CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 20001/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Brindisi avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Potenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; letta la memoria inviata dal difensore del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Potenza ha parzialmente accolto l'appello presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il rigetto dell'istanza di parziale dissequestro di somma sottoposta a sequestro preventivo, quale profitto del delitto di corruzione in atti giudiziari, oggetto di contestazione al capo 8) in relazione ad incarichi costituenti il risultato di un patto corruttivo intervenuto con il giudice [OSCURATO:PERSONA]: in particolare il Tribunale ha disposto la restituzione di somme relative agli incarichi di cui ai punti 15 e 21 dell'elenco, confermando il sequestro nel resto e a tal fine affermando che non erano scomputabili spese vive e oneri fiscali legati ai compensi liquidati per gli incarichi conferiti, rientranti nel patto corruttivo e che, quanto al punto 20), si trattava di incarico conferito da altro magistrato, ma in relazione al quale era poi subentrato il giudice [OSCURATO:PERSONA], che aveva proceduto alla liquidazione. 2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] tramite il suo difensore. 2.1. Con il primo motivo denuncia mancanza di motivazione in ordine al mancato dissequestro di somme riferite agli incarichi di cui ai punti 3 e 19. Il Tribunale non aveva motivato in ordine alla doglianza riguardante gli incarichi di cui ai punti 3 e 19, in relazione ai quali erano state erogate somme a titolo di spese vive, anticipate prima della liquidazione. Rilevava dunque l'omesso esame in sé, fermo restando che non avrebbero potuto considerarsi profitto soggetto a confisca recuperi di costi, non costituenti arricchimento, e che il profitto confiscabile deve essere determinato al netto del valore delle prestazioni effettuate per adempiere al contratto. 2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 321 cod. proc. pen. e 322 -ter cod. pen. in relazione alle somme imputabili all'incarico di cui al punto 20). Poiché la corruzione era stata prospettata assumendo che il conferimento degli incarichi costituisse l'utilità promessa dal magistrato in cambio dei vantaggi in varia guisa assicurati dal ricorrente, quale corruttore, non avrebbe potuto computarsi nel profitto confiscabile la somma liquidata con riguardo all'incarico di cui al punto 20, conferito da altro magistrato, non rilevando che la liquidazione fosse stata effettuata dal subentrato dott. [OSCURATO:PERSONA]. 2.3. Con il terzo motivo denuncia violazione degli artt. 321 cod. proc. pen. e 322-ter cod. pen. in relazione alla nozione di profitto. Era stata censurata la mancata decurtazione dall'importo liquidato, costituente il profitto lordo, del profitto netto, corrispondente all'importo liquidato, epurato dei costi vivi sostenuti e dalla tassazione applicabile. Era stato rilevato dal Tribunale che nel caso di specie avrebbero dovuto applicarsi i principi affermati in materia di reati contratto, nel presupposto che gli incarichi fossero da considerarsi inclusi nella pattuizione illecita, diversamente da quanto è ravvisabile nei reati in contratto. Ma in realtà rileva il ricorrente che il riferimento al profitto netto non è fatto solo con riguardo a reati in contratto, ma anche in relazione ad ipotesi di corruzione in appalti pubblici.Il Tribunale aveva errato nel ritenere che i fatti esulino dall'area dei reati in contratto, in quanto il ricorrente era divenuto parte di un rapporto sinallagmatico in ragione del quale lo Stato si avvaleva della sua prestazione e per altro verso egli maturava il diritto alla liquidazione degli onorari, dovendosi distinguere il profitto derivato dall'illecito penale dal corrispettivo conseguito per l'effettiva e corretta erogazione della prestazione svolta in favore dell'amministrazione. Era comunque incongruo che lo Stato potesse beneficiare anche del versamento delle imposte calcolate sugli ammontari liquidati e sottoposti a sequestro. 3. Il Procuratore generale ha inviato requisitoria, concludendo per il rigetto del ricorso. 4. Il difensore del ricorrente ha inviato memoria di replica, con cui insiste nei tre motivi di ricorso. 5. Il ricorso è stato trattato senza l'intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, in base alla proroga da ultimo disposta dall'art. 94, comma 2, d.lgs. 150 del 2022, come modificato dall'art. 5-duodecies, d.l. 162 del 2022, convertito con modificazioni dalla legge 199 del 2022. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso merita accoglimento solo con riguardo ai primi due motivi. 2. Deve innanzi tutto rilevarsi che costituisce oggetto di addebito nei confronti del ricorrente, anche ai fini della commisurazione della somma da sottoporre a sequestro preventivo finalizzato a confisca, il perfezionamento di un patto corruttivo con il giudice [OSCURATO:PERSONA], in forza del quale, in cambio dei vantaggi e delle utilità assicurate al giudice, quest'ultimo avrebbe conferito al ricorrente plurimi incarichi professionali, poi in effetti ricevuti e svolti. 3. Ciò posto, deve convenirsi con il rilievo difensivo formulato con il secondo motivo, essendo stato prospettato dal ricorrente e non smentito dal Tribunale che l'incarico di cui al punto 20 dell'elenco era stato conferito da un giudice diverso e che il giudice [OSCURATO:PERSONA], una volta subentrato, aveva poi proceduto solo alla liquidazione. Sta di fatto che alla luce della complessiva impostazione dell'ipotesi accusatoria non è dato comprendere come nella situazione così rappresentata possa individuarsi un profitto suscettibile di confisca, in assenza di elementi dai quali poter desumere il carattere indebito del conferimento dell'incarico o il suo mancato svolgimento ovvero l'eccedenza delle somme poi liquidate. Sul punto la motivazione del provvedimento impugnato risulta del tutto elusiva, così da potersi qualificare come mancante, trattandosi di profilo che, a prescindere dallo stadio del processo, influisce sul quantum della somma soggetta a confisca. 4. Altrettanto fondati risultano i rilievi formulati con il primo motivo di ricorso. Va infatti rimarcato che il ricorrente in questo caso non ha genericamente fatto riferimento a costi o spese vive, ma, con riguardo agli incarichi di cui ai punti 3 e 19, ha specificamente segnalato che parte delle somme corrisposte erano riconosciute a titolo di rimborso di anticipazioni. Deve al riguardo osservarsi che, come si avrà modo di ribadire, costituisce profitto suscettibile di confisca «il vantaggio economico derivante in via diretta ed immediata dalla commissione dell'illecito» (Sez. U, n.31617 del 20/06/2015, Lucci, Rv. 264436): ciò significa che deve aversi riguardo «al mutamento materiale, attuale e di segno positivo, della situazione patrimoniale del beneficiario, ingenerato dal reato attraverso la creazione, trasformazione o acquisizione di cose suscettibili di valutazione economica» (Sez. 6, n. 1754 del 14/09/2017, dep. 2018, Bentini, Rv. 271967), e che dunque non può confondersi un'erogazione tale da determinare quell'incremento con un'erogazione che ha invece una riconoscibile e dichiarata funzione compensativa. A fronte di ciò il Tribunale ha nella sostanza omesso di confrontarsi specificamente con il rilievo difensivo, eludendo il tema proposto e incorrendo in una mancanza di motivazione deducibile in questa sede. 5. Si impone dunque l'annullamento del provvedimento impugnato con riguardo ai punti 3, 19 e 20 dell'elenco costituente il parametro di computo dell'importo da assoggettare a sequestro funzionale a confisca, con rinvio per nuovo giudizio su tali punti al Tribunale di Potenza. 6. Come già anticipato, va per contro rigettata la censura formulata con il terzo motivo. 6.1. Il ricorrente ha prospettato che non possa reputarsi profitto, a fronte del conferimento di incarichi poi espletati, implicanti lo svolgimento di un'attività di per sé lecita, quanto corrisponda alle spese vive sostenute, espressive dell'utilità arrecata all'ente conferente, e quanto corrisponda alle imposte versate a fronte dei compensi percepiti.Il Tribunale ha per contro respinto l'impostazione difensiva, facendo leva sulla distinzione tra reati contratto, implicanti la radicale illiceità della pattuizione e del relativo oggetto, e reati in contratto, nei quali ai vizi riscontrabili in fase di trattative o di stipula segue comunque l'espletamento di attività lecita, di per sé remunerabile. Entrambe le impostazioni valorizzano i principi affermati dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione (Sez. U, n. 26654 del 27/03/2008, [OSCURATO:PERSONA] spa, Rv. 239924), alla cui stregua va dato rilievo alla distinzione tra reati contratto e reati in contratto, rispetto ai quali ben può tenersi conto dell'adempimento di una prestazione in sé lecita, pur riveniente da un contratto recante un vizio all'origine. 6.2. Va, in realtà, osservato che nel caso di conclusione di un patto corruttivo, non può sempre e comunque ravvisarsi un'ipotesi di reato contratto, in cui l'oggetto stesso dell'accordo reca lo stigma dell'illiceità, ben potendosi ipotizzare che ad una siffatta pattuizione segua lo svolgimento di attività in sé lecite, come avviene nel caso dell'attribuzione, in varia guisa fraudolenta o illecita, di appalti o di altri tipi di incarichi (si richiamano al riguardo Sez. 2, n. 40765 del 21/10/2021, Carotenuto, Rv. 282194; Sez. 6, n.42530 del 05/10/2012, Diddi, Rv. 254482). Proprio in tale prospettiva si è rilevato che è possibile, nel caso di reati in contratto, dare rilievo all'utilitas in concreto arrecata, nei limiti dei costi vivi (Sez. 6, n. .9988 del 27/01/2015, Moioli, Rv. 272794). 6.3. Ma se ciò vale a smentire nella loro assolutezza le premesse del ragionamento del Tribunale, nondimeno deve rimarcarsi che, secondo quanto forma oggetto di contestazione, erano stati conferiti incarichi implicanti un'utilitas di tipo professionale, rispetto ai quali il mutamento della situazione patrimoniale in senso accrescitivo e dunque il profitto era concretamente legato ai compensi previsti ed erogati, non assumendo invece diretto rilievo eventuali spese vive, se non quali anticipazioni meritevoli di specifica rifusione (come rilevato in risposta al primo motivo di ricorso) ovvero in quanto comunque contemplate in sede di conferimento o riconosciute ed esposte in sede di liquidazione dei compensi, secondo la disciplina vigente, dovendosi comunque escludere la rilevanza, a priori, di eventuali liquidazioni di tipo forfettario, salva, nei limiti consentiti, la deduzione concreta di spese vive effettivamente e comprovatamente sostenute e necessarie. Senonché, così riguardata, la deduzione difensiva, su cui si fonda per una parte il terzo motivo di ricorso, risulta aspecifica, in quanto si risolve nella generica e astratta prospettazione di costi vivi da dedurre, rappresentativi dell'utilitas. 6.4. Quanto poi al tema delle imposte versate (per il quale deve rinviarsi a Sez. 6, n. 28412 del 30/03/2022, Ragno, non massimata sul punto), si osserva che le stesse rilevano ex post, a fronte di profitti come tali riconoscibili e in concreto conseguiti: l'art. 14, comma 4, della legge n. 537 del 1993 ha, invero, previsto che «Nelle categorie di reddito di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono intendersi ricompresi, se in esse classificabili, i proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo se non già sottoposti a sequestro o confisca penale. I relativi redditi sono determinati secondo le disposizioni riguardanti ciascuna categoria». Non v'è dubbio che i proventi, costituenti profitto illecito, nel caso di specie fossero riconducibili a categorie di reddito di per sé classificate e comunque sussidiariamente qualificabili come redditi diversi (così l'art. 36, comma 34 -bis d.l. 4 luglio 2006, n. 223), ed è parimenti certo che i proventi non erano stati sottoposti a sequestro o confisca prima che di volta in volta fosse maturato l'obbligo impositivo (per la rilevanza di tale tema si rinvia a Sez. 6, n. 13936 del 11/01/2022, Sunsky s.r.I., Rv. 283281), assumendo semmai rilievo l'eventuale sopravvenienza della misura ablatoria solo quale presupposto per un eventuale rimborso dell'imposta (Sez. 5 civ., n. 28375 del 05/11/2019, Rv. 655895; Sez. 5 civ., n. 28519 del 20/12/2013, Rv. 629332). Sta di fatto che ai fini in esame l'assoggettamento dei profitti ad imposta costituisce tema inconferente, non incidente sulla configurabilità di profitti suscettibili di sottoposizione a misura ablatoria. 7. In conclusione, rigettato il terzo motivo, si impone l'annullamento parziale del provvedimento impugnato nei termini già segnalati. P. Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata, limitatamente ai punti 3), 19) e 20) dell'elenco posto a base del sequestro e rinvia per nuovo