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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19806/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che la Corte di Appello di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, ha accolto la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di applicare la disciplina di cui all'art. 81 cod. pen. tra i fatti oggetto delle sentenze emesse dalla Corte di Appello di Napoli del 29 giugno 2022 in ordine a vari reati in materia di stupefacenti, e dal Tribunale di Taranto 1'11 marzo 2021, sempre in relazione a reati in materia di stupefacenti, e ha rigettato la medesima istanza quanto alla sentenza emessa dalla Corte di Appello di Napoli il 24 novembre 2022; Rilevato che con il ricorso, in due distinti motivi, si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 133 cod. pen. quanto alla determinazione della pena, con specifico riferimento all'aumento in continuazione operato per uno dei reati satellite, e quanto al mancato riconoscimento del medesimo istituto per i fatti oggetto della sentenza sub 3); Rilevato che le doglianze oggetto del primo motivo di ricorso sono manifestamente infondate in quanto il giudice dell'esecuzione, con il riferimento alla capacità a delinquere dimostrata dal ricorrente ha dato adeguato e coerente conto del concreto esercizio del potere discrezionale riconosciuto al giudice di merito nella determinazione della pena, ciò anche e quanto alla quantificazione dell'aumento da applicarsi in continuazione (Sez.

Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 - 01); Rilevato che le doglianze oggetto del secondo motivo sono manifestamente infondate in quanto il provvedimento impugnato, con il riferimento al tempo trascorso tra i fatti, ha dato adeguato conto dell'insussistenza dei presupposti di applicazione dell'istituto che non sono desumibili dagli atti, dai quali non emerge alcun elemento dal quale poter desumere l'unicità originaria deliberativa delle diverse condotte (cfr. Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01; Sez. 1, n. 13971 del 30/3/2021, di Serio, n.m.; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B, Rv. 260896 - 01); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze sono manifestamente infondate e in parte tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della 1somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammiss P.Q.MIl Consiglie estensore Il PresidenteMarco M onaco [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] C,7"\tlf,-.7.29M g jfkx _ Mar: 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che la Corte di Appello di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, ha accolto la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di applicare la disciplina di cui all'art. 81 cod. pen. tra i fatti oggetto delle sentenze emesse dalla Corte di Appello di Napoli del 29 giugno 2022 in ordine a vari reati in materia di stupefacenti, e dal Tribunale di Taranto 1'11 marzo 2021, sempre in relazione a reati in materia di stupefacenti, e ha rigettato la medesima istanza quanto alla sentenza emessa dalla Corte di Appello di Napoli il 24 novembre 2022; Rilevato che con il ricorso, in due distinti motivi, si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 133 cod. pen. quanto alla determinazione della pena, con specifico riferimento all'aumento in continuazione operato per uno dei reati satellite, e quanto al mancato riconoscimento del medesimo istituto per i fatti oggetto della sentenza sub 3); Rilevato che le doglianze oggetto del primo motivo di ricorso sono manifestamente infondate in quanto il giudice dell'esecuzione, con il riferimento alla capacità a delinquere dimostrata dal ricorrente ha dato adeguato e coerente conto del concreto esercizio del potere discrezionale riconosciuto al giudice di merito nella determinazione della pena, ciò anche e quanto alla quantificazione dell'aumento da applicarsi in continuazione (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 - 01); Rilevato che le doglianze oggetto del secondo motivo sono manifestamente infondate in quanto il provvedimento impugnato, con il riferimento al tempo trascorso tra i fatti, ha dato adeguato conto dell'insussistenza dei presupposti di applicazione dell'istituto che non sono desumibili dagli atti, dai quali non emerge alcun elemento dal quale poter desumere l'unicità originaria deliberativa delle diverse condotte (cfr. Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01; Sez. 1, n. 13971 del 30/3/2021, di Serio, n.m.; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B, Rv. 260896 - 01); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze sono manifestamente infondate e in parte tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della 1somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammiss P.Q.MIl Consiglie estensore Il PresidenteMarco M onaco [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] C,7"\tlf,-.7.29M g jfkx _ Mar: 2
Sentenza Cassazione n. 19806/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris