CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 ottobre 2022
Cassazione n. 15033/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa il 18 maggio 2021 la Corte di Appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], ritenuti responsabili di concorso nel reato di ricettazione e di concorso nel reato di detenzione abusiva di armi, ha dichiarato /non doversi procedere in ordine al reato di cui al capo b) per essere lo stesso estinto per intervenuta prescrizione e ha ridotto la pena inflitta agli imputati a mesi sette di reclusione ed euro 2.800,00 di multa. 2. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] deducendo vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento del minimo della pena, della concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n.4, cod. pen. e delle circostanze attenuanti generiche ed in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art 131bis cod. pen. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti, trattandosi di punti oggetto di congrua valutazione nella decisione impugnata ? c >4k i& w . 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila ciascuno, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 27 ottobre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]