CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 febbraio 2023
Cassazione n. 25148/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 2 7 8 3 8 /201 7 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] rappresentat o e difes o in forza di procura speciale inatti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ( [OSCURATO:EMAIL] ) con domicilio eletto pressol’avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, viale delle Milizie n. 76 (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore entrambirappresentati e difesi come per legge dall’avvocatura generale delloStato con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); - controricorrente – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] de l Lazio sez. staccata di Latina n. 2263 / 19 / 1 7 depositata in data 1 8 / 0 4 /201 7 , nonnotificata; Oggetto:delega di firma Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: - [OSCURATO:PERSONA] impugnava l’avviso di accertamento notificatogli perl’anno 2009 con il quale erano disconosciuti costi, con recupero della relativa iva, in quanto riferiti a operazioni oggettivamente inesistenti; - la CTP accoglieva il ricorso ritenendo fondato i l motivo relativo al vizio di delega e sottoscrizione dell’atto impugnato; appellava l’Ufficio; - con la pronuncia gravata la CTR del Lazio accoglieva l’appello, ad eccezione del profilo relativo alla negata deducibilità di alcune perditesu crediti; - ricorre a questa Corte il contribuente con atto affidato a tre motivi; - l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso; Consideratoche: - il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazionenonché errata interpretazione dell'art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c., nullità dell'avvisodi accertamento per mancanza di validità dell'ordine di servizio “in bianco”, privo del nome specifico del funzionario delegato, del termine di validità e di specifica m otivazione, per avere la CTR erroneamente ritenuto l'atto di accertamento impugnato munito di delega dotata di “criteri oggettivi per l'individuazionedegli atti delegati ai funzionari preposti nelle varie articolazioni della Direzione provinciale”; nel ca so concreto, era assente nella delega sia l’indicazione del nominativo del funzionariodelegato alla sottoscrizione dell’atto impositivo, sia la motivazione; - il motivo è infondato; - con riguardo al profilo di doglianza relativo alla mancata indicazionedel nominativo del funzionario delegato, questa Corte da tempo ritiene (Cass. Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 Sez.5, Sentenza n. 8814 del 29/03/2019) che tale delega conferitadal dirigente ex all'art. 42, comma 1, del d.P.R. n. 600 del1973, è una delega di firma e non di funzioni: ne deriva che il relativo provvedimento non richiede l'indicazione né delnominativo del soggetto dele gato, né della durata delladelega, che pertanto può avvenire mediante ordini di servizio che individuino l'impiegato legittimato alla firma mediante l'indicazione della qualifica rivestita, idonea a consentire, "ex post", la verifica del potere in capo al soggetto che ha materialmentesottoscritto l'atto; - e nel presente caso, come si evince dal primo periodo del provvedimentodi delega, (contenuto nella disposizione di servizio n. 27 del 24 settembre 2013, diligentemente trascritto in parte quaa pag. 9 de l ricorso per cassazione), è indicata la qualifica del e dei sottoscrittori delegati, in modo tale da potere identificarne cosìil nominativo ai fini della verifica del potere; - pertanto, poiché l'avviso di accertamento relativo ad imposte sui redditie sul valore aggiunto, sottoscritto da parte di un funzionario delegatodal capo dell'ufficio, è nullo, ai sensi dell'art. 42 del d.P.R. n.600 del 1973 e dell'art. 56 del d.P.R. n. 633 del 1972, solo ove ilcontenuto della delega di firma emessa dal capo dell' ufficio in via generale non sia stato rispettato dal sottoscrittore nel caso concreto,nel presente caso l’atto è scevro dal vizio denunciato; - è stato poi specificato, quanto alla motivazione della delega di firma,che l'art. 42, primo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973 è riferibile a una delega per la sottoscrizione, e non può dunque applicarsi ad una figura, quale la delega di firma, la disciplina dettata per la delega di funzioni, dovendo, sotto tale profilo, osservarsi che l'art. 17, c. 1 bis, del d. Lgs . n. 165 del 2001 si riferisce espressamente ed inequivocabilmente alla «delega di funzioni», laddove prescrive che i dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motiv ato, alcune delle Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 competenze ad essi riservate, a dipendenti che ricoprono le posizioni funzionali più elevate nell'ambito degli uffici ad essi affidate(cfr. Cass. n. 8814/2019); - nel caso per cui è processo, come si evince dalla motivazione del provvedimentodi delega debitamente trascritta a pagina 10 del ricorsoper Cassazione, l'Amministrazione ha ritenuto di adottare tale atto “al fine di ottimizzare l'azione amministrativa in termini di efficienza efficacia e trasparenza…”; e ancora essa ha specificatoche il potere di delega è stato esercitato ” per garantire la funzionalità della direzione provinciale in considerazione delle dimensioni della struttura e del considerevole numero di provvedimentidi competenza”; risulta quindi sussistente – in ogni caso – idonea motivazione delle ragioni che hanno indotto il Direttoredell’Ufficio a delegare l’incombenza in oggetto; - il secondo motivo di ricorso censura la pronuncia impugnata per violazionedegli artt. 115 e 116 c. 1 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.1 n. 5 c.p.c., errata valutazione della prova documentale (PVC redattodalla GdF di Latina), per avere la CTR commesso evidente errore di valutazione della prova non accorgendosi che le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] relative alle inesistenza della società [OSCURATO:SOCIETA]. (“la società [OSCURATO:SOCIETA]. è inattiva dall'anno 2000e la stessa doveva essere posta già da tempo in liquidazione e successivamente chiusa)" non avevano trovato alcun riscontro nell'attivitàdi indagine dalla quale invece era emersa una re altà diversada quella raccontata da costui in quanto dopo l'anno 2006 era stata accertata in capo alla stessa l'effettivo esercizio di un'attivitàimprenditoriale; - il motivo è evidentemente inammissibile; - nel contestare la valutazione delle prove, come si sostiene per veroapertamente nel motivo medesimo, esso pone una questione dimerito (specialmente nella parte di motivo formulata da pag. da17 in poi), che è preclusa alla cognizione di questa Corte della Legittimità; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 - come è noto, secondo costante e coe rente giurisprudenza di questa Corte (Cass. S ez. 3, Sentenza n. 13918 del 03/05/2022) nelgiudizio di cassazione, la parte non può dolersi del modo in cui ilgiudice di merito ha compiuto le proprie valutazioni discrezionali, in ordine ai diversi significati in astratto ricavabili dai mezzi diprova acquisiti al giudizio, mentre l'illegittima utilizz azione diprove inesistenti, perché riferite a fonti mai dedotte in giudizio oppure a informazioni probatorie prive di alcuna possibile o immaginabileconnessione con le fonti appartenenti al processo, è sindacabileai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c .p.c., in quanto integrante violazione dell'art. 115 c.p.c., ma non rileva quale errorerevocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c., trattandosi di un fatto sucui il giudice si è espressamente pronunciato; - nel presente caso, va precisato, il riferimento alle ri sultanze del PVC riguarda evidentemente fonti dedotte in giudizio e chiaramenteconnesse al processo in quanto volte a dimostrare la sussistenzadi fatti idonei a fondare la pretesa di maggiori tributi; - inoltre, neppure può valutarsi il motivo fondato all’ esito della sua qualificazionecome censura relativa al travisamento della prova; sul punto, come pure chiarito da questa Corte (in argomento si veda Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 3796 del 14/02/2020) ove il ricorrente in cassazione abbia lamentato untravisamento della prova, solo l'informazione probatoria su un puntodecisivo, acquisita e non valutata, mette in crisi irreversibile lastruttura del percorso argomentativo del giudice di merito e fa escludere l'ipotesi contenuta nella censura; infatti, iltravisamento della prova implica non una valutazione dei fatti, mauna constatazione o un acc ertamento che quella informazione probatoria,utilizzata in sentenza, è contraddetta da uno specifico attoprocessuale; - nel caso che ci occupa, quanto trascritto in ricorso a pag. 16 – vale a dire altro passo del PVC della GdF di Latina – non costituisce affattocontraddizione delle già riportate risultanze in atti; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6 - vi si legge infatti che “emerso che la società [OSCURATO:SOCIETA] negli anni dal2006 in poi ha svolto l'attività considerato le numerose fatture acquisite riepilogate in apposito prospetto…” e ancora ch e “… la Omniaedils.r.l. era presente, come fornitore, in elenchi presentati dadiverse imprese, come segue:…”; tali elementi, in realtà, non contraddiconol’inesistenza delle operazioni contestate – e quindi dellaeffettività delle medesime – né il difett o di esercizio di reale attivitàd’impresa in capo a [OSCURATO:SOCIETA]., in quanto si limitano arilevare la presenza documentale di tale attività, che si è desunta dalle fatture e quindi da meri aspetti, per l’appunto, cartolari, suscettibilidi controllo e di prova, anche del contrario, quanto a rispondenzadi tali documenti con i fatti economici sottostanti; - il terzo motivo di ricorso si incentra sulla violazione dell'art. 101 c. 5TUIR in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR erroneamenteaccolto la tesi dell'ufficio secondo cui non potevano riconoscersile perdite su crediti per l'importo di euro 5.672,62 per mancanzadi documentazione giustificativa, trattandosi di perdite diammontare inferiore a euro 2.500 per ogni singolo cliente per i quali era decorso il periodo di mesi sei dalla scadenza di pagamento; - l’art. 101 c. 5 TUIR vigente ratione temporis prevedeva: “ le perdite di beni di cui al comma 1, commisurate al costo non ammortizzato di essi, e le perdite su crediti sono deducibili se risultanoda elementi certi e precisi e in ogni caso, per le perdite sucrediti, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali. Aifini del presente comma, il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data dell a sentenza dichiarativa del fallimentoo del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazionestraordinaria delle gr andi imprese in crisi; - solo in seguito, nella versione i n vigore dal 26/06/2012 a seguito dellemodifiche di cui all’art. 33 del d.L. n. 83 del 22/06/2012, la Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 7 disposizionein parola ha previsto che “….gli elementi certi e precisi sussistonoin ogni caso qu ando il credito sia di modesta enti tà e siadecorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento delcredito stesso. Il credito si considera di modesta entit à quando ammontaad un importo non superiore a 5.000 euro per le imprese dipiù rilevante dim ensione di cui all' articolo 27, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 , convertito, con modificazioni,dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 , e non superiore a 2.500 euro per le altre imprese. Gli elementi certi e pre cisi sussistono inoltre quando il diritto alla riscossione del credito e' prescritto.Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, gli elementi certi e precisi sussistono inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in dip endenza di eventiestintivi”. - pertanto, come correttamente eccepito in controricorso, la disposizione invocata dal contribuente non può trovare applicazionenel caso di specie, in cui si verte di un accertamento riferito al periodo di imposta 2009, anteced ente alle modifiche normative che hanno consentito la più agevole deduzione delle perditein parola; - conclusivamente, il ricorso è rigettato ; - le spese sono liquidate secondo soccombenza; p.q.m. rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di parte controricorrente che liquida in euro5.800 oltre a spese prenotate a debito. Ai sensidell'art.