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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 luglio 2024

Cassazione n. 28866/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2023 del TRIBUNALE di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Firenze che ha confermato la pronuncia di condanna del Giudice di Pace cittadino per il reato di cui all' art. 612 cod. pen.

Letta la memoria difensiva pervenuta in data 17 giugno 2024 con la quale il difensore ha insistito nell'accoglimento dei motivi di ricorso.

Considerato che il primo motivo - con cui il ricorrente pur denunziando l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 612 cod. pen., in realtà deduce vizio di motivazione della sentenza impugnata -, non è ammissibile atteso che avverso le sentenze di appello relative a pronunzie del giudice di pace il ricorso per cassazione è ammissibile unicamente per violazione di legge; il motivo è altresì manifestamente infondato perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e volto alla rivalutazione nel merito delle argomentazioni della sentenza impugnata.

Ritenuto che il secondo e ultimo motivo, con cui l'imputato lamenta una motivazione assente e/o illogica e contradittoria sull'art. 62 bis cod. pen. è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione.

È altresì generico nella parte in cui non deduce circostanze concrete favorevoli all'imputato che non siano state considerate dal giudice di appello.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 3 luglio 2024 Il nsigliere stnsor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2023 del TRIBUNALE di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Firenze che ha confermato la pronuncia di condanna del Giudice di Pace cittadino per il reato di cui all' art. 612 cod. pen. Letta la memoria difensiva pervenuta in data 17 giugno 2024 con la quale il difensore ha insistito nell'accoglimento dei motivi di ricorso. Considerato che il primo motivo - con cui il ricorrente pur denunziando l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 612 cod. pen., in realtà deduce vizio di motivazione della sentenza impugnata -, non è ammissibile atteso che avverso le sentenze di appello relative a pronunzie del giudice di pace il ricorso per cassazione è ammissibile unicamente per violazione di legge; il motivo è altresì manifestamente infondato perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e volto alla rivalutazione nel merito delle argomentazioni della sentenza impugnata. Ritenuto che il secondo e ultimo motivo, con cui l'imputato lamenta una motivazione assente e/o illogica e contradittoria sull'art. 62 bis cod. pen. è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione. È altresì generico nella parte in cui non deduce circostanze concrete favorevoli all'imputato che non siano state considerate dal giudice di appello. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 luglio 2024 Il nsigliere stnsor
Sentenza Cassazione n. 28866/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris