CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 maggio 2026
Cassazione n. 13382/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tato edifeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 3253/2022depositata il 18/10/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 8453/2023Numero sezionale 1156/2026Numero di raccolta generale 13382/2026Data pubblicazione 09/05/2026RILEVATO CHE:-risulta opportuna la trattazione del ricorso in pubblica udienza, per lanovità della questione riguardante l’identificazione degli effetti dellacomunicazione dell'invito a concludere una convenzione di negoziazioneassistita sul termine di prescrizione, sotto lo specifico profilo dell’esistenzao meno di un effetto sospensivo della prescrizione;-secondo l’art.8 del DL n.132/2014, convertito nella legge n.162/2014,dalla comunicazione dell’invito -o dalla sottoscrizione della convenzione- si producono sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale : ènecessario chiarire se la disposizione si riferisca al solo effetto interruttivoo se preveda anche un effetto sospensivo del termine di prescrizione e, incaso positivo, quale sia l’ampiezza temporale dell’effetto sospensivo; P.Q.MDispone il rinvio a nuovo ruolo, per la trattazione del ricorso in pubblicaudienza;manda alla cancelleria per quanto di competenza.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6.5.2026La PresidenteLinalisa Cavallino