CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 giugno 2023
Cassazione n. 26018/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 15081-2020 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 16, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Giudizio di abitualità R.G.N. 15081/2020 Cron. Rep. Ud. 27/06/2023 CC - controricorrente - avverso la sentenza n. 566/2019 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 10/10/2019 R.G.N. 911/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATOCHE: 1. la Corte d'appello di Salerno ha respinto l'appello dell'INPS, confermando la pronuncia di primo grado con cui era stata accolta la domanda dell’odierna parte controricorrente e dichiarata l'insussistenza dell'obbligo di iscrizione alla [OSCURATO:PERSONA] di cui alla legge n r . 335 del 1995, art. 2,comma 26, in relazione all'attività libero professionale svolta da [OSCURATO:PERSONA] quale avvocato iscritto all'[OSCURATO:PERSONA] ma non alla [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed [OSCURATO:PERSONA], in ragione del mancato conseguimento del reddito nella misura utile per l'insorgenza del relativo obbligo; 2. la Corte territoriale ha considerato la produzione, nell'anno oggetto di causa, di un reddito di importo inferiore ai 5.000,00, per il quale vigeva l'esenzione dall'obbligo di iscrizione alla gestione separata. Ha, in particolare, osservato come i dati reddituali fossero «scarsamente indicativi anche della mera occasionalità della prestazione professionale, la cui entità si appalesa(va) inidonea alla ricezione della clientela ed alla predisposizione di mezzi e strumenti utili e necessari per l'espletamento dell'attività professionale»; 3. avverso tale sentenza l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo; la professionista ha resistito con controricorso; 4. chiamata la causa all’adunanza camerale, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui all’art. 380 bis1, comma 2, cod.proc.civ. CONSIDERATOCHE: 5. con l'unico motivo di ricorso l'INPS - ai sensi dell'art. 360, comma 1, nr. 3 cod.proc.civ.- ha dedotto violazione dellaL. nr. 335 del 1995, art. 2, commi 26 - 31, delD.L. nr. 98 del 2011, art. 18, commi 1 e 2, conv. con mod. dalla L. nr. 111 del 2011, delD.P.R. nr. 917 del 1986, art. 53,mod. dal D.Lgs. nr. 344 del 2003, della legge nr. 576 del 1980, artt. 10,11 e 22, delD.L. nr. 269 del 2003, art. 44,comma 2, conv. con mod. dalla L. n r . 326 del 2003 e del D.Lgs. nr. 276 del 2003, art. 61, comma 3, per avere la Corte di appello ritenuto insussistente l'obbli go di versamento della contribuzione in ragione dell'ammontare del reddito conseguito dalla professionista nell'anno di riferimento, inferiore al limite indicato dalD.L. n. 269 del 2003, art. 44,comma 2 (id est: Euro 5.000,00); 6. l'Istituto ha ribadito l'obbligo di iscrizione alla gestione separata per gli avvocati (per i quali non sorga l'obbligo di iscrizione alla cassa forense) che svolgono in modo abituale l'attività professionale, in base al disposto dellaL. nr. 335 del 1995 cit., art. 2, comma 26, come interpretato autenticamente dalD.L. nr. 98 del 2011 cit., art. 18, comma 12, non venendo in considerazione ilD.L. 269 del 2003cit., art. 44, comma 2, che disciplina la diversa ipotesi del lavoro occasionale, connesso alle prestazioni d’opera coordinate e continuative; 7. il ricorso non può trovare accoglimento; 8. questa Corte ha affermato che l'obbligatorietà dell'iscrizione alla Gestione separata da parte di un professionista iscritto ad albo o elenco è collegata all'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che dia luogo ad un reddito non assoggettato a contribuzione da parte della cassa di riferimento; la produzione di un reddito superiore alla soglia di Euro 5.000,00 costituisce invece il presupposto affinché anche un'attività di lavoro autonomo occasionale possa mettere capo all'iscrizione presso la medesima Gestione ( Cass. n. 4419 del 2021; nr. 12419 del 2021; nr. 12358 del 2021). A chiarimento dell’espresso principio, la Corte ha, quindi, affermato che «la produzione di un reddito superiore alla soglia citata vale a privare di rilievo ogni questione circa la natura abituale o occasionale dell'attività libero- professionale da assoggettare a contribuzione, dal momento che il superamento della soglia di cui al D.L. n. 269 del 2003, art. 44 cit., determina comunque la sottoposizione all'obbligo di contribuzione in favore della Gestione separata» (v. Cass. nr. 29272 del 2022, punto 17.Successivamente, in motiv., anche Cass. nr. 9586 del 2023); 9. in particolare, poi, per i l requisito di abitualità, da accertarsi, ove necessario,in punto di fatto, si è precisa to che possono rilevare « le presunzioni ricavabili, ad es., dall'iscrizione all'albo, dall'accensione della partita IVA o dall'organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività» oppure, in senso contrario, « la percezione da parte del libero professionista di un reddito annuo di importo inferiore ad Euro 5.000,00 quale indizio […] per escludere in concreto la sussistenza del requisito in questione»(Cass. nr. 4419 del 2021 cit.) senza che nessuno di tali elementi possa di per sé imporsi all’interprete comeunivocamente significativo , trattandosi « pur sempre di forme di praesumptio hominis , che non impongonoall'interprete conclusioni indefettibili, ma semplici regole di esperienza per risalire al fatto ignoto da quello noto»(Cass. n. 4419 del 2021 cit.; tra le successive, ex multis, in motivazione, Cass. nr. 10347 del 2023); 10.nel caso di specie, la Corte di appello, diversamente da quanto dedotto dall'INPS, non ha commesso errori di diritto, poiché non ha deciso la controversa individuando nella soglia di Euro 5.000,00 il presupposto costitutivo dell'obbligo contributivo. A base del nucleo fondante la decisione vi è piuttosto la valorizzazione dell'entità del reddito, in concreto prodotto, quale elemento da cui desumere l'assenza di abitualità dell'esercizio della professione forense; 11.né è conferma il fatto che, per la Corte territoriale, il dato reddituale è indicativo « della mera occasionalità della prestazione professionale»; lostesso «(per) entità, si appalesa inidoneo alla ricezione della clientela ed alla predisposizione di mezzi e strumenti utili e necessari per l'espletamento dell'attività professionale»(v. per analog o percorso motivazionale,Cass. nr. 307 87 del 2022) ; 12.si è, dunque, in presenza di un tipico accertamento di merito, riservato al giudice, che l'INPS avrebbe dovuto censurare ai sensi dell'art. 360, comma 1, nr. 5 cod.proc.civ. (secondo l'enunciato di Cass., S.U. n. 5083 del 2014) e non in termini di violazione di legge o limitandosi ad attribuire un differente valore ad elementi diversamente apprezzati dalla Corte di merito; 13.sulla base delle svolte argomentazioni, il ricorso va dunque respinto; 14.le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo; 15. sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove il versamento risulti dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 700,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo