CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 maggio 2023
Cassazione n. 25858/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il motivo unico dedotto in tema di 131-bis cod. pen. appare inammissibile avendo la Corte di merito escluso l'oggettiva tenuità del fatto per le modalità del fatto in ragione del verificato incontro con altri due soggetti pregiudicati che rende irrilevante la circostanza della vicinanza al luogo di detenzione domiciliare, anche per l'incerta durata dell'infrazione, di conseguenza si tratta di valutazioni che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità; ritenuto che la memoria difensiva prodotta dal difensore per contestare l'inammissibilità del ricorso non fa che reiterare le medesime censure connotate dai medesimi profili di genericità e conseguente inammissibilità; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 19 maggio 2023 nsigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]