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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 00476/2022

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ncluso per il rigetto del ricorso principale. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con il primo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art 360 n. 5 c.p.c. l'omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Parte ricorrente espone che il giudice di secondo grado haritenuto il terreno edificabile pur in mancanza della apposita convenzioneattuativa, prevista dal Programma integrato di riqualificazione urbanistica edilizia e ambientale (P.i.r.u.e.a) .

Lamenta che il giudice non abbia valutato a chi fosse ascrivibile la responsabilità della mancata stipula della convenzione; che la Congregazione ha prodotto documenti comprovanti che essa aveva invitato più volte il Comune a sottoscrivere detta convenzione e che il Comune ha sempre frapposto risposte dilatorie. [OSCURATO:PERSONA] deduce che si tratta di un fatto rilevante in quanto in questo caso l'applicazione dell'art. 36 del decreto legge 2 23/2006 deve essere mitigata in ragione del comportamento del Comune.

Rileva che il Comune non si può ritenere estraneo al rischio del mancato perfezionamento dell’iter edificatorio, essendo al tempo stesso l'ente impositore, che fruisce delle maggiori entrate che derivano dalla qualificazione del terreno come edificabile in astratto, e il soggetto che ne condiziona l'edificabilità in concreto.

L’art. 36, comma 2, del D.L. n. 223/2006, deduce an cora la parte, dovrebbe essere interpretato secondo il principio di buona fede, che il Comune ha violato. 1.2.-Il motivo è inammissibile.

Ilfatto dedotto dalla parte è irrilevante ai fini della decisione della questione tributaria.

La ricorrente sovrappone la questione di stretto rilievo tributario con una vicenda diversa che ha ad oggetto il comportamento del Comune e la (eventuale) rilevanza della sua condotta omissiva, non influente in questa sede.

La questione tributaria è limitata, nel caso che ci occupa , alla verifica della natura edificabile o meno del terreno de quo con la conseguente determinazione del suo valore ai fini impositivi.

Il comportamento del Comune, nella adozione (o non adozione) degli strumenti urbanistici appropriati, potrebbe rilevare in sede amministrativa,ove la parte intenda reagire avverso i provvedimenti adottatati dall’ente, nonché eventualmente far valere la responsabilità per i danni cagionati alla Congregazione, ove ne sussistessero i presupposti.

La questione tributaria è invece regolata dall’art. 36, comma 2, del D.L. n. 223/2006,norma che ha fornito una interpretazione autentica dell'art. 2, comma primo, lettera b), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, chiarendo che la qualific azione di area fabbricabile ai finidelle imposte dirette ed indirette è subordinata alla sola adozione dello strumentourbanistico generale da parte del Comune, risultando invece irrilevanti sia la suaapprovazione da parte della Regione sia l’adozione distrumenti attuativi dello stesso.

La costante giurisprudenza di questa Corte afferma che “ l 'inizio del procedimento di trasformazione urbanistica è infatti sufficiente a far lievitare il valore venale dell'immobile, le cui eventuali oscillazioni, in dipendenza dell'andamento del mercato, dello stato di attuazione delle procedure incidenti sullo "ius aedificandi" o di modifiche del piano regolatore che si traducano in una diversa classificazione del suolo, possono giustificare soltanto una variazione del prelievo nel periodo d'imposta” (Cass. sez. un 30 novembre 2006, n. 25506; Cass. n. 20137 del 16/11/2012 ; Cass. n. 11182 del 21/05/2014 ; Cass. n. 31048 del 28/12/2017; Cass. n. 6702 del 10/03/2020).

Pertanto, la maggiore o minore att ualità delle potenzialità edificatorie del terreno , nonché la possibile incidenza degli ulteriori oneri di urbanizzazione, non incidono sulla sua qualificazione come area edificabile, anche se di questi fattori si dovrà tener contonella determinazione della base imponibile.

In applicazione di questi principi – segnati dall’autonomia della nozione di edificabilità in ambitotributario rispetto a quello urbanistico - le ragioni per le quali il Comune non procede alla adozione dello strumento attuativo devonoritenersi irrilevanti, poiché il terreno dovrà comunque essere classificato come edificabile se così previsto nel piano regolatore generale, potendo la attualità (o meno) del concreto sfruttamento edificatorio incidere soltanto sulquantum della base imponibile. 2.- Con il secondo motivo s i lamenta la violazione del combinato disposto dell’art. 5 e dell’art. 11 del D .lgs . 504/1992, in relazione all’art. 360, co. 1^,n. 3 c.p.c., avendo la CTR determinato il valore della base imponibile discostandosi dalla tabella allegata al regolamento ICI emanato dal Comune.

Il motivo è infondato.

Le tabelle di predeterminazione dei valori elaborate dal Comune non hanno natura imperativa e vincolante (Cass. 3757/2014; Cass.5068/2015; Cass. 15312/2018; Cass. 10308/2019) .

Si tratta di presunzioni e cioè di un criterio recessivo ove l'amministrazione venga in possesso di informazioni specifiche idonee a contraddire quelle desunte dai valori delle aree circostanti aventi analoghe caratteristiche (Cass. 11643 del 03/05/2019 ) ; la stima operata tramite consulenza tecnica può quindi legittimamente considerarsi una informazione specifica e qualificata, come tale prevalente sui valori tabellari. 3.-Con il terzo motivo del ricorso s i lamenta la violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 1 e 2 del D .lgs . 504/1992 e degli artt. 1, 2, 4, 5 della L.R.

Veneto n. 23/1999, in relazione all’art. 360, co. 1^,n. 3 cod.proc.civ..

La parte lamenta che la CTR ha errato nel considerare edificabile la zona in esame in presenza della sola sussistenza del piano regolatore generaleed in assenza di ulteriori attività amministrative.

Osserva che , sulla base della legislazione della Regione Veneto , l'adozione del piano non è sufficiente a far ritenere perfezionato lo strumento urbanistico generale,essendo necessaria la sottoscrizione della Convenzione tra privato ed ente locale; questa sottoscrizione è condizione di efficacia del piano.

Il motivo è infondato.

Si tratta sostanzialmente, come osserva anche il Procuratore Generale, della stessa censura di cui al primo motivo, integrata con il riferimento alla legislazione regionale.

Tuttavia , come sopra si è detto, già la inclusione nel piano regolatore generaleè sufficiente a qualificare l’area come edificabileed a fa r lievitare il valore del bene , a prescindere dalla adozione degli strumenti attuativi. 4.-Con il quarto motivo del ricorso si lamenta l ’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e cioè che l'avviso di accertamento ha ingiustamente operato una valutazione uniforme dell’intera area, comprensiva anche della parteche sarebbe oggetto di perequazione urbanisticae della parte che sarebbe stata adibita a verde pubblico eda strade di pubblico interesse.

La pare deduce che l a sentenza di appello accogliendo la valutazione del consulente tecnico d'ufficio non esamina il fatto controverso limitandosi ad assumere come base imponibile la superficie totale.

Il motivo è infondato.

Il giudice d'appello ha operato una valutazione unitaria, spiegandone le ragioni, i n particolare rilevando che “ i l valore da determinare è quello odierno di mercato dell’area globalmente intesa (che incorporavantaggi e vincoli) indipendentemente dagli sviluppo conseguenti all’attività di impresa e al valore che le aree, aventi specifica destinazione, avranno al momento successivo alla loro urbanizzazione”.Così facendo il giudice di merito ha applicato un principio già enunciato da questa Corte,secondo cui l'inclusione di un'area in una zona destinata dal piano regolatore generale a servizi pubblici o di interesse pubblico incide senz'altro nella determinazione del valore venale dell'immobile, da valutare in base alla maggiore o minore attualità delle sue potenzialità edificatorie, ma non ne esclude l'oggettivo carattere edificabile ex art. 2 del d.lgs. n. 504 del 1992, atteso che i vincoli d'inedificabilità assoluta, stabiliti in via generale e preventiva nel piano regolatore generale, vanno tenuti distinti dai vincoli di destinazione che non fanno venire meno l'originaria natura edificabile ( Cass. n. 17764 del 06/07/2018 ; nonché, sullo specifico problema dell’incidenza ICI dell’inserimento dell’area in un programma di perequazione urbanistica: Cass.n.27575/18).

5. Con il primo motivo di ricorso incidentale il Comune lamenta la violazione degli artt. 1 e 5 del D.lgs. 540/1992 e dell’art 2735 c.c. in relazione all’art 360, co. 1^,n. 3 c.p.c.

Il Comune impugna la sentenza nella parte in cui la [OSCURATO:PERSONA] ha ridotto il valore dell’are a ad euro 84,00 al metro quadro.

Il Comune deduce che il valore dell'area è stato determinato in base alla relazionefinanziaria allegata al piano integrato presentato dalla stessa Congregazione e che detta valutazione assume natura di confessione stragiudiziale.

Il motivo è infondato.

La stima contenuta nella relazione finanziaria allegata al piano presentato dalla C ongregazione non ha valore di confessione stragiudiziale ex art.2735 cod.civ., poiché la confessione, ai sensi dell’art 2730 c.c., è la dichiarazione che una parte fa della verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli ad altra parte.

La stima di un terreno non è un fatto di cui si possa accertare la verità o falsità ma è una valutazione, e cioè il risultato di un procedimento tecnico attraverso il quale si calcola il valore di unbene, risultato variabile a seconda dei parametri utilizzati, che non sono veri o falsi, ma più o meno pertinenti a seconda del criterio di scelta che deve conformarsi ad una regola iuris.

Non si trattava, dunque, di dichiarazione avente effetto di prova legale, quanto di elemento valutativo sottoposto al libero apprezzamento del giudice di merito.

Il giudice d'appello ha del resto spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto di diminuireil valore in concreto, riportandosi alla consulenza tecnica eseguita nel corso del giudizio non discostandosi dal principio di diritto affermato da questa Corte e cioè che,pur essendo il terreno da qualificarsi edificabile, la maggiore o minore attualità delle potenzialità edificatorie di essoincide nella determinazione della base imponibile(Cass. sez. un n. 25506 /2006 cit.).

Quantoal resto, si tratta di un giudizio di fatto di cui in questa sede non può sollecitarsi larevisione, tanto più che il divario tra il valore assegnato nella relazione di stima e ritenuto congruo dalComune e quello applicato dalla CTR non è di per sé tale da essere sintomatico di una violazione di legge.

Va qui aggiunto come neppure il divario di valore attribuito alla stessa area in diverse annualità ICI (fatte oggetto di altri analoghi ricorsi) sia di per sé rivelatore di una violazione di legge, dal momento che una contenuta oscillazione estimativa può trovare giustificazione, oltre che proprio nella diversità ed autonomia dei valori di mercato riscontrabili nelle varie annualità di riferimento, anche nella natura intrinsecamente delibativa e discrezionale (pur sempre, beninteso, entro i parametri legali) del giudizio sul punto demandato al giudice del merito, certamente non rivedibile, come detto, nella presente sede di legittimità. 6.- Con il secondo motivo di ricorso incidentale si lamenta la violazione all'art. 8 del D.lgs. 546/ 19 92 , dell’art 10 della legge 212/2000, dell’art 5 del D.lgs. 504/ 1992 e dell’art. 59 del D.lgs. 446/97.

Il Comune lamenta la disapplicazione delle sanzioni in ragione di quella che è stata erroneamente ritenuta una carenza dell’ente, per non avere valutatol’aerea nelle tabelle di cui all'art. 59 cit. , così lasciando spazio ad autonome valutazioni del contribuente proprietario dell'area.

Deduce che nel caso di specie la Congregazione, in quanto promotrice del programma di riqualificazione urbanistica,non poteva avere alcuna incertezza circa la natura edificabile dell'area in questione, tanto da avere ripetutamente chiesto il perfezionamento della convenzione urbanistica.

Ciononostante ha preteso che l'area venisse tassata come agricola provvedendo al versamento dell’ICI in misura ridotta.

Il motivo è fondato.

L'inclusione del terreno del piano regolatore come edificabile non poteva dare luogo ad incertezza sulla sua natura, considerando che lo stesso contribuente ha stimato l’area come edificabile, promuovendo le iniziative utili a consentirne la edificazione anche in concreto.

La mancata stima nelle tabelle, di cui parla il giudice d’appello, non integra quella obiettiva incertezz a sulla portata e sull'ambito applicativo della norma , idonea a giustificare la disapplicazione delle sanzioni, posto che l’art 2 del D.lgs. 504/1992 considera le aree edificabili “ in base agli strumenti urbanistici generali”.

Deve qui richiamarsi il princi pio secondo il quale “ I n tema di sanzioni per violazioni delle norme tributarie, l'"incertezza normativa oggettiva tributaria" è caratterizzata dall'impossibilità d'individuare in modo univoco, al termine di un procedimento interpretativo metodicamente corretto, la norma giuridica nel cui ambito il caso di specie è sussumibile (Cass. 10313 del 12/04/2019) .

Peraltro le tabelle dei valori elaborate dal Comune,come sopra si è detto, non hanno natura imperativa e vincolante, costituendo soltanto fonte di presunzioni (Cass. 11643 del 03/05/2019). 7.- Con il terzo motivo di ricorso incidentale il Comune lamenta la violazionedegli artt. 15 del D.lgs. 546/1992 e 92 c.p.c. quanto alla compensazionedelle spese .

L’ente deduce l'errore del giudice d'appello che ha compensato le spese processuali di entrambi i gradi in ragione della complessità e particolarità della questione trattata,mentre l'art. 92 comma secondo c.p.c., ratione temporis applicabile, consente la c ompensazione solo in presenza di gravi ed eccezionaliragioni.

Il motivo èinfondato.

Il giudice d'appello ha ritenuto la sussistenza di una particolare complessità della questione e pertanto di gravi ed eccezionali ragioni, secondo la previsione dell’art 92 c.p.c. ratione temporis applicabile ; previsione costituita danorma elastica, che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, qualora esse si rivelino illogiche o erronee (Cass. 27/07/2020; Cass. n. 2206 del 25/01/2019),vizio che nella specie non ricorre.

Ne consegue il rigetto del ricorso principale, l’accoglimento del secondo motivo del ricorso incidentale, rigettati gli altri, la cassazione sul punto della sentenza impugnata e non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto può decidersi nel merito, rigettando l’originario ricorso della contribuente in ordine alla richiesta di disapplicazione delle sanzioni.

I n ragione della parziale reciproca soccombenza le spese del giudizio di legittimità si compensano per la metà ponendo la restante frazione a carico della Congregazione, liquidando come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso principale.

Accoglie il secondo motivo di ricorso incidentale, rigettati il primo e il terzo, cassa sul punto la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta l’originario ricorso del contribuente in ordine alla richiesta di disapplicazione delle sanzioni.Compensa in ragione della metà le spese del giudizio di legittimità che liquida nell'intero ammontare in euro 3 . 700 ,00 per compensi oltre euro 200 ,00 per spese non documentabili e pone il 50% delle spese così liquidate carico della parte ricorrente e in favore del C omune .

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ncluso per il rigetto del ricorso principale. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con il primo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art 360 n. 5 c.p.c. l'omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti. Parte ricorrente espone che il giudice di secondo grado haritenuto il terreno edificabile pur in mancanza della apposita convenzioneattuativa, prevista dal Programma integrato di riqualificazione urbanistica edilizia e ambientale (P.i.r.u.e.a) . Lamenta che il giudice non abbia valutato a chi fosse ascrivibile la responsabilità della mancata stipula della convenzione; che la Congregazione ha prodotto documenti comprovanti che essa aveva invitato più volte il Comune a sottoscrivere detta convenzione e che il Comune ha sempre frapposto risposte dilatorie. [OSCURATO:PERSONA] deduce che si tratta di un fatto rilevante in quanto in questo caso l'applicazione dell'art. 36 del decreto legge 2 23/2006 deve essere mitigata in ragione del comportamento del Comune. Rileva che il Comune non si può ritenere estraneo al rischio del mancato perfezionamento dell’iter edificatorio, essendo al tempo stesso l'ente impositore, che fruisce delle maggiori entrate che derivano dalla qualificazione del terreno come edificabile in astratto, e il soggetto che ne condiziona l'edificabilità in concreto. L’art. 36, comma 2, del D.L. n. 223/2006, deduce an cora la parte, dovrebbe essere interpretato secondo il principio di buona fede, che il Comune ha violato. 1.2.-Il motivo è inammissibile. Ilfatto dedotto dalla parte è irrilevante ai fini della decisione della questione tributaria. La ricorrente sovrappone la questione di stretto rilievo tributario con una vicenda diversa che ha ad oggetto il comportamento del Comune e la (eventuale) rilevanza della sua condotta omissiva, non influente in questa sede. La questione tributaria è limitata, nel caso che ci occupa , alla verifica della natura edificabile o meno del terreno de quo con la conseguente determinazione del suo valore ai fini impositivi. Il comportamento del Comune, nella adozione (o non adozione) degli strumenti urbanistici appropriati, potrebbe rilevare in sede amministrativa,ove la parte intenda reagire avverso i provvedimenti adottatati dall’ente, nonché eventualmente far valere la responsabilità per i danni cagionati alla Congregazione, ove ne sussistessero i presupposti. La questione tributaria è invece regolata dall’art. 36, comma 2, del D.L. n. 223/2006,norma che ha fornito una interpretazione autentica dell'art. 2, comma primo, lettera b), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, chiarendo che la qualific azione di area fabbricabile ai finidelle imposte dirette ed indirette è subordinata alla sola adozione dello strumentourbanistico generale da parte del Comune, risultando invece irrilevanti sia la suaapprovazione da parte della Regione sia l’adozione distrumenti attuativi dello stesso. La costante giurisprudenza di questa Corte afferma che “ l 'inizio del procedimento di trasformazione urbanistica è infatti sufficiente a far lievitare il valore venale dell'immobile, le cui eventuali oscillazioni, in dipendenza dell'andamento del mercato, dello stato di attuazione delle procedure incidenti sullo "ius aedificandi" o di modifiche del piano regolatore che si traducano in una diversa classificazione del suolo, possono giustificare soltanto una variazione del prelievo nel periodo d'imposta” (Cass. sez. un 30 novembre 2006, n. 25506; Cass. n. 20137 del 16/11/2012 ; Cass. n. 11182 del 21/05/2014 ; Cass. n. 31048 del 28/12/2017; Cass. n. 6702 del 10/03/2020). Pertanto, la maggiore o minore att ualità delle potenzialità edificatorie del terreno , nonché la possibile incidenza degli ulteriori oneri di urbanizzazione, non incidono sulla sua qualificazione come area edificabile, anche se di questi fattori si dovrà tener contonella determinazione della base imponibile. In applicazione di questi principi – segnati dall’autonomia della nozione di edificabilità in ambitotributario rispetto a quello urbanistico - le ragioni per le quali il Comune non procede alla adozione dello strumento attuativo devonoritenersi irrilevanti, poiché il terreno dovrà comunque essere classificato come edificabile se così previsto nel piano regolatore generale, potendo la attualità (o meno) del concreto sfruttamento edificatorio incidere soltanto sulquantum della base imponibile. 2.- Con il secondo motivo s i lamenta la violazione del combinato disposto dell’art. 5 e dell’art. 11 del D .lgs . 504/1992, in relazione all’art. 360, co. 1^,n. 3 c.p.c., avendo la CTR determinato il valore della base imponibile discostandosi dalla tabella allegata al regolamento ICI emanato dal Comune. Il motivo è infondato. Le tabelle di predeterminazione dei valori elaborate dal Comune non hanno natura imperativa e vincolante (Cass. 3757/2014; Cass.5068/2015; Cass. 15312/2018; Cass. 10308/2019) . Si tratta di presunzioni e cioè di un criterio recessivo ove l'amministrazione venga in possesso di informazioni specifiche idonee a contraddire quelle desunte dai valori delle aree circostanti aventi analoghe caratteristiche (Cass. 11643 del 03/05/2019 ) ; la stima operata tramite consulenza tecnica può quindi legittimamente considerarsi una informazione specifica e qualificata, come tale prevalente sui valori tabellari. 3.-Con il terzo motivo del ricorso s i lamenta la violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 1 e 2 del D .lgs . 504/1992 e degli artt. 1, 2, 4, 5 della L.R. Veneto n. 23/1999, in relazione all’art. 360, co. 1^,n. 3 cod.proc.civ.. La parte lamenta che la CTR ha errato nel considerare edificabile la zona in esame in presenza della sola sussistenza del piano regolatore generaleed in assenza di ulteriori attività amministrative. Osserva che , sulla base della legislazione della Regione Veneto , l'adozione del piano non è sufficiente a far ritenere perfezionato lo strumento urbanistico generale,essendo necessaria la sottoscrizione della Convenzione tra privato ed ente locale; questa sottoscrizione è condizione di efficacia del piano. Il motivo è infondato. Si tratta sostanzialmente, come osserva anche il Procuratore Generale, della stessa censura di cui al primo motivo, integrata con il riferimento alla legislazione regionale. Tuttavia , come sopra si è detto, già la inclusione nel piano regolatore generaleè sufficiente a qualificare l’area come edificabileed a fa r lievitare il valore del bene , a prescindere dalla adozione degli strumenti attuativi. 4.-Con il quarto motivo del ricorso si lamenta l ’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e cioè che l'avviso di accertamento ha ingiustamente operato una valutazione uniforme dell’intera area, comprensiva anche della parteche sarebbe oggetto di perequazione urbanisticae della parte che sarebbe stata adibita a verde pubblico eda strade di pubblico interesse. La pare deduce che l a sentenza di appello accogliendo la valutazione del consulente tecnico d'ufficio non esamina il fatto controverso limitandosi ad assumere come base imponibile la superficie totale. Il motivo è infondato. Il giudice d'appello ha operato una valutazione unitaria, spiegandone le ragioni, i n particolare rilevando che “ i l valore da determinare è quello odierno di mercato dell’area globalmente intesa (che incorporavantaggi e vincoli) indipendentemente dagli sviluppo conseguenti all’attività di impresa e al valore che le aree, aventi specifica destinazione, avranno al momento successivo alla loro urbanizzazione”.Così facendo il giudice di merito ha applicato un principio già enunciato da questa Corte,secondo cui l'inclusione di un'area in una zona destinata dal piano regolatore generale a servizi pubblici o di interesse pubblico incide senz'altro nella determinazione del valore venale dell'immobile, da valutare in base alla maggiore o minore attualità delle sue potenzialità edificatorie, ma non ne esclude l'oggettivo carattere edificabile ex art. 2 del d.lgs. n. 504 del 1992, atteso che i vincoli d'inedificabilità assoluta, stabiliti in via generale e preventiva nel piano regolatore generale, vanno tenuti distinti dai vincoli di destinazione che non fanno venire meno l'originaria natura edificabile ( Cass. n. 17764 del 06/07/2018 ; nonché, sullo specifico problema dell’incidenza ICI dell’inserimento dell’area in un programma di perequazione urbanistica: Cass.n.27575/18). 5. Con il primo motivo di ricorso incidentale il Comune lamenta la violazione degli artt. 1 e 5 del D.lgs. 540/1992 e dell’art 2735 c.c. in relazione all’art 360, co. 1^,n. 3 c.p.c. Il Comune impugna la sentenza nella parte in cui la [OSCURATO:PERSONA] ha ridotto il valore dell’are a ad euro 84,00 al metro quadro. Il Comune deduce che il valore dell'area è stato determinato in base alla relazionefinanziaria allegata al piano integrato presentato dalla stessa Congregazione e che detta valutazione assume natura di confessione stragiudiziale. Il motivo è infondato. La stima contenuta nella relazione finanziaria allegata al piano presentato dalla C ongregazione non ha valore di confessione stragiudiziale ex art.2735 cod.civ., poiché la confessione, ai sensi dell’art 2730 c.c., è la dichiarazione che una parte fa della verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli ad altra parte. La stima di un terreno non è un fatto di cui si possa accertare la verità o falsità ma è una valutazione, e cioè il risultato di un procedimento tecnico attraverso il quale si calcola il valore di unbene, risultato variabile a seconda dei parametri utilizzati, che non sono veri o falsi, ma più o meno pertinenti a seconda del criterio di scelta che deve conformarsi ad una regola iuris. Non si trattava, dunque, di dichiarazione avente effetto di prova legale, quanto di elemento valutativo sottoposto al libero apprezzamento del giudice di merito. Il giudice d'appello ha del resto spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto di diminuireil valore in concreto, riportandosi alla consulenza tecnica eseguita nel corso del giudizio non discostandosi dal principio di diritto affermato da questa Corte e cioè che,pur essendo il terreno da qualificarsi edificabile, la maggiore o minore attualità delle potenzialità edificatorie di essoincide nella determinazione della base imponibile(Cass. sez. un n. 25506 /2006 cit.). Quantoal resto, si tratta di un giudizio di fatto di cui in questa sede non può sollecitarsi larevisione, tanto più che il divario tra il valore assegnato nella relazione di stima e ritenuto congruo dalComune e quello applicato dalla CTR non è di per sé tale da essere sintomatico di una violazione di legge. Va qui aggiunto come neppure il divario di valore attribuito alla stessa area in diverse annualità ICI (fatte oggetto di altri analoghi ricorsi) sia di per sé rivelatore di una violazione di legge, dal momento che una contenuta oscillazione estimativa può trovare giustificazione, oltre che proprio nella diversità ed autonomia dei valori di mercato riscontrabili nelle varie annualità di riferimento, anche nella natura intrinsecamente delibativa e discrezionale (pur sempre, beninteso, entro i parametri legali) del giudizio sul punto demandato al giudice del merito, certamente non rivedibile, come detto, nella presente sede di legittimità. 6.- Con il secondo motivo di ricorso incidentale si lamenta la violazione all'art. 8 del D.lgs. 546/ 19 92 , dell’art 10 della legge 212/2000, dell’art 5 del D.lgs. 504/ 1992 e dell’art. 59 del D.lgs. 446/97. Il Comune lamenta la disapplicazione delle sanzioni in ragione di quella che è stata erroneamente ritenuta una carenza dell’ente, per non avere valutatol’aerea nelle tabelle di cui all'art. 59 cit. , così lasciando spazio ad autonome valutazioni del contribuente proprietario dell'area. Deduce che nel caso di specie la Congregazione, in quanto promotrice del programma di riqualificazione urbanistica,non poteva avere alcuna incertezza circa la natura edificabile dell'area in questione, tanto da avere ripetutamente chiesto il perfezionamento della convenzione urbanistica. Ciononostante ha preteso che l'area venisse tassata come agricola provvedendo al versamento dell’ICI in misura ridotta. Il motivo è fondato. L'inclusione del terreno del piano regolatore come edificabile non poteva dare luogo ad incertezza sulla sua natura, considerando che lo stesso contribuente ha stimato l’area come edificabile, promuovendo le iniziative utili a consentirne la edificazione anche in concreto. La mancata stima nelle tabelle, di cui parla il giudice d’appello, non integra quella obiettiva incertezz a sulla portata e sull'ambito applicativo della norma , idonea a giustificare la disapplicazione delle sanzioni, posto che l’art 2 del D.lgs. 504/1992 considera le aree edificabili “ in base agli strumenti urbanistici generali”. Deve qui richiamarsi il princi pio secondo il quale “ I n tema di sanzioni per violazioni delle norme tributarie, l'"incertezza normativa oggettiva tributaria" è caratterizzata dall'impossibilità d'individuare in modo univoco, al termine di un procedimento interpretativo metodicamente corretto, la norma giuridica nel cui ambito il caso di specie è sussumibile (Cass. 10313 del 12/04/2019) . Peraltro le tabelle dei valori elaborate dal Comune,come sopra si è detto, non hanno natura imperativa e vincolante, costituendo soltanto fonte di presunzioni (Cass. 11643 del 03/05/2019). 7.- Con il terzo motivo di ricorso incidentale il Comune lamenta la violazionedegli artt. 15 del D.lgs. 546/1992 e 92 c.p.c. quanto alla compensazionedelle spese . L’ente deduce l'errore del giudice d'appello che ha compensato le spese processuali di entrambi i gradi in ragione della complessità e particolarità della questione trattata,mentre l'art. 92 comma secondo c.p.c., ratione temporis applicabile, consente la c ompensazione solo in presenza di gravi ed eccezionaliragioni. Il motivo èinfondato. Il giudice d'appello ha ritenuto la sussistenza di una particolare complessità della questione e pertanto di gravi ed eccezionali ragioni, secondo la previsione dell’art 92 c.p.c. ratione temporis applicabile ; previsione costituita danorma elastica, che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, qualora esse si rivelino illogiche o erronee (Cass. 27/07/2020; Cass. n. 2206 del 25/01/2019),vizio che nella specie non ricorre. Ne consegue il rigetto del ricorso principale, l’accoglimento del secondo motivo del ricorso incidentale, rigettati gli altri, la cassazione sul punto della sentenza impugnata e non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto può decidersi nel merito, rigettando l’originario ricorso della contribuente in ordine alla richiesta di disapplicazione delle sanzioni. I n ragione della parziale reciproca soccombenza le spese del giudizio di legittimità si compensano per la metà ponendo la restante frazione a carico della Congregazione, liquidando come da dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso principale. Accoglie il secondo motivo di ricorso incidentale, rigettati il primo e il terzo, cassa sul punto la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta l’originario ricorso del contribuente in ordine alla richiesta di disapplicazione delle sanzioni.Compensa in ragione della metà le spese del giudizio di legittimità che liquida nell'intero ammontare in euro 3 . 700 ,00 per compensi oltre euro 200 ,00 per spese non documentabili e pone il 50% delle spese così liquidate carico della parte ricorrente e in favore del C omune . Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto
Decreto Cassazione n. 00476/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris