CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 giugno 2026
Cassazione n. 20154/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Roma, via dei Portoghesi n. 12,presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale èrappresentata e difesa ex lege,– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale in calce alcontroricorso,- controricorrente -[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro-tempore,– intimata –avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] delLazio – sez. n. 2 – n. 2536/2018, depositata il 18 aprile 2018;Numero registro generale 24828/2019Numero sezionale 3833/2026Numero di raccolta generale 20154/2026Data pubblicazione 16/06/2026udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera diconsiglio del 6 maggio 2026 dal consigliere relatore dott.[OSCURATO:PERSONA];1. L’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Latinanotificava, in data 12 gennaio 2012, alla società Ipermercatones.r.l. avviso di accertamento n. TFK031102012, con il quale,ritenuti gravemente incongruenti i ricavi dichiarati rispetto aquelli determinabili a mezzo di studio di settore, accertava, perl’anno 2006, un maggior reddito di 312.621,00, con conseguenterideterminazione delle imposte IRES, IVA ed IRAP, oltre sanzionied interessi.2. La società [OSCURATO:SOCIETA]. impugnava l’avviso diaccertamento in questione dinanzi alla Commissione TributariaProvinciale di Latina la quale, con sentenza n. 38/2013,depositata il 28 febbraio 2013, dichiarava cessata la materia delcontendere, stante la sopravvenuta cancellazione dellaricorrente dal registro delle imprese della ricorrente.3. Interposto gravame dall’Agenzia delle Entrate nei confrontidei due soci [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA], laCommissione Tributaria Regionale del Lazio – sez. n. 2, consentenza n. 2536/2018, pronunciata il 23 gennaio 2018, edepositata in segreteria il 18 aprile 2018, dichiaravainammissibile l’appello, compensando le spese di lite.4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazionel’Agenzia delle Entrate, sulla base di un unico motivo (ricorsonotificato il 13 agosto 2019).Resiste con contricorso [OSCURATO:PERSONA], mentre la [OSCURATO:SOCIETA]. è rimasta intimata.R.G. N. 24828/2019 2Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 24828/2019Numero sezionale 3833/2026Numero di raccolta generale 20154/2026Data pubblicazione 16/06/20265. Con decreto presidenziale del 5 febbraio 2026 è stata quindifissata per la discussione del ricorso l’adunanza in camera diconsiglio del 6 maggio 2026, ai sensi degli artt. 375, comma 2,e 380-bis.1 c.p.c.La controricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso l'Agenzia delle Entrateeccepisce violazione e falsa applicazione degli artt. 2495 c.c. 100c.p.c. e 65 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3), c.p.c.Deduce l’Ufficio che persisteva un suo interesseall’accertamento della pretesa tributaria nei confronti dei soci disocietà cancellata, i quali, in base all’art. 2495 c.c., eranosuccessori di quest’ultima.2. Il motivo è fondato.Il ricorso originario è stato proposto dalla societàIpermercatone s.r.l., di cui le odierne controricorrente edintimata erano socie; la cancellazione della società destinatariadell’accertamento, dunque, è avvenuta nel corso del giudizio diprimo grado.Orbene, nel caso di specie non siamo in presenza di unaccertamento notificato alla società quando questa è giàcancellata; l’avviso di accertamento è stato regolarmentenotificato alla società, che ha pure proposto il ricorso dinanzialla C.T.P., e solo successivamente è stata cancellata dalregistro delle imprese.Siamo quindi fuori alla fattispecie di cui alle SS.UU. 12febbraio 2025, n. 3625, che riguarda l’avviso notificato ai sociquando la società è già cancellata.R.G. N. 24828/2019 3Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 24828/2019Numero sezionale 3833/2026Numero di raccolta generale 20154/2026Data pubblicazione 16/06/2026Al contrario, l’Ufficio ha correttamente notificato l’appello aisoci, sia perché questi sono successori ex art. 2495 c.c., siaperché permane l’interesse dell’Erario all’accertamento dellapretesa fiscale nei confronti della società (al fine,eventualmente, di emettere poi avvisi di accertamento neiconfronti dei soci per ripartizione di utili extra-contabili).Questa Corte, con la sentenza del 21 aprile 2023 n. 10752, hastabilito che, ove in pendenza dell'azione di un creditore socialecontro la società debitrice per ottenere il relativo adempimentointervenga l'estinzione della stessa, conseguente allacancellazione dal Registro delle imprese, si determina unasuccessione nel debito che, ai sensi dell'art. 110 c.p.c., sitrasferisce in capo ai soci, i quali, comunque, possonorisponderne nei limiti di quanto riscosso a seguito dellaliquidazione ex art. 2495, comma 3 c.c.Il creditore insoddisfatto ha interesse all'accertamento sia diquanto riscosso dai soci in base al bilancio finale di liquidazione,per ottenerne la condanna ai sensi del citato art. 2495, comma3, c.c., sia, comunque, del proprio diritto di credito, da fareeventualmente valere su diritti e beni non compresi nel bilanciofinale di liquidazione della società estinta.Dal canto loro, invece, i soci che succedono nel corso delprocesso alla società estintasi a seguito di cancellazione, ai sensidell'art. 110 c.p.c., assumono la stessa posizione processualedella società, sicché non possono essere destinatari di nuovedomande.3. Consegue l’accoglimento del ricorso.La sentenza impugnata deve quindi essere cassata con rinvio,per nuovo giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondoR.G. N. 24828/2019 4Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 24828/2019Numero sezionale 3833/2026Numero di raccolta generale 20154/2026Data pubblicazione 16/06/2026grado del Lazio, in diversa composizione, la quale provvederàanche alla regolamentazione delle spese del giudizio dilegittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia,per nuovo giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondogrado del Lazio, in diversa composizione, anche per laregolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, 6 maggio 2026.Il Presidente(Dott. [OSCURATO:PERSONA])R.G. N. 24828/2019 5Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]