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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 05628/2022

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' Sebastiano, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 20/11/2019 dalla Corte d'Appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; Letta la memoria del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo per l'annullamento della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Messina ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Patti, in data 07/06/2018, con la quale ISGRO' Sebastiano era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al delitto di danneggiamento continuato ed aggravato delle autovetture di proprietà di BUSCHITTARI Lorenzo e di MUSARRA [OSCURATO:PERSONA], nonché al risarcimento dei danni subiti dai predetti, costituitisi parte civile.

2. Ricorre per cassazione l'ISGRO', a mezzo del proprio difensore, deducendo :

2.1. Difetto di giurisdizione in favore del Tribunale Militare.

Si osserva che i fatti ascritti al ricorrente potrebbero essere ricondotti alla fattispecie di ingiuria di cui all'art. 226 cod. pen. mil . di pace.

2.2. Vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità.

Si censura la sentenza impugnata per essersi limitata ad un richiamo della sentenza di primo grado, senza palesare il proprio iter logico nonostante le deduzioni svolte in appello anche in ordine alla presenza di altri soggetti che si erano avvicinati al veicolo, così facendo venir meno la garanzia del doppio grado di giurisdizione.

Si lamenta inoltre l'omesso apprezzamento dei rilievi svolti in ordine ai "punti critici" delle intercettazioni acquisite.

2.3. Diversa qualificazione giuridica dei fatti, sussumibili nell'alveo dell'art.639 cod. pen. 3.

Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita il rigetto del ricorso, evidenziando il carattere perplesso della prima censura e l'infondatezza delle altre.

4. Con memoria di replica, il difensore contrasta le argomentazioni del P.G. ed insiste per l'accoglimento delle censure dedotte con i motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Del tutto inconsistente è il primo motivo, con il quale il ricorrente prospetta una qualificazione giuridica certamente funzionale ad attrarre il processo nell'alveo della giurisdizione del Tribunale Militare, ma del tutto avulsa dal caso di specie, avente ad oggetto il danneggiamento di due autovetture appartenenti ad altrettanti colleghi dell'ISGRO'.

2. Prive della necessaria specificità, e comunque manifestamente infondate, sono poi le censure concernenti il percorso argomentativo tracciato dalla Corte d'Appello per confermare la decisione di condanna emessa dal giudice di primo grado.

Lungi dal limitarsi a richiamare le considerazioni svolte da quest'ultimo, la Corte territoriale ha preso in considerazione tutte le convergenti risultanze a carico dell'ISGRO', desunte sia dalla visione delle immagini riprese da una telecamera posizionata dopo la commissione di fatti analoghi a quelli per cui è causa (l'individuazione di un uomo in divisa che era transitato accanto alla vettura del BUSCHITTARI, accostando per alcuni secondi la mano alla carrozzeria; presenza del solo ISGRO' in caserma, il giorno dei fatti, quale militare in divisa; esclusione della tesi difensiva per cui l'atto vandalico poteva essere stato compiuto dai ragazzi 2 ripresi dalle telecamere, essendo questi ultimi transitati dall'altro lato rispetto alla vettura), sia da elementi di ordine logico (il BUSCHITTARI e l'altra persona offesa MUSURRA avevano poco prima dei fatti sottoscritto una nota disciplinare concernente l'ISGRO', circostanza che ragionevolmente individuava quest'ultimo come unico interessato al danneggiamento delle auto dei due).

Si tratta di considerazioni del tutto immuni da profili di contraddittorietà o illogicità manifesta deducibili in questa sede, rimasti tra l'altro privi di specifica confutazione da parte dell'ISGRO', il quale (pag. 7 del ricorso) lamenta il mancato apprezzamento delle censure relative alle "intercettazioni acquisite", nonostante non risulti, nell'economia della decisione, alcun riferimento ad attività captativa.

3. Manifestamente infondato, infine, è il motivo di ricorso volto ad ottenere una diversa e più favorevole qualificazione giuridica dei fatti.

Proprio con riferimento a condotte analoghe a quelle in contestazione, questa Suprema Corte ha anche di recente ribadito la distinzione tra le fattispecie di danneggiamento e di imbrattamento.

Cfr. in particolare Sez. 2, n. 48615 del 29/10/2019, le cui considerazioni vale qui la pena riportare, perché del tutto pertinenti all'oggetto dell'odierno giudizio: «Quanto all'elemento oggettivo della fattispecie, già il primo giudice a pag. 2 della sentenza ha compiuto un'ampia ricognizione del concetto di deterioramento, riconducendovi con persuasiva motivazione l'incisione della carrozzeria dell'autovettura del denunziante con una chiave, tesi convalidata dalla Corte territoriale che ha evidenziato la necessità di un intervento ripristinatorio a seguito della condotta della prevenuta.

Questa Corte ha in più occasioni affermato il principio -cui il Collegio ritiene debba darsi continuità- secondo cui il reato di danneggiamento di cui all'art. 635 cod. pen. si distingue, sotto il profilo del "deterioramento", da quello di deturpamento o imbrattamento previsto dall'art. 639 cod. peri. perché mentre il primo produce una modificazione della cosa altrui che ne diminuisce in modo apprezzabile il valore o ne impedisce anche parzialmente l'uso, così dando luogo alla necessità di un intervento ripristinatorio dell'essenza e della funzionalità della cosa stessa, il secondo produce solo un'alterazione temporanea e superficiale della "res" il cui aspetto originario, quindi, quale che sia la spesa da affrontare, è comunque facilmente reintegrabile.

In particolare, in fattispecie del tutto analoga a quella a giudizio, ha ritenuto che fosse qualificabile come danneggiamento lo sfregio, mediante uso di una chiave, della carrozzeria di un'autovettura, siccome costituente non una semplice alterazione estetica, facilmente rimuovibile con una ripulitura, ma una lesione non temporanea o superficiale dell'integrità del veicolo, in quanto idonea a diminuire immediatamente la protezione del medesimo dai fenomeni atmosferici e di ossidazione (Sez. 2, n. 22370 del 10/05/2002, PG in proc.

Biason A, Rv. 221713; Sez. 6, n. 1271 del 05/12/2003 - dep. 2004, Misuraca, 3 Rv. 228425; Sez. 2, n. 28793 del 16/06/2005, Cazzulo, Rv. 232006; Sez. 5, n. 38574 del 21/05/2014, EI/ero, Rv. 262220)».

4. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 30 novembre 2021 Il Consigliere ' tenso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' Sebastiano, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 20/11/2019 dalla Corte d'Appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; Letta la memoria del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo per l'annullamento della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Messina ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Patti, in data 07/06/2018, con la quale ISGRO' Sebastiano era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al delitto di danneggiamento continuato ed aggravato delle autovetture di proprietà di BUSCHITTARI Lorenzo e di MUSARRA [OSCURATO:PERSONA], nonché al risarcimento dei danni subiti dai predetti, costituitisi parte civile. 2. Ricorre per cassazione l'ISGRO', a mezzo del proprio difensore, deducendo : 2.1. Difetto di giurisdizione in favore del Tribunale Militare. Si osserva che i fatti ascritti al ricorrente potrebbero essere ricondotti alla fattispecie di ingiuria di cui all'art. 226 cod. pen. mil . di pace. 2.2. Vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità. Si censura la sentenza impugnata per essersi limitata ad un richiamo della sentenza di primo grado, senza palesare il proprio iter logico nonostante le deduzioni svolte in appello anche in ordine alla presenza di altri soggetti che si erano avvicinati al veicolo, così facendo venir meno la garanzia del doppio grado di giurisdizione. Si lamenta inoltre l'omesso apprezzamento dei rilievi svolti in ordine ai "punti critici" delle intercettazioni acquisite. 2.3. Diversa qualificazione giuridica dei fatti, sussumibili nell'alveo dell'art.639 cod. pen. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita il rigetto del ricorso, evidenziando il carattere perplesso della prima censura e l'infondatezza delle altre. 4. Con memoria di replica, il difensore contrasta le argomentazioni del P.G. ed insiste per l'accoglimento delle censure dedotte con i motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Del tutto inconsistente è il primo motivo, con il quale il ricorrente prospetta una qualificazione giuridica certamente funzionale ad attrarre il processo nell'alveo della giurisdizione del Tribunale Militare, ma del tutto avulsa dal caso di specie, avente ad oggetto il danneggiamento di due autovetture appartenenti ad altrettanti colleghi dell'ISGRO'. 2. Prive della necessaria specificità, e comunque manifestamente infondate, sono poi le censure concernenti il percorso argomentativo tracciato dalla Corte d'Appello per confermare la decisione di condanna emessa dal giudice di primo grado. Lungi dal limitarsi a richiamare le considerazioni svolte da quest'ultimo, la Corte territoriale ha preso in considerazione tutte le convergenti risultanze a carico dell'ISGRO', desunte sia dalla visione delle immagini riprese da una telecamera posizionata dopo la commissione di fatti analoghi a quelli per cui è causa (l'individuazione di un uomo in divisa che era transitato accanto alla vettura del BUSCHITTARI, accostando per alcuni secondi la mano alla carrozzeria; presenza del solo ISGRO' in caserma, il giorno dei fatti, quale militare in divisa; esclusione della tesi difensiva per cui l'atto vandalico poteva essere stato compiuto dai ragazzi 2 ripresi dalle telecamere, essendo questi ultimi transitati dall'altro lato rispetto alla vettura), sia da elementi di ordine logico (il BUSCHITTARI e l'altra persona offesa MUSURRA avevano poco prima dei fatti sottoscritto una nota disciplinare concernente l'ISGRO', circostanza che ragionevolmente individuava quest'ultimo come unico interessato al danneggiamento delle auto dei due). Si tratta di considerazioni del tutto immuni da profili di contraddittorietà o illogicità manifesta deducibili in questa sede, rimasti tra l'altro privi di specifica confutazione da parte dell'ISGRO', il quale (pag. 7 del ricorso) lamenta il mancato apprezzamento delle censure relative alle "intercettazioni acquisite", nonostante non risulti, nell'economia della decisione, alcun riferimento ad attività captativa. 3. Manifestamente infondato, infine, è il motivo di ricorso volto ad ottenere una diversa e più favorevole qualificazione giuridica dei fatti. Proprio con riferimento a condotte analoghe a quelle in contestazione, questa Suprema Corte ha anche di recente ribadito la distinzione tra le fattispecie di danneggiamento e di imbrattamento. Cfr. in particolare Sez. 2, n. 48615 del 29/10/2019, le cui considerazioni vale qui la pena riportare, perché del tutto pertinenti all'oggetto dell'odierno giudizio: «Quanto all'elemento oggettivo della fattispecie, già il primo giudice a pag. 2 della sentenza ha compiuto un'ampia ricognizione del concetto di deterioramento, riconducendovi con persuasiva motivazione l'incisione della carrozzeria dell'autovettura del denunziante con una chiave, tesi convalidata dalla Corte territoriale che ha evidenziato la necessità di un intervento ripristinatorio a seguito della condotta della prevenuta. Questa Corte ha in più occasioni affermato il principio -cui il Collegio ritiene debba darsi continuità- secondo cui il reato di danneggiamento di cui all'art. 635 cod. pen. si distingue, sotto il profilo del "deterioramento", da quello di deturpamento o imbrattamento previsto dall'art. 639 cod. peri. perché mentre il primo produce una modificazione della cosa altrui che ne diminuisce in modo apprezzabile il valore o ne impedisce anche parzialmente l'uso, così dando luogo alla necessità di un intervento ripristinatorio dell'essenza e della funzionalità della cosa stessa, il secondo produce solo un'alterazione temporanea e superficiale della "res" il cui aspetto originario, quindi, quale che sia la spesa da affrontare, è comunque facilmente reintegrabile. In particolare, in fattispecie del tutto analoga a quella a giudizio, ha ritenuto che fosse qualificabile come danneggiamento lo sfregio, mediante uso di una chiave, della carrozzeria di un'autovettura, siccome costituente non una semplice alterazione estetica, facilmente rimuovibile con una ripulitura, ma una lesione non temporanea o superficiale dell'integrità del veicolo, in quanto idonea a diminuire immediatamente la protezione del medesimo dai fenomeni atmosferici e di ossidazione (Sez. 2, n. 22370 del 10/05/2002, PG in proc. Biason A, Rv. 221713; Sez. 6, n. 1271 del 05/12/2003 - dep. 2004, Misuraca, 3 Rv. 228425; Sez. 2, n. 28793 del 16/06/2005, Cazzulo, Rv. 232006; Sez. 5, n. 38574 del 21/05/2014, EI/ero, Rv. 262220)». 4. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 30 novembre 2021 Il Consigliere ' tenso
Sentenza Cassazione n. 05628/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris