrente risultano accompagnate da mere ipotesi; - Ritenuto che il secondo motivo di ricorso - che lamenta vizio di motivazione in ordine all'individuazione della pena base ed alla riduzione per il tentativo - è manifestamente infondato, in quanto la decisione impugnata si è soffermata sulla gravità del fatto e sulla personalità dell'imputato, con riferimento al quale è stata appropriatamente ritenuta sussistente la recidiva, come espressiva di una sua maggiore pericolosità; il motivo, inoltre, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che nella specie ha adeguatamente assolto al proprio onere argomentativo mediante il riferimento alla peculiare gravità del reato, commesso anche mediante esplosivo, alle sue modalità di esecuzione preorganizzate e particolarmente allarmanti, ed alla personalità degli imputati; - Considerato che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 27/12/1988 avverso la sentenza del 29/10/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Perugia, riconosciuta l'equivalenza delle attenuanti generiche con tutte le aggravanti contestate, ha rideterminato nella misura ritenuta di giustizia la pena inflittagli per il delitto di cui agli artt. 56, 110, 624, 625, n. 2 e 5, e 61, n. 5 cod. pen. per aver tentato, in concorso con altri e travisati, di impossessarsi del denaro contenuto in uno sportello bancomat, realizzando atti idonei e diretti in modo non equivoco a tale scopo, facendolo esplodere mediante innesco di gas acetilene, non riuscendo nell'intento per cause indipendenti dalla propria volontà, con l'ulteriore aggravante dell'aver agito con violenza sulle cose ed in orario notturno tale da ostacolare la pubblica e privata difesa; - Ritenuto che il primo motivo di ricorso - che deduce violazione di legge e vizio di motivazione poiché la Corte avrebbe violato il divieto di reformatio in peius, avendo applicato nei confronti dell'imputato, in mancanza dell'impugnazione del Pubblico Ministero, una pena base superiore rispetto a quanto determinato in primo grado, oppure avendo applicato una riduzione per il tentativo in misura inferiore rispetto a quanto stabilito in primo grado - è manifestamente infondato perché denunzia violazione di norme smentita dagli atti processuali; il secondo giudice non ha fissato la pena base in misura superiore rispetto al giudizio di primo grado, e la pena finale determinata dal medesimo Collegio di appello, quantificata entro la cornice edittale dell'art. 624 cod. pen., è inferiore alla pena inflitta in primo grado, e sul punto le doglianze del ricorrente risultano accompagnate da mere ipotesi; - Ritenuto che il secondo motivo di ricorso - che lamenta vizio di motivazione in ordine all'individuazione della pena base ed alla riduzione per il tentativo - è manifestamente infondato, in quanto la decisione impugnata si è soffermata sulla gravità del fatto e sulla personalità dell'imputato, con riferimento al quale è stata appropriatamente ritenuta sussistente la recidiva, come espressiva di una sua maggiore pericolosità; il motivo, inoltre, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che nella specie ha adeguatamente assolto al proprio onere argomentativo mediante il riferimento alla peculiare gravità del reato, commesso anche mediante esplosivo, alle sue modalità di esecuzione preorganizzate e particolarmente allarmanti, ed alla personalità degli imputati; - Considerato che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a
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