CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 41312/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 27/RG 21536 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe con cui è stato condannato in ordine ai reati di oltraggio (capoc) e del reato di cui all'art. 186, comma 7, del cod. della strada (capo b) esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile: perché - quanto alla dedotta estinzione per intervenuta prescrizione della contravvenzione contestata sub b) nel corso del giudizio di appello — la censura è manifestamente infondata, operando nel caso in esame la causa di sospensione del corso della prescrizione prevista dalla legge del 23 giugno 2017 n 103 - c.d. legge Orlando- in ragione del tempus commissi delicti (i.e. 25 aprile 2019)- cfr pag. 3 della sentenza di appello; perché -quanto al mancato riconoscimento della causa estintiva del reato per avvenuto risarcimento del danno e al mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen - le doglianze sono meramente riproduttive di motivi già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, con cui il ricorrente non si confronta in modo critico (si veda pag. 3 ove la Corte distrettuale indica in modo esaustivo e congruo i motivi sottesi al mancato riconoscimento del fatto di lieve entità nonché la non congruità e non esaustività del risarcimento del danno non avvenuto nei confronti dell'Arma dei Carabinieri ); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 nov