CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 14258/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 3) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], 4) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 5) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 6) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 7) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 17/06/2021 della Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; il rigetto dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; sentiti i difensori: Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed anche in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] e dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Monza del 31 ottobre 2019, confermava la responsabilità dei ricorrenti per i reati di usura, estorsione e riciclaggio loro rispettivamente ascritti nei termini precisati con riguardo alle singole posizioni processuali. Tali reati erano maturati all'interno di un contesto malavitoso facente capo ad una articolazione della 'ndrangheta calabrese radicata in Lombardia, individuata come "locale" di Desio, capeggiata dall'imputato separatamente giudicato [OSCURATO:PERSONA] e la cui esistenza, non contestata con i ricorsi, è stata provata da una sentenza irrevocabile, con la quale è stata definita, in esito a giudizio abbreviato, la posizione processuale di molti degli originari coimputati che avevano optato per il rito speciale. 2. Ricorrono per cassazione gli imputati indicati in epigrafe, con distinti atti. 2.1. [OSCURATO:PERSONA], deduce: 1) vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per il reato di concorso nel riciclaggio di cui al capo 11. La Corte avrebbe errato nel ritenere sussistente il reato presupposto di appropriazione indebita commesso dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA], coinvolto nella vicenda in quanto percettore di somme di danaro dal "gruppo" [OSCURATO:PERSONA], nel quale andava a collocarsi [OSCURATO:PERSONA], denaro che il Don provvedeva a cambiare con assegni provenienti dalla sua società, la F.G.S. s.r.I.. Infatti, tale operazione avrebbe avuto Io scopo di pagare in contanti i dipendenti extracomunitari privi di conto corrente della azienda del Don, sicché non vi sarebbe stata alcuna appropriazione indebita di somme in danno della società, posta la destinazione di esse al soddisfacimento dell'interesse sociale. La Corte avrebbe svilito il contenuto di due prove testimoniali offerte dalla difesa per provare tale assunto (testi Bergamaschi e Covre), nonché travisato il contenuto della intercettazione n. 595 del 14 maggio 2012 riportata nella sentenza, che documentava quanto sostenuto dal ricorrente, finendo per invertire l'onere della prova in ordine alla esistenza del reato presupposto; 2) vizio della motivazione quanto alla ritenuta sussistenza del dolo del reato di riciclaggio. L'aver travisato il contenuto della intercettazione n. 595 del 14 maggio 2012, avrebbe condotto la Corte di appello a ritenere erroneamente che il ricorrente fosse consapevole della provenienza delittuosa dei cespiti offerti dal [OSCURATO:PERSONA], circostanza non acclarata per quanto evidenziato con il primo motivo di ricorso; 3) vizio della motivazione per non avere la Corte ritenuto, quale ipotesi subordinata rispetto al proscioglimento dell'imputato, che egli avesse concorso nella commissione del reato presupposto di appropriazione indebita commesso dal Don e solo di esso avrebbe potuto rispondere. Il ricorrente, infatti, quale procacciatore del contatto tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], aveva contribuito affinché il primo si appropriasse di risorse economiche della sua società consegnandole al [OSCURATO:PERSONA]. 2.2. [OSCURATO:PERSONA] deduce, con unico motivo, nullità della sentenza per contraddittorietà e mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza della esimente dello stato di necessità con riguardo alla condotta di concorso nel reato di usura di cui al capo 5. La Corte di appello non avrebbe tenuto conto che il ricorrente avrebbe commesso il fatto - procacciando al [OSCURATO:PERSONA] soggetti cui elargire prestiti ad usura - perché sottoposto a vessazioni da parte di quest'ultimo a causa delle sue gravi condizioni economiche, che lo avevano portato a richiedere a sua volta somme in prestito al coimputato. 2.3. [OSCURATO:PERSONA] deduce: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per il reato di concorso nella estorsione aggravata di cui al capo 6. La Corte territoriale non avrebbe adeguatamente valutato la circostanza che la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] non aveva mai riconosciuto il ricorrente come il soggetto che, in compagnia del coimputato separatamente giudicato [OSCURATO:PERSONA], l'avrebbe condotta in auto presso il [OSCURATO:PERSONA] nel luogo ove quest'ultimo aveva posto in essere le condotte estorsive. Alla luce delle modalità dei contatti tra la vittima e l'imputato, la motivazione della Corte sarebbe illogica per il fatto di avere escluso la rilevanza del mancato riconoscimento del ricorrente.L'individuazione di quest'ultimo come autore del reato era avvenuta solo attraverso la testimonianza resa al dibattimento dall'ufficiale di polizia giudiziaria Ciman, che aveva ascoltato la conversazione intercettata in ambientale presso l'ufficio del [OSCURATO:PERSONA] e visionato le immagini tratte dalle videocamere predisposte in quel luogo. Tali dichiarazioni non avrebbero dovuto essere utilizzate, ex art. 194, comma 3, cod. proc. pen., trattandosi di apprezzamenti personali di testimone non qualificato rispetto alla tipologia di accertamento devolutogli, posto che i giudici di merito, visionando il filmato direttamente in udienza, non sarebbero stati in grado di individuare autonomamente l'imputato, a dimostrazione della mancata nitidezza delle immagini. Per il che, l'unico elemento di prova residuo, costituito dal dialogo intercorso tra il ricorrente ed il [OSCURATO:PERSONA] 1'11 novembre 2012, non sarebbe da solo sufficiente a sostenere la condanna; 2) violazione di legge per non avere la Corte ritenuto la sussistenza in capo al ricorrente di una ipotesi di cosiddetto concorso anomalo ex art. 116 cod.pen.. L'imputato avrebbe agito nella convinzione che il correo [OSCURATO:PERSONA] stesse esercitando arbitrarie pressioni sulla vittima in forza di un credito legittimo e non a titolo estorsivo. La motivazione sarebbe incongrua giuridicamente nell'avere equiparato la "previsione" del ricorrente che il [OSCURATO:PERSONA] stesse perpetrando una estorsione con la "possibilità di previsione" che ciò accadesse, fondando, inoltre, il rigetto della richiesta difensiva sulla intensità della violenza esercitata dal correo, compatibile anche con il fatto che questi aveva posto in essere il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni; 3) violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante della finalità di agevolare la cosca criminale capeggiata dal [OSCURATO:PERSONA], non avendo la Corte valutato che il ricorrente avrebbe agito al solo fine di agevolare il coimputato per la riscossione di un credito a titolo personale e senza l'uso di metodo mafioso. 2.4. [OSCURATO:PERSONA] deduce: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità del ricorrente per il reato di usura aggravata di cui al capo 7, commesso in danno dei coniugi Ferrario-Ornaghi. La Corte avrebbe ritenuto che la vicenda usuraria fosse unica quando, invece, vi erano elementi di prova in senso contrario che documentavano come il prestito alle persone offese, effettuato dal solo coimputato non ricorrente [OSCURATO:PERSONA] nel 2010, fosse stato estinto nei 2011 senza la partecipazione del [OSCURATO:PERSONA].Inoltre, solo apoditticamente la Corte avrebbe collegato alla vicenda illecita di cui all'imputazione un altro prestito effettuato dal [OSCURATO:PERSONA], che nulla avrebbe avuto a che vedere con la posizione del [OSCURATO:PERSONA] (prestito per estinguere un debito verso tale [OSCURATO:PERSONA]). Con riguardo all'unico segmento della vicenda in cui era interessato l'imputato - pagamento da parte delle persone offese di forniture effettuate dalla ditta del ricorrente - non vi sarebbe la prova del pagamento di interessi usurari. Mancherebbe, inoltre, la prova che il ricorrente avesse sostituito il [OSCURATO:PERSONA] nella riscossione dei crediti usurari. La Corte avrebbe condannato l'imputato sebbene egli fosse intervenuto dopo la consumazione del reato da parte del [OSCURATO:PERSONA], essendo stato estraneo alla promessa usuraria e non avendo incassato alcunché; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità per il reato di estorsione di cui al capo 8. La Corte non avrebbe tenuto conto delle deduzioni difensive volte a mettere in luce l'inattendibilità del racconto delle persone offese Ferrario e Ornaghi, con riguardo alle minacce ricevute affinché si rifornissero dalle società di [OSCURATO:PERSONA] (fg. 7 del ricorso); 3) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità per il reato di usura di cui al capo 10, commesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. La Corte avrebbe trascurato le doglianze difensive indirizzate a rappresentare come non vi fosse la prova che il ricorrente avesse messo in contatto la vittima con gli usurai [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] o avesse indicato a costoro un bene della persona offesa sul quale rivalersi o, più in generale, avesse fatto da tramite tra [OSCURATO:PERSONA] e la persona offesa. Inoltre, la Corte non avrebbe rilevato la mancanza dell'elemento soggettivo del reato e, cioè, la consapevolezza del [OSCURATO:PERSONA] che il debito di Pozzi verso [OSCURATO:PERSONA] fosse gravato da interessi usurari; 4) violazione di legge e vizio di motivazione quanto al diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod.pen., tenuto conto del ruolo di minima importanza assunto dal ricorrente nella vicenda illecita che aveva avuto [OSCURATO:PERSONA] come protagonista; 5) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della circostanza aggravante dell'uso del metodo mafioso con riguardo ai reati di cui ai capi 7 e 8 e della finalità di agevolare una cosca mafiosa in relazione al reato di cui al capo 10.Quanto al primo aspetto, non vi sarebbero elementi per sostenere che il ricorrente fosse a conoscenza del fatto che [OSCURATO:PERSONA] avesse utilizzato metodi mafiosi nei confronti delle vittime. D'altra parte, la mera conoscenza di alcuni membri del sodalizio facente capo a [OSCURATO:PERSONA], non avrebbe dovuto ritenersi sufficiente per ritenere integrata, in capo al ricorrente e con riguardo al capo 10, la finalità di agevolazione della cosca e la sua conoscenza che vi fosse un interesse di quest'ultima dietro le condotte del [OSCURATO:PERSONA]; 6) vizio della motivazione in ordine al giudizio di bilanciamento tra circostanze di opposto segno, immotivatamente operato dalla Corte in termini di sola equivalenza e non di prevalenza delle attenuanti, così come era stato richiesto dalla difesa, con consequenziale inflizione di una pena eccessivamente severa; 7) vizio della motivazione in relazione all'entità degli aumenti di pena in continuazione, non motivata dalla Corte; 8) violazione di legge in ordine alla determinazione della pena pecuniaria per il reato di estorsione ritenuto più grave, inflitta oltre i limiti edittali di cui all'art. 629, primo comma, cod.pen., tenuto conto del giudizio di equivalenze tra le circostanze. 2.5. [OSCURATO:PERSONA] deduce: 1) motivazione apparente e contraddittoria in merito alla sussistenza, sotto il profilo oggettivo, del reato di riciclaggio di cui al capo 11, con riguardo alla provenienza delittuosa del danaro dal reato di appropriazione indebita commesso da [OSCURATO:PERSONA]. La ricorrente riprende le deduzioni contenute nel ricorso del proprio coniuge [OSCURATO:PERSONA], a proposito della mancanza di certezza in ordine alla sussistenza del reato presupposto rispetto a quello di riciclaggio. Si richiama il contenuto delle testimonianze Bergamaschi e Covre e l'assunto relativo al travisamento operato dalla Corte del contenuto della conversazione del 14 maggio 2012 - alla quale, comunque, la ricorrente non aveva partecipato - per dimostrare che le somme fuoriuscite dalla società del Don erano destinate a soddisfare l'interesse sociale ed, in particolare, a pagare a nero i dipendenti extracomunitari privi di conto corrente, circostanza che escluderebbe il reato di appropriazione indebita. Vengono mosse critiche alla logicità delle argomentazioni della Corte di appello in ordine alla genericità del patrimonio di conoscenze del teste Bergamaschi ed alla entità delle somme rispetto al fine propugnato dalla difesa (fgg. 6-8 del ricorso); 2) violazione di legge per non avere la Corte ritenuto che la ricorrente fosse eventualmente responsabile del reato presupposto e, dunque, non potesse rispondere di riciclaggio.Anche a voler ritenere provato il reato di appropriazione indebita commesso da Don, l'intera vicenda - comprendente il reato di riciclaggio contestato alla ricorrente, al marito [OSCURATO:PERSONA] ed a [OSCURATO:PERSONA] al capo 11 ed il reato di riciclaggio contestato a Don al capo 12 (per avere ripulito il danaro contante fornitogli da [OSCURATO:PERSONA] in cambio degli assegni) - implicherebbe il previo concerto tra tutti i protagonisti nella commissione del reato di appropriazione indebita, circostanza che escluderebbe la fattispecie di riciclaggio in applicazione della clausola di riserva di cui all'art. 648-bis, primo comma, cod.pen., restando privo di rilevanza il fatto che i due reati fossero o meno avvinti dal medesimo disegno criminoso, secondo quanto la Corte ha argomentato, peraltro contraddittoriamente, come evidenziato ai fgg. 13-15 del ricorso; 3) vizio della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di riciclaggio. La ricorrente censura il rilievo assegnato dalla Corte di appello alla intercettazione del 14 maggio 2012 alla quale ella non aveva partecipato, in uno alla assenza di altri elementi probatori di un suo coinvolgimento negli affari illeciti inerenti alla vicenda contestata. Si critica il fatto che la Corte abbia basato il proprio convincimento sul rapporto di coniugio intercorrente tra la ricorrente e l'imputato [OSCURATO:PERSONA], non potendosi sulla base di esso assumere che la [OSCURATO:PERSONA] possedesse lo stesso patrimonio di conoscenze del marito. In ogni caso, sarebbe mancata la dimostrazione che la [OSCURATO:PERSONA] avesse consapevolezza del fatto che il Don aveva commesso il reato di appropriazione indebita e fosse consapevole di tutti i passaggi della complessa operazione di riciclaggio, pacificamente congegnata da altri. Nessun indice rivelatore di tale consapevolezza sarebbe desumibile dalle risultanze processuali e dalla condotta concreta attribuita all'imputata, né dalla caratura criminale del [OSCURATO:PERSONA]; 4) vizio della motivazione quanto al diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod.pen. ed alla determinazione della pena. La Corte non avrebbe valutato la marginalità del contributo offerto dalla ricorrente alla perpetrazione del reato, occasionale e fungibile, circostanze che avrebbero anche dovuto portare ad infliggere una pena più contenuta di quella ingiustificatamente stabilita dalla Corte. 2.6. [OSCURATO:PERSONA] deduce: 1) violazione di legge in ordine alla individuazione della competenza territoriale del Tribunale di Monza anziché del Tribunale di Brescia, luogo ove si era verificata la condotta di riciclaggio contestata al ricorrente al capo 12 della imputazione.All'imputato, infatti, non è stato contestato il reato associativo mafioso, sicché nei suoi confronti tale ipotesi delittuosa non avrebbe potuto esprimere, come ritenuto dalla Corte di appello, alcuna vis attractiva; 2) vizio della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato presupposto di appropriazione indebita ai danni della società del ricorrente, non provato da alcunché alla luce delle medesime considerazioni espresse in proposito dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] nel primo motivo del suo ricorso, cui si rinvia, unite alla considerazione che il reato presupposto non sarebbe punibile per difetto di querela e per mancanza di altruità della cosa, essendo il ricorrente convinto che i denari della società fossero suoi. 2.7. [OSCURATO:PERSONA] deduce: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine ritenuta sussistenza del reato di riciclaggio di cui al capo 13. La Corte non avrebbe dato risposta alcuna alla doglianza difensiva volta a mettere in luce la mancanza di prova della sussistenza del reato presupposto rispetto a quello contestato, non essendo stato provato che le somme di danaro consegnate dal [OSCURATO:PERSONA] al ricorrente provenissero da delitti commessi dal primo, circostanza che non sarebbe emersa dalla istruttoria dibattimentale, avendo la Corte svalutato indicazioni di segno contrario secondo quanto evidenziato a fg. 5 del ricorso con riguardo alle testimonianze acquisite; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del dolo. La Corte non avrebbe dato conto di elementi probatori certi in ordine alla consapevolezza del ricorrente che le somme di danaro ricevute da [OSCURATO:PERSONA] avessero provenienza illecita. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente è stato condannato, nei due gradi del giudizio di merito, in ordine al reato di riciclaggio di cui al capo 11, contestato anche a [OSCURATO:PERSONA], coniuge dell'[OSCURATO:PERSONA], del pari ritenuta responsabile così come i correi separatamente giudicati. La posizione processuale del ricorrente è trattata ai fgg. 76-94 della sentenza impugnata. Il ricorso è infondato. Deve premettersi che il reato contestato agli odierni imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], secondo la concorde ricostruzione operata dai giudici di merito, si inserisce nell'ambito dell'operatività della organizzazione criminale di stampo 'ndranghetistico capeggiata dal coimputato separatamente giudicato [OSCURATO:PERSONA]. Quest'ultimo, con gli ulteriori correi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sono già stati definitivamente condannati per questo stesso reato nel giudizio abbreviato da loro prescelto. [OSCURATO:PERSONA] e la moglie sono stati ritenuti responsabili del concorso nel reato prendendo parte alla vicenda che aveva visto l'imprenditore bresciano [OSCURATO:PERSONA] (ricorrente al quale è contestato lo speculare reato di riciclaggio di cui al capo 12), conferire, in più riprese, al "gruppo" [OSCURATO:PERSONA] attraverso assegni circolari (e in un caso un bonifico) intestati ad una società di comodo riconducibile al [OSCURATO:PERSONA] (la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.), somme per circa 200 mila euro, ricevendo in cambio denaro contante decurtato di una percentuale rispetto all'importo dei titoli. Gli assegni erano emessi dal conto corrente della società amministrata dal Don, la [OSCURATO:SOCIETA]. che svolgeva attività di carpenteria e le somme portate dai titoli, secondo l'imputazione e la decisione del Tribunale e della Corte di appello, erano frutto del reato di appropriazione indebita in quanto distratte dalla gestione della sua società, provenienza nota al ricorrente ed ai suoi correi. La dinamica illecita, come emerge dalle sentenze di merito, non costituisce un fatto isolato, essendo similare a quella che aveva coinvolto altri soggetti, secondo quanto rilevato a proposito di altri coimputati (cfr. fg. 48 con riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], fg. 49 con riguardo al ricorrente [OSCURATO:PERSONA], fg. 50 con riguardo all'imprenditore [OSCURATO:PERSONA], fg. 55 con riguardo al ricorrente [OSCURATO:PERSONA]). Più in generale, nella sentenza emessa dalla Corte di cassazione (Sez. 5, n. 3019 del 2018) che aveva definito il parallelo troncone processuale celebratosi con il rito abbreviato, a fg. 46 si legge, a proposito del coimputato [OSCURATO:PERSONA]: «il sodalizio è stato definito dal Giudice di primo grado come un'organizzazione mafiosa a vocazione imprenditoriale che si è infiltrata nella realtà economica della Brianza, sia subentrando nella gestione di fatto di 46 società i cui titolari erano divenuti vittime di usure ed estorsioni ed ottenendo in pagamento dei debiti contratti il trasferimento di beni immobili schermati nella titolarità da società intestate a terzi, sia riciclando somme di denaro provenienti da più canali, in larga parte provenienti da finanziatori calabresi, così ripulendoli ed immettendo sul mercato una liquidità di denaro che veniva poi concesso con modalità di credito che solo soggetti istituzionali possono erogare, sia monetizzando somme di denaro da consegnare in contanti per i più svariati fini, anche a soggetti che 'pagavano' questo denaro a tassi usurai».1.1. Fatta questa premessa in punto di fatto, necessaria per comprendere le questioni sollevate con il ricorso, con il primo motivo il ricorrente dubita della sussistenza del reato presupposto di appropriazione indebita commesso dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], argomento che aveva coinvolto la posizione anche degli altri concorrenti nel reato separatamente giudicati e definitivamente condannati con la sentenza di legittimità prima citata, che costituisce accertamento irrevocabile sul medesimo fatto. 1.1.1. La tesi difensiva, già esaminata e superata dal primo giudice, è stata ampiamente valutata dalla Corte di appello, che non l'ha ritenuta degna di fede sulla base di argomentazioni prive di vizi logico-giuridici rilevabili in questa sede, specie tenuto conto che alle motivazioni contenute ai fgg. 76 e segg. della sentenza impugnata devono affiancarsi quelle del Tribunale, stante la conformità del giudizio di condanna di tutti gli imputati ai quali il reato è stato contestato. In punto di diritto, devono ricordarsi, per quel che interessa in questa sede, i pacifici principi, correttamente applicati dai giudici di merito e neanche contestati dal ricorrente, secondo i quali, in tema di riciclaggio ed autoriciclaggio, non è necessario che la sussistenza del delitto presupposto sia stata accertata da una sentenza di condanna passata in giudicato, essendo sufficiente che il fatto costitutivo di tale delitto non sia stato giudizialmente escluso, nella sua materialità, in modo definitivo e che il giudice procedente per il riciclaggio o autoriciclaggio ne abbia incidentalmente ritenuto la sussistenza, in mancanza imponendosi l'assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste (Sez. 2, n. 42052 del 19/06/2019, Moretti, Rv. 277609; Sez. 2, n. 10746 del 21/11/2014, dep. 2015, Bassini, Rv. 263156). Inoltre, ai fini della configurabilità del reato di riciclaggio, occorre che il delitto presupposto sia individuato nella sua tipologia, pur non essendone necessaria la ricostruzione in tutti gli estremi storici e fattuali (Sez. 2, n. 46773 del 23/11/2021, Peri, Rv. 282433; Sez. 2, n. 29689 del 28/05/2019, Maddaloni, Rv. 277020). Infine, la sussistenza del reato presupposto può essere ricavata anche da elementi logici di valutazione (Sez. 6, n. 28715 del 15/02/2013, Alvaro, Rv. 257206 e precedenti conformi; n. 2311 del 1995, rv. 204084, n. 11303 del 1997, rv. 209393, n. 13448 del 2005, rv. 231053). 1.1.2. La Corte ed il Tribunale, esaminando le risultanze probatorie, non hanno ritenuto fondata la tesi che il [OSCURATO:PERSONA] avesse adibito le somme di danaro consegnategli dal "gruppo" [OSCURATO:PERSONA] in cambio degli assegni per pagare i propri dipendenti, così non destinandole a somme estranee all'interesse sociale della sua impresa distraendole indebitamente. Di quanto sostenuto dalla difesa, secondo la ricostruzione operata dai giudici di merito, non si aveva avuta alcuna contezza contabile e l'ipotesi che i pagamenti ol fossero avvenuti "a nero" è stata esclusa anche sulla base dell'esame del contenuto della testimonianza del commercialista della società del Don escusso al dibattimento ([OSCURATO:PERSONA]), il quale non aveva saputo indicare neanche il numero dei dipendenti a nero, la loro nazionalità e gli importi loro dovuti, né spiegare la circostanza di come fosse possibile assumerli senza che avessero un conto corrente. Inoltre, è stato evidenziato dalla Corte che in ragione del lasso temporale nel quale erano avvenute le transazioni illecite, non vi sarebbe stata proporzione tra le somme incassate dal Don e le necessità di pagare i dipendenti. In ordine all'altra testimonianza che il ricorrente assume non essere stata tenuta nella debita considerazione - quella del commercialista [OSCURATO:PERSONA] - oltre alle considerazioni della Corte sul fatto che si trattasse di un teste de relato, è il Tribunale ad avvertire che tale soggetto aveva dimostrato un interesse nella vicenda sconfinante in una ipotesi di concorso nel reato, partecipando alle contrattazioni con il Don ed all'incontro tra questi ed il [OSCURATO:PERSONA] ricostruito attraverso la conversazione intercettata n. 595 del 14 maggio del 2012 trasfusa in sentenza. Da qui la sua inattendibilità. Tale ultima conversazione è stata interpretata dalla Corte territoriale e dal Tribunale - nel pieno esercizio dei loro poteri di giudici del merito, non sindacabili quando privi di vizi logici - in senso sfavorevole al ricorrente, dal momento che in essa risulta che il Don avrebbe dovuto fornire al gruppo [OSCURATO:PERSONA] somme ben più consistenti (per oltre due milioni e mezzo di euro), che avesse impellenza di pagare soggetti non indicati come suoi lavoratori che avrebbero potuto far andare in protesto la di lui moglie, che agisse anche per conto di altri imprenditori bresciani per mettere in pratica il disegno illecito, che aveva fornito percentuali ad altri soggetti (fgg. 88 della sentenza), che i rapporti con [OSCURATO:PERSONA] avevano riguardato altre precedenti operazioni rispetto a quelle incriminate, sfuggite alle investigazioni ma alle quali Don faceva riferimento nel dialogo con il capoclan al quale aveva partecipato anche il ricorrente ed il Bergamaschi. Tanto dà contezza del fatto, già evidenziato a fg. 383 della sentenza di primo grado, che quand'anche il Don avesse avuto necessità di pagare a nero alcuni dipendenti - come sembra alludere l'unica frase del lungo dialogo espressa non da lui ma dall'[OSCURATO:PERSONA] valorizzata dalla difesa - ciò non poteva costituire l'unica ragione che lo aveva orientato a commettere l'illecito e che vi fosse stata una distrazione di risorse societarie ad altri e ben più pregnanti fini, essendo l'imprenditore inserito in un circuito illecito finalizzato al riciclaggio con quelle modalità (anche all'estero, si veda il riferimento alla conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] riportata a fg. 67 della sentenza di primo grado), che lo spingeva a fare "affari" con il gruppo Pensa bene. Tanto supera ed assorbe ogni diversa argomentazione difensiva, anche in relazione ad una presunta inversione dell'onere probatorio che non sussiste tenuto conto del fatto che la decisione contraria alla tesi difensiva si è basata su dati processuali oggettivi. 1.2. Anche il secondo motivo è infondato. Con esso il ricorrente censura la ritenuta sussistenza del dolo del reato di riciclaggio, sotto il profilo della consapevolezza del'[OSCURATO:PERSONA] che il Don avesse commesso il reato di appropriazione indebita. Anche sotto questo profilo, le sentenze di merito giungono a conclusioni ineccepibili. La Corte ha valorizzato la presenza del ricorrente alla conversazione del 14 maggio 2012, sostanzialmente ritenendola una confessione da parte dell'imputato stante la pregnanza degli argomenti trattati e che si è avuto modo di evidenziare già esaminando il primo motivo di ricorso. La sentenza di primo grado, richiamata e condivisa dalla Corte di merito, offre maggiori elementi a sostegno della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato in capo al ricorrente. Il Tribunale, infatti, oltre a ricostruire nei termini già evidenziati la figura del Don come imprenditore coinvolto nella vicenda illecita imputatagli non a caso e non occasionalmente ma addirittura referente di altri soggetti del pari interessati a fare "affari" con [OSCURATO:PERSONA], ha approfondito con precisione, ai fgg. 86 e segg., la collocazione dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] nella congerie di vicende legate al sodalizio di matrice ‘ndranghetistica capeggiato da [OSCURATO:PERSONA], Il ricorrente è stato raffigurato come soggetto che si poneva nei confronti del capoclan, anche al di là dell'affare con Don, come consulente e procacciatore di affari per un determinato e non breve periodo intercorrente tra il novembre del 2011 e l'aprile del 2012, coevo alle condotte di reato contestategli. Egli era intervenuto nella vicenda del traffico illecito di oro dal Senegal di cui al capo 17, andando in Africa personalmente e trasportando l'oro insieme al ricorrente [OSCURATO:PERSONA] (indicato come persona di fiducia del [OSCURATO:PERSONA] in ragione di quanto si dirà trattando della sua posizione processuale), venendo entrambi bloccati dalle autorità del paese africano. Il Tribunale, valorizzando le stesse dichiarazioni rese dal ricorrente ed alcuni dialoghi con il [OSCURATO:PERSONA], aveva messo in luce la sua consapevolezza del profilo criminale del [OSCURATO:PERSONA] ed il confidenziale rapporto di confidenza che si era instaurato tra i due, unito alla manifestata necessità di schermare con opportuni rimedi le loro interlocuzioni davanti al rischio di essere intercettati.Nella vicenda del riciclaggio contestata, è proprio [OSCURATO:PERSONA] a proporre a [OSCURATO:PERSONA] di entrare in "affari" con Don e, in una conversazione (trasfusa nel tratto di interesse a fg. 122 della sentenza di primo grado), è lo stesso [OSCURATO:PERSONA], insieme ai protagonisti dell'illecito suoi correi separatamente giudicati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a qualificare la vicenda nel suo insieme come ipotesi di riciclaggio. Ne consegue che la verifica effettuata dai giudici di merito in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato in capo al ricorrente è basata su corposi elementi probatori, non richiamati in ricorso e ben più estesi del contenuto della sola conversazione n. 595 del 14 maggio 2012 cui ha fatto riferimento il ricorrente e che egli assume, peraltro infondatamente in ragione di quanto detto, essere stato travisato dalla Corte territoriale. 1.3. Il terzo motivo è, del pari, infondato. Con esso l'imputato postula che, al più, egli avrebbe potuto essere ritenuto un concorrente nel reato presupposto di appropriazione indebita commesso dal Don, ritenendo che tutta l'operazione illecita, coinvolgente l'imprenditore bresciano e la sua responsabilità per il reato di riciclaggio contestatogli al capo 12 (da ritenersi sussistente per quanto ancora si preciserà in relazione a tale posizione processuale), presupponesse un previo concerto tra tutti i protagonisti della vicenda, con consequenziale partecipazione morale al reato di appropriazione indebita. La Corte ed il Tribunale, affrontando il tema (fg. 90 della sentenza impugnata, fg. 84 della sentenza di primo grado), hanno, in primo luogo, rilevato che nessun elemento probatorio era emerso sulla diretta compromissione del ricorrente, attraverso atti concreti, nel reato di appropriazione indebita commesso dal Don in danno della sua società. Tale circostanza, di indubbia significatività, non è stata smentita dalle argomentazioni contenute in ricorso. Ma, in secondo luogo, è la ricostruzione della figura del Don, siccome emergente dalle sentenze di merito, a dare contezza definitiva della infondatezza della tesi difensiva, come pure i giudici dei precedenti gradi del giudizio hanno rilevato. L'imprenditore bresciano, infatti, era risoluto a commettere per suo conto il reato presupposto e, per quel che si è già sottolineato, aveva posto in essere analoghi comportamenti all'estero e si faceva portavoce di altri soggetti coinvolti nell'affare con [OSCURATO:PERSONA]. Il suo proposito criminoso, quindi, era già esistente, strutturato e non determinato dalla conoscenza del [OSCURATO:PERSONA] avvenuta attraverso [OSCURATO:PERSONA] e tramite la quale si era realizzato, qui sì in pieno accordo, il doppio, speculare e specifico riciclaggio contestato ai capi 11 e 12.Tali dati dimostrano l'inconducenza della tesi del ricorrente anche al di là del rilievo, sottolineato dalla sentenza di legittimità che ha definito il giudizio abbreviato a carico dei coimputati dell'[OSCURATO:PERSONA], sulla tempistica non coincidente delle condotte costituenti il reato presupposto rispetto a quelle di riciclaggio; per il che, basta riportare quanto contenuto nella sentenza emessa dalla quinta sezione della Corte di cassazione n. 3019 del 2018, fgg. 91 e 101: «la Corte ambrosiana ha ben messo in risalto come anche nell'ipotesi di contestualità tra la consegna dei titoli di credito e del denaro in controvalore, tuttavia il reato di appropriazione indebita da parte del legale rappresentante la società veniva in essere, comunque, in momento antecedente, sicché non v'era concorso dell'accipiente nel reato presupposto». «Privo di fondamento appare poi il mezzo d'impugnazione articolato nei riguardi della statuizione in punto condotta di riciclaggio in quanto si contesta l'esistenza del delitto presupposto - individuato nell'appropriazione indebita - e nella consapevolezza dell'imputato circa il delitto presupposto, nel quale al più era da ritenere concorrente. 3-9-1. In effetti la tesi difensiva oblia la pur puntuale motivazione esposta dalla Corte di merito in tema di reato presupposto - l'appropriazione indebita da parte del legale rappresentante le società coinvolte nell'attività di predisposizione di fondi neri - che comunque si perfeziona in momento antecedente allo scambio di denaro contro bonifico e la pur indicata circostanza fattuale - presente nei vari capi d'imputazione - che le controparti agivano quali legali rappresentanti di imprese societarie». Ne consegue che è stata fatta corretta applicazione concreta, in senso sfavorevole alle ragioni dell'imputato, del principio di diritto, correttamente richiamato anche dal ricorrente, secondo cui, in tema di riciclaggio di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, il criterio per distinguere la responsabilità in ordine a tale titolo di reato dalla responsabilità per il concorso nel reato presupposto - che escluderebbe la prima - non può essere solo quello temporale ma occorre, in più, che il giudice verifichi, caso per caso, se la preventiva assicurazione di "lavare" il denaro abbia realmente (o meno) influenzato o rafforzato, nell'autore del reato principale, la decisione di delinquere (Sez. 5, n. 8432 del 10/01/2007, Gualtieri, Rv. 236254). Le superiori considerazioni assorbono e superano ogni diversa considerazione difensiva. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 2. [OSCURATO:PERSONA].Il ricorrente è stato condannato, in entrambi i gradi del giudizio di merito, per il reato di usura di cui al capo 5 della imputazione. La sua posizione processuale è trattata ai fgg. 107-112 della sentenza impugnata. Il ricorso, costituito da unico motivo, è manifestamente infondato e generico. 2.1. Deve precisarsi che il capo di imputazione indica come tempo di commissione del reato il periodo intercorrente tra il mese di settembre 2011 e il 4 marzo 2014. La tesi sostenuta dal ricorrente, secondo la quale egli si sarebbe prestato alla commissione del reato in quanto costretto da uno stato di necessità giuridicamente rilevante ex art. 54 cod.pen. - essendo soggetto a sua volta usurato dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] - è seccamente smentita dalla ricostruzione in fatto operata dalla sentenza impugnata relativamente ai rapporti personali intercorsi tra l'imputato ed il [OSCURATO:PERSONA], tema decisivo sul quale nel ricorso si sorvola. La Corte di appello, infatti, confermando la sentenza di primo grado, ha messo in evidenza come il ricorrente, sebbene fosse stato vittima di usura da parte del [OSCURATO:PERSONA] all'inizio della loro conoscenza, avesse poi cambiato ruolo - proprio con riguardo al periodo temporale indicato nella imputazione - mettendosi a disposizione del gruppo criminale capeggiato da quest'ultimo, procacciandogli nuovi "affari" illeciti nei quali nutriva un interesse economico personale, circostanze provate attraverso intercettazioni ambientali illustrative di come l'imputato avesse procurato a [OSCURATO:PERSONA] il contatto con le persone offese Sala e Johnson ed avesse seguito fino alla fine la vicenda usuraria che ne era conseguita in danno di queste ultime, con l'ottenimento di una parte di guadagno direttamente da una di esse (cfr. fgg. 107,111 e 112 della sentenza impugnata). Risultano del tutto assenti, pertanto, gli elementi costitutivi della esimente invocata, per la verità neanche dettagliatamente indicati ed esaminati in ricorso. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. 3. [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente è stato condannato, in entrambi i gradi del giudizio di merito, per concorso nel reato di estorsione aggravata in danno di [OSCURATO:PERSONA] di cui al capo 6 della imputazione. La sua posizione processuale è trattata ai fgg. 112-121 della sentenza impugnata. Il ricorso è manifestamente infondato e generico. 3.1. Quanto al primo motivo, il ricorrente reitera argomenti già ampiamente superati dal Tribunale con la motivazione, cui si è conformata la Corte territoriale, trasfusa ai fgg. 114-116 della sentenza impugnata. 15 fr 3.1.1. Il primo giudice, infatti, aveva messo in evidenza, sulla base di una ricostruzione delle specifiche modalità fattuali, qui non rivedibili, dell'incontro tra la vittima ed il ricorrente, l'irrilevanza del fatto che questi non fosse stato individuato in fotografia dalla persona offesa. 3.1.2. Inoltre, sia il Tribunale che la Corte di appello hanno concordemente attribuito decisivo significato probatorio al fatto che in pubblica udienza, nel contraddittorio delle parti e senza che vi fosse stata alcuna eccezione difensiva o alcuna riserva da parte del Tribunale, fosse stato visionato direttamente e con l'ausilio del teste di polizia giudiziaria Ciman, il filmato che aveva ritratto la scena decisiva nella quale si era verificata l'estorsione posta in essere dal [OSCURATO:PERSONA] alla presenza del ricorrente e del coimputato separatamente giudicato Farina (sia [OSCURATO:PERSONA] che Farina, per questo reato, sono stati definitivamente condannati nel separato troncone processuale definito con rito abbreviato). Non risulta in alcun modo quanto sostenuto dal ricorrente in ordine al fatto che il Tribunale non avesse autonomamente riconosciuto l'imputato nel filmato. Peraltro, l'individuazione del ricorrente da parte del teste Cinnan era avvenuta con assoluta certezza da parte di soggetto che, come hanno precisato i giudici di merito, aveva seguito le indagini ed avuto modo, per questo, di conoscere le fattezze fisiche del ricorrente, posto che questi risultava soggetto di fiducia del [OSCURATO:PERSONA] e coinvolto anche in altre vicende illecite oggetto di indagine che riguardavano la cosca capeggiata da quest'ultimo coimputato. Su tale assunto, idoneo a conferire attendibilità alla deposizione testimoniale Ciman, il ricorso non deduce alcunché. In punto di diritto, è stato opportunamente ricordato dalla Corte di appello il pacifico principio secondo cui il riconoscimento informale operato dalla polizia giudiziaria sulla base di una fotografia dell'indagato costituisce una prova atipica la cui affidabilità deriva dalla credibilità della dichiarazione di chi, avendo esaminato la fotografia, si dica certo della sua identificazione (Sez. F, n. 37012 del 29/08/2019. Occhipinti, Rv. 277635; Sez. 4, n. 16902 del 04/02/2004, Pantaleo, Rv. 228043). Se tale principio è stato affermato in relazione alla individuazione fotografica di un imputato effettuata dagli operanti di polizia giudiziaria in fase di indagini preliminari, a maggior ragione e con ancora maggiore pregnanza probatoria deve applicarsi alla individuazione effettuata in dibattimento nei termini prima indicati dal teste Ciman alla presenza delle parti e del Tribunale. Nessun vizio formale, pertanto, è dato rilevare nel fatto che i giudici di merito abbiano utilizzato gli esiti della testimonianza di cui si discute, contenente al suo interno la sicura individuazione del ricorrente come presente all'incontro tra la vittima e [OSCURATO:PERSONA], dall'imputato personalmente prelevata presso il suo luogo di lavoro, con l'ausilio del Farina e condotta al cospetto del capoclan che lo aveva sottoposto a pesanti intimidazioni anche con violenza fisica. 3.1.3. Ad ulteriore e definitivo conforto della correttezza della decisione di condanna, sia il Tribunale che la Corte di appello hanno valorizzato anche il contenuto della intercettazione nella quale, in tempi ritenuti dai giudici compatibili con il fatto, il ricorrente ed il [OSCURATO:PERSONA] avevano interloquito dimostrando come entrambi fossero al corrente di dove si trovasse l'imputato in quel momento, di poco precedente al loro incontro ripreso dalle telecamere. Il ricorso isola tale ulteriore elemento di prova, non rilevandone la convergenza con il resto delle emergenze compiutamente analizzate dalla sentenza impugnata. 3.2. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. Il ricorso, dimostrando la sua genericità, non mette in luce la circostanza decisiva che ha orientato la Corte di merito a ritenere il pieno e consapevole concorso del ricorrente nel reato di estorsione; vale a dire il fatto che egli fosse apparso come soggetto di fiducia del [OSCURATO:PERSONA], secondo quanto dimostrato dal sicuro coinvolgimento in un traffico di oro dal Senegal che aveva formato oggetto di separata contestazione al capo 17 e che era poi naufragato per questioni diverse dalla messa in opera del contributo da parte dell'imputato, recatosi personalmente nello stato africano per effettuare l'illecita operazione. A ciò la Corte ha unito le pesanti modalità intimidatorie di tipo mafioso della condotta, in una valutazione di insieme priva di vizi logici nella dimostrazione della piena conoscenza da parte del ricorrente delle intenzioni estorsive del [OSCURATO:PERSONA], avendo, peraltro, l'imputato anche assistito personalmente alle richieste esternate alla vittima dal capoclan e schiaffeggiato la persona offesa. 3.3. Il terzo motivo, con il quale si contesta la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod.pen., è generico in quanto non tiene conto della motivazione offerta dalla Corte a fg. 120 della sentenza impugnata, laddove è stata rimarcata la circostanza che il ricorrente, come prima si diceva, fosse un uomo di fiducia del [OSCURATO:PERSONA] e per questo consapevole della realtà criminale all'interno della quale si andava ad inserire l'estorsione contestata, che era stata consumata con metodologia mafiosa secondo la ricostruzione in fatto neanche censurata in ricorso e della quale prima si è detto. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. 4. [OSCURATO:PERSONA]. ;IN, Il ricorrente è stato condannato, nei due gradi del giudizio di merito, per i due reati di usura di cui ai capi 7 e 10 e per il reato di estorsione di cui al capo 8, tutti aggravati dall'art. 7 D.L. 152/91 (oggi art. 416-b/s.l. cod.pen.). La sua posizione processuale è trattata ai fgg. 126-134 della sentenza impugnata. Il ricorso è fondato solo con riferimento alla censura inerente alla determinazione della pena pecuniaria. 4.1. Il primo motivo, riguardante il reato di usura di cui al capo 7, è manifestamente infondato. Il ricorrente tende a fornire una diversa e non ammissibile ricostruzione in fatto della vicenda, a fronte della conforme decisione della Corte di appello e del Tribunale. La sentenza impugnata ha chiarito, con argomenti privi di vizi logico-giuridici rilevabili in questa sede e facendo riferimento alle dichiarazioni delle vittime (i coniugi [OSCURATO:PERSONA]) che riteneva attendibili, come il rapporto usurario di queste ultime con il coimputato separatamente giudicato [OSCURATO:PERSONA] (condannato per lo stesso reato nel parallelo troncone processuale celebratosi con il rito abbreviato), non avesse avuto soluzioni di continuità dal 2010 al 2013, sicché quando era entrato in scena il ricorrente, almeno a decorrere dai primi mesi del 2012 secondo le sue stesse dichiarazioni, il primo prestito concesso dal [OSCURATO:PERSONA] non si era esaurito e, dunque, la sua condotta non era intervenuta dopo la consumazione del reato. Nell'ambito di tale rapporto, secondo le dichiarazioni delle vittime, [OSCURATO:PERSONA] aveva loro imposto di rifornirsi di merce dalle società facenti capo al ricorrente, il quale, così, aveva un diretto interesse alla commissione del fatto. Nella lunga vicenda usuraria, inoltre, il [OSCURATO:PERSONA], a partire dal 2013, era stato sostituito proprio dal ricorrente nella attività materiale di percezione delle rate del prestito ad interessi illeciti, a dimostrazione della compromissione di quest'ultimo nel reato. Il resoconto delle persone offese, già idoneo a sostenere da solo il giudizio di responsabilità, era stato riscontrato anche dalle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], che non aveva negato l'esistenza del rapporto di dare/avere con le vittime, spiegando anche la vicenda relativa al [OSCURATO:PERSONA], soggetto che, nel racconto delle persone offese, era stato pestato davanti a loro, circostanza vissuta quale indiretta minaccia ad adempiere i debiti. La presenza di interessi illeciti è stata tratta dal resoconto dei coniugi usurati, con descrizione delle somme avute in prestito e di quelle ben più corpose restituite. In punto di diritto, deve ricordarsi il principio, ancora di recente ribadito, secondo cui, in tema di valutazione della prova testimoniale, l'attendibilità della persona offesa dal reato è questione di fatto, non censurabile in sede di legittimità, salvo che la motivazione della sentenza impugnata sia affetta da manifeste contraddizioni, o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sullo "id quod plerunnque accidit", ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale che risulti priva di una pur minima plausibilità (Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609). 4.2. Anche il secondo motivo, che censura il giudizio di responsabilità per il reato di estorsione di cui al capo 8 commesso nello stesso contesto usurario ed in danno delle medesime persone offese, non tiene conto del fatto che, raccontando la vicenda occorsa sotto i suoi occhi a proposito del pestaggio dei [OSCURATO:PERSONA], la persona offesa Ferrario aveva messo in evidenza l'effetto minaccioso nei suoi confronti di tale vicenda, avvenuta nei locali della sua società. Inoltre, le persone offese avevano indicato di aver subito ulteriori minacce affinché pagassero i loro debiti usurari e si rifornissero di merce dalle ditte del ricorrente, persona che le indagini di polizia giudiziaria avevano rivelato essere in rapporti di relazione diretta con il vertice del gruppo [OSCURATO:PERSONA], facente capo a quest'ultimo ed al [OSCURATO:PERSONA], soggetto con il quale il ricorrente è provato che avesse cointeressenze economiche, come emerso a proposito della vicenda usuraria di cui al capo 10 della imputazione. La difesa solo genericamente contesta l'attendibilità delle persone offese, senza tenere conto di quanto il loro racconto fosse riscontrato in relazione alla complessiva vicenda usuraria nella quale si era innestato il reato di estorsione contestato al capo 8. 4.3. Il terzo motivo, inerente al reato di usura di cui al capo 10, commesso nei confronti dell'imprenditore [OSCURATO:PERSONA], è manifestamente infondato e generico. Il ricorso non tiene nel minimo conto le intercettazioni ambientali richiamate dalla Corte di appello (fgg. 131 e 132 della sentenza impugnata), dimostrative del fatto che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] fossero in rapporti di cointeressenze economiche e l'imputato consapevole del rapporto esistente tra [OSCURATO:PERSONA] e la persona offesa Pozzi, che era stata avvicinata al gruppo [OSCURATO:PERSONA] proprio dal [OSCURATO:PERSONA], come emerso in un dialogo avente quest'ultimo come protagonista, allo scopo di effettuare prestiti ad usura, secondo quanto riferito a conferma dalla vittima e da altre intercettazioni ambientali del pari richiamate nella sentenza impugnata ed in quella di primo grado. Altra intercettazione citata documentava come il ricorrente fosse partecipe del rapporto usurario con il Pozzi e sollecitasse il pagamento delle rate alla vittima, essendo sempre al corrente delle occasioni di incontro tra i correi ed il Pozzi, a dimostrazione della sua compromissione nell'illecito rapporto.4.4. Anche il quarto motivo è generico, avendo la Corte fatto riferimento al ruolo di persona contigua ad esponenti del sodalizio mafioso suoi correi per spiegare che il contributo del ricorrente non poteva definirsi di minima importanza ex art. 114 cod.pen., anche avuto riguardo al decisivo ruolo di tramite assunto nella vicenda usuraria relativa all'imprenditore Pozzi contestata al capo 10. La motivazione attinge al merito del giudizio ed è priva di vizi rilevabili in questa sede. 4.5. Del tutto eccentriche rispetto alla posizione del ricorrente rispetto all'organizzazione criminale capeggiata dal [OSCURATO:PERSONA], siccome tratteggiata dai giudici di merito, sono le considerazioni con cui si è voluta negare la sussistenza dell'aggravante dell'uso del metodo mafioso o del fine di agevolare la cosca di riferimento. L'imputato è stato tratteggiato come soggetto pienamente consapevole della usura ai danni di Pozzi da lui stesso mediata e di come la stessa si inserisse nella gestione delle attività illecite del [OSCURATO:PERSONA], soggetto con il quale egli era direttamente in contatto, al contempo vantando cointeressenze economiche con l'altro coimputato e sodale [OSCURATO:PERSONA] (oltre che con gli altri correi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], anch'essi inseriti in quel contesto criminale) con il quale aveva agito nella commissione del reati di usura ed estorsione prima sintetizzati e relativi ai capi 7 e 8, dove l'evidenza dell'uso del metodo mafioso è stata ben sintetizzata dalla Corte con riguardo alla condotta del [OSCURATO:PERSONA] ed al pestaggio di [OSCURATO:PERSONA] davanti agli occhi del Ferrario presso l'impresa di quest'ultimo. 4.6. Il sesto motivo è inammissibile perché il ricorrente, nell'atto di appello, non aveva richiesto che le circostanze attenuanti generiche, poi riconosciutegli dalla Corte territoriale, dovessero essere ritenute prevalenti sulle aggravanti, giudizio che presuppone accertamenti di merito non devoluti al giudice deputato dall'ordinamento al loro esame. 4.7. Anche le richieste inerenti ad un riduzione dell'entità degli aumenti di pena in continuazione non aveva formato oggetto dell'atto di appello se non del tutto immotivatamente nelle richieste finali, sicché la doglianza, proprio perché generica, non meritava risposta (tra le tante, Sez.5, n. 27202 del 11/12/2012, Tannoia). 4.8. E' fondato l'ultimo motivo. La Corte nel determinare pena pecuniaria (cfr. fg. 134 della sentenza), ha inflitto la sanzione di euro 5000 di multa superiore a quella prevista dalla legge per il reato di estorsione ritenuto più grave di cui al capo 8, dovendosi fare riferimento, stante il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche come equivalenti alle aggravanti diverse da quella di cui all'art. 7 D.L. 152/91, alla pena di cui all'art. 629, primo comma, cod.pen..In questa sede, non occorrendo ulteriori valutazioni di merito, la pena pecuniaria - ferma restando la determinazione della pena detentiva sulla quale non vi è questione - può essere rideterminata, in quella complessiva di euro 2350,00 di multa, favorevole in massimo grado all'imputato poiché così quantificata a partire dal minimo edittale di euro 1000 di multa per il reato di estorsione di cui all'art. 629, primo comma, cod. pen. dopo il giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee, in correlazione con la minima pena detentiva inflitta (pena base, euro 1000 di multa, aumentata ad euro 1300 di multa per la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1. cod. pen., diminuita per le circostanze attenuanti generiche ad euro 850 di multa - secondo l'errata indicazione della sentenza impugnata tuttavia non più emendabile - aumentata per la continuazione, interna ed esterna, di complessivi euro 1500 di multa). 5. [OSCURATO:PERSONA]. La ricorrente è stata condannata, nei due gradi del giudizio di merito, in ordine al reato di riciclaggio di cui al capo 11, contestato anche al di lei coniuge [OSCURATO:PERSONA], del pari ritenuto responsabile come si è avuto modo di precisare a suo luogo. La posizione processuale della ricorrente è trattata ai fgg. 94-98 della sentenza impugnata. In proposito, va fatto integrale richiamo a quanto si è detto con riguardo al ricorrente [OSCURATO:PERSONA], avendo assunto i ricorrenti ruolo analogo nella vicenda, consistente nell'aver contribuito alla realizzazione del reato di riciclaggio loro contestato favorendo lo scambio assegni circolari contro danaro contante tra Don e [OSCURATO:PERSONA]. Le specificità relative alla posizione della [OSCURATO:PERSONA] saranno evidenziate più avanti. Il ricorso è infondato. 5.1. Quanto al primo motivo, con il quale si censura la sussistenza del reato presupposto di appropriazione indebita, si richiama quanto sottolineato al paragrafo 1.1. (e sottoparagrafi) delle presenti considerazioni in diritto a proposito del primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 5.2. In ordine al secondo motivo, con il quale si sostiene la tesi del concorso della ricorrente nel reato presupposto, anche in questo caso deve farsi richiamo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], il cui esame ha tenuto conto dei motivi di ricorso della [OSCURATO:PERSONA] (paragrafo 1.3. delle presenti considerazioni in diritto). 5.3. Quanto al terzo motivo, che attiene a più precipui profili inerenti alla sussistenza del dolo in capo alla ricorrente, premesso che ella si era fatta materiale latrice, in più di una occasione, della operazione di scambio assegni con danaro tra Don e [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello e soprattutto il Tribunale, la cui sentenza è stata richiamata dalla conforme decisione di secondo grado, hanno valorizzato alcuni elementi di fatto decisivi sui quali il ricorso sorvola. Si vuole fare riferimento alle circostanze che l'imputata, a prescindere dalla conversazione del 14 maggio 2012 alla quale non aveva partecipato, risultava pienamente consapevole tanto della caratura criminale del [OSCURATO:PERSONA], quanto delle vicende illecite che si agitavano all'interno del sodalizio criminale da costui capeggiato, essendo stata coinvolta nella illecita importazione dell'oro dal Senegal, alla quale si è ripetutamente fatto cenno, recandosi personalmente a Dakar, frequentando abitualmente il luogo che il [OSCURATO:PERSONA] aveva eletto a base operativa (il "tugurio"), avendo diretti contatti con quest'ultimo, sollecitandolo a costituire una società per l'importazione dell'oro, volendosi personalmente occupare di un'operazione non meglio identificata che avrebbe fruttato "tanti soldi", venendole attribuita dal marito e condivisa dal [OSCURATO:PERSONA] una professionalità nell'attività di consegna del danaro effettuata in relazione a più pregresse vicende, dimostrando di essere al corrente, in una diretta interlocuzione con il capoclan, degli assetti societari di schermo riferibili a quest'ultimo e suggerendo anche di modificare i poteri di rappresentanza di qualche prestanome (cfr. fgg. 356-364 della sentenza del Tribunale). Vengono, pertanto, enumerati proprio quegli indici rivelatori che la difesa ha superficialmente ritenuto inesistenti, idonei a dare ragionevolezza alla tesi sposata dai giudici di merito circa la piena consapevolezza in capo alla ricorrente di uomini e cose e, con essa, della struttura e modalità, cui lei stessa aveva dato diretta esecuzione, della complessiva operazione di riciclaggio operata tra [OSCURATO:PERSONA] e Don attraverso la predisposizione da parte di quest'ultimo di danaro proveniente dal reato di appropriazione indebita, la cui esistenza non poteva sfuggirle in relazione al delineato contesto in cui si inseriva la sua condotta ed ai rapporti intercorrenti con i correi (uno dei quali di lei marito e promotore dell'affare) e con Io stesso Don. 5.4. Le considerazioni che precedono e che illustrano il ruolo della ricorrente nella cornice di riferimento dei fatti, dimostrano quanto sia immune da vizi logico- ricostruttivi la decisione della Corte di ritenere che il contributo prestato dalla ricorrente alla perpetrazione del reato - decisivo sotto il profilo della sua esecuzione materiale - non fosse di minima rilevanza tanto da legittimare il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 cod.pen. ed una pena più mite; ciò, anche al netto della osservazione del primo giudice sul fatto che il reato fosse stato commesso da cinque soggetti, con consequenziale inapplicabilità della circostanza attenuante ex art. 114, secondo comma, cod.pen. nel suo richiamo all'art. 112 cod.pen. (in questo caso al primo comma, n. 1 di quest'ultima norma).Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. 6. [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente è stato condannato, in entrambi i gradi del giudizio di merito, per il reato di riciclaggio di cui al capo 12 della imputazione, reato collegato e speculare a quello di riciclaggio contestato ai ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sulle cui posizioni processuali ci si è già soffermati ed alle quali si rinvia per la ricostruzione della vicenda nel suo complesso. La sentenza, oltre che trattando di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], si occupa della posizione del ricorrente ai fgg. 98-103. Il ricorso è manifestamente infondato. 6.1. Quanto alla eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Monza in favore di quello di Brescia, di cui al primo motivo di ricorso, deve ricordarsi che in tema di competenza per territorio, le vicende processuali successive ai limiti temporali di rilevazione della questione, anche con riferimento ai provvedimenti conclusivi adottati sul merito dal giudice, non incidono sulla competenza già affermata, la quale, in base al principio della "perpetuato iurisdictionis", va determinata con criterio "ex ante", sulla scorta degli elementi disponibili al momento della formulazione dell'imputazione (Sez. 4, n. 14699 del 12/12/2012, dep. 2013, Rv. 255498). Al momento dell'esercizio dell'azione penale e prima che il procedimento venisse scisso in due tronconi a causa delle scelte processuali sul rito adottate dagli imputati, risultava contestato ad alcuni ricorrenti, tra i quali [OSCURATO:PERSONA], il reato di cui all'art. 416-bis cod.pen. (capo 1). Inoltre, il reato di riciclaggio di cui al capo 11, correlato a quello ascritto al ricorrente, risultava aggravato dall'art. 7 D.L. 152/91 con riguardo alla posizione di alcuni coimputati poi separatamente giudicati. La Corte ed il Tribunale hanno ritenuto che il reato di riciclaggio di cui al capo 12 contestato al [OSCURATO:PERSONA] fosse connesso a tali reati, in quanto inserito nella congerie di vicende volte a provare la sussistenza della cosca criminale capeggiata da [OSCURATO:PERSONA], circostanze che il ricorso omette del tutto di prendere in considerazione. Nel che, la forza attrattiva di tale reato associativo rispetto a quelli ad esso connessi, secondo il noto principio di diritto a mente del quale, in tema di competenza per territorio determinata da connessione, l'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., prevede, limitatamente ai reati in esso contemplati, una deroga assoluta ed esclusiva agli ordinari criteri di determinazione della competenza sicché, ove si proceda per uno qualsiasi di essi e per reati connessi, anche più gravi, la competenza territoriale del primo esercita una "vis attractiva" anche sugli altri (Sez. 1, n. 16123 del 12/11/2018, dep. 2019, Rv. 276391; Sez. 4, n. 4484 del 09/12/2015, dep. 2016, Breshanj, Rv. 265944). Ne consegue la corretta determinazione della competenza del Tribunale di Monza, nel cui circondario il sodalizio criminale operava. 6.2. Il secondo motivo, inerente al giudizio di responsabilità, è manifestamente infondato. In ordine alla sussistenza del delitto presupposto a quello di riciclaggio, il ricorrente ne dubita con deduzioni eccentriche. Infatti, egli fa riferimento in ricorso non al reato presupposto del riciclaggio contestatogli al capo 12 - costituito, come risulta ben chiaro nel capo di imputazione, dall'aver ottenuto da [OSCURATO:PERSONA] denaro contante da reimnnettere sul mercato proveniente dai reati-fine (come usura ed estorsioni) commessi dalla cosca criminale da questi capeggiata ed alla quale il Don era estraneo - bensì al reato presupposto del riciclaggio, speculare ma diverso, contestato ai ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al capo 11, consistente nella appropriazione indebita effettuata dal Don delle risorse economiche conferite ai predetti ed al gruppo del [OSCURATO:PERSONA] attraverso la dazione di assegni tratti dal conto della società amministrata dal Don medesimo, imprenditore nel settore della carpenteria che si era prestato a compiere le operazioni di cambio assegni con danaro che costituivano, come si è detto trattando di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], una delle modalità attraverso le quali l'associazione illecita del [OSCURATO:PERSONA] operava. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. 7. [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente è stato condannato, in entrambi i gradi del giudizio di merito, per il reato di riciclaggio di cui al capo 13 della imputazione, rispetto al quale la Corte ha escluso la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 D.L. 152/91. La sua posizione processuale è trattata ai fgg. 136-144 della sentenza impugnata. Il ricorso è manifestamente infondato e generico. 7.1. Quanto al primo motivo, deve premettersi che il ricorrente non ha contestato l'oggettività dei fatti di riciclaggio contestatigli, siccome ripetutamente commessi tra l'ottobre ed il dicembre del 2013 con modalità di scambio danaro contro bonifici similari a quelle che si sono evidenziate con riguardo ai ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Don.Tali episodi, condensati nel capo 13 della imputazione, sono stati ammessi nella loro materialità dai coimputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], separatamente giudicati e condannati, come la Corte territoriale ha annotato a fg. 137 della sentenza impugnata riassumendo il contenuto della sentenza di primo grado cui si è conformata. L'assunto sostenuto in ricorso in ordine alla mancata dimostrazione della sussistenza del reato presupposto è generico, poiché il ricorrente non tiene conto della completa motivazione della sentenza sul punto. La Corte, sulla base di accertamenti di fatto non rivedibili in questa sede, ha ritenuto che Baldini, imprenditore bresciano operante nel settore dei materiali ferrosi ed al quale era riconducibile la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., avesse effettuato una serie di bonifici in favore di una delle tante società fittizie nella disponibilità del [OSCURATO:PERSONA] (la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.) privi di adeguata causale e con modalità anomale tali da far ritenere che le operazioni commerciali sottostanti fossero solo apparenti. Il ricorrente, in cambio, aveva ricevuto, in diverse occasioni, denaro dal [OSCURATO:PERSONA], soggetto che gli era stato presentato dall'altro coimputato [OSCURATO:PERSONA]. In un caso, era stato fermato dalla polizia e trovato nel possesso di 47.000 euro. La provenienza illecita del danaro contante ricevuto dal [OSCURATO:PERSONA], che numericamente era inferiore a quanto bonificato dal ricorrente - ciò costituendo il profitto dell'operazione per il gruppo [OSCURATO:PERSONA] - era stata ritenuta dalla Corte di merito sulla base del fatto irrefutabile che quest'ultimo coimputato, come da sentenza irrevocabile già segnalata nel tratto di interesse a proposito di [OSCURATO:PERSONA], era a capo di una compagine criminale organizzata dedita anche a tale tipo di operazioni di riciclaggio oltre che di usura ed estorsione e ad infiltrarsi nel tessuto economico-imprenditoriale nel quale operava. Di ciò il ricorso sembra non tenere conto, nonostante le evidenze ripetutamente sottolineate lungo tutto l'arco motivazionale della sentenza impugnata. Tanto supera e assorbe ogni diversa considerazione difensiva sul punto. 7.2. Anche il secondo motivo, inteso a censurare la ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, è manifestamente infondato. La natura meramente "cartolare" delle operazioni commerciali tra la società del ricorrente e quella nella disponibilità del [OSCURATO:PERSONA], le rimesse in contanti ricevute, fuori da canali istituzionali, in pendant con i bonifici, la mediazione del computato [OSCURATO:PERSONA] come procacciatore di affari non in un contesto lavorativo, la caratura criminale del [OSCURATO:PERSONA] (che il ricorrente aveva personalmente raggiunto in un paio di occasioni presso il luogo ove questi operava illecitamente, il cosiddetto "tugurio", non potendosene allontanare essendo sottoposto a misura di prevenzione cfr. fg. 407 della sentenza del Tribunale), sono stati ritenuti dalla Corte elementi idonei a far ritenere sussistente il dolo del reato in capo al ricorrente, vale a dire la consapevolezza che le cospicue somme di danaro consegnategli in più occasioni avessero provenienza illecita. La valutazione, inserita nel complessivo contesto di riferimento dei fatti processuali, bene enucleato dalla sentenza, è priva di vizi logico-giuridici rilevabili in questa sede, anche tenuto conto che l'integrazione dell'elemento soggettivo del reato di riciclaggio ammette anche la sussistenza del dolo eventuale. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello