CassazionesentenzaSezione LDecisione del 4 luglio 2024
Cassazione n. 24525/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 19054-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 48, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso la sentenza n. 2228/2018 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 11/12/2018 R.G.N. 532/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/07/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATOCHE - c on sentenza dell’11 dicembre 2018 la Corte d’ A ppello di Bari, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Bari, rigettava la Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.19054/2019 Cron. Rep. Ud.04/07/2024 CC domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] di Bari, avente ad oggetto il riconoscimento in favore dell’istante, dietista già inquadrata antecedentemente al contratto del 2000 nella categoria C quale operatore sanitario, della indennità di coordinamento prevista dal CCNL del comparto Sanità ed il correlato inquadramento nella categoria D, livello economico Super; - la decisione della Corte territoriale discende dall’aver e questa ritenuto non provato il requisito cui la norma contrattuale,come interpretata dalla stessa Corte, subordina sia il riconoscimento dell’indennità sia il superiore inquadramento,ovvero l’esercizio di funzioni di coordinamento del servizio cui la appellata era addetta (non identificabile con le attività di ristorazione al cui controllo era preposta in coerenza con il proprio profilo di dietista coordinatore) nonché del personale (dietista o di altro profilo) in quello stesso servizio incardinato; - p er la cassazione di tale decisione ricorre la Mallardi, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, in relazione al quale l’[OSCURATO:PERSONA] di Bari pur intimata non ha svolto difesa alcuna; - la ricorrente ha poi presentato memoria . CONSIDERATOCHE - con l’unico motivo, la ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 10, CCNL [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e 1362 e ss. c.c., lamenta a carico della Corte territoriale l’erronea interpretazione dell’invocata norma contrattuale ed assume che ricorrononella specie i presupposti legittimanti l’accoglimento del petitum secondo la giurisprudenza di questa Corte ovvero l’essere l’incarico di coordinamento documentalmente attestato ed effettivamente attribuito da soggetti investiti del potere di conformare la prestazione del dipendente; - aggiunge che a tal fine rilevano soltanto l’effettività dell’esercizio ed il carattere formale del conferimento, essendo il coordinamento già previsto come proprio del personale inquadrato nelle categorie D e D Super, e ribadisce che delle condizioni richieste dalle parti collettive era stata fornita ampia prova documentale, non adeguatamente valutata dalla Corte territoriale; - il motivo è inammissibile per le ragioni evidenziate da Cass. n. 15677/2021, pronunciata in fattispecie analoga, perché il giudice d’appello non si è discostato dai principi di diritto enunciati da questa Corte e richiamati nella pronuncia citata, alla cui motivazione si rinva ex art. 118 disp. att. cod. c.p.c.; - il ricorso non coglie pienamente la ratio decidendi dell’impugnata sentenza, incentrata sulla distinzione tra le mansioni di dietista coordinatore e le funzioni di coordinamento che, per potere assumere rilievo ai fini richiesti dall’art. 10 del CCNL 2000/2001 devono riguardare il servizio ed il personale allo stesso addetto( cfr. Cass. n. 18679/2015; vedi anche sulla specificità delle funzioni di coordinamento rispetto ai requisiti professionali che connotano la categoria di appartenenza Cass.n.11162/2012, Cass. n. 18679/2015 e Cass. 21258/2018); - la Corte territoriale, sulla base della ravvisata distinzione ed in piena coerenza con l’orientamento accolto da questa Corte (cfr. la citata Cass. n.15677/2021), ha correttamente orientato la valutazione delle risultanze processuali rilevando che dalle stesse emergeva unicamente lo svolgimento delle funzioni proprie del profilo professionale di inquadramento (ossia il controllo e la verifica del servizio di ristorazione affidato a ditta esterna), non già il coordinamento dell’unità operativa alla quale la appellata era assegnata e del personale sanitario alla stessa addetto; - il ricorso, nella parte in cui censura la valutazione della produzione documentale, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione di legge, nella sostanza sollecita un giudizio di merito ed è, pertanto, inammissibile; - non occorre provvedere sulle spese perché l’[OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata e non ha svolto attività difensiva. - P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello st